Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14981 del 07/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14981
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo
n. 9, presso lo studio Trifirò e Partners, rappresentata e difesa
dall’AVV. Bonaventura Minutolo per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 144/2006 della Corte d’appello di Venezia,
pronunziata nella causa n. 262/05 r.g., depositata in data 10.05.06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito l’avv. Zucchinali per delega Minutolo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.A. chiedeva al giudice del lavoro di Verona di dichiarare nullo il termine apposto ad alcuni contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., il primo dei quali risalente al periodo 19.10.98-31.1.99.
Accolta la domanda e proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Venezia con sentenza depositata in data 10.05.06 rigettava l’impugnazione.
Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione illustrato con memoria.
Non ha svolto attività difensiva la dipendente.
Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 28.10.08, dal quale risulta che P. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudicali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi la G. difesa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo quanto alle spese.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011