Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14981 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14981 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Galbussera Adelio, elett.te dom.to in Roma, alla via Pompeo Magno 2/b, presso lo studio
dell’avv. Marco Squicquero, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Gaetano Ragucci , giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n.61/26/12

depositata i124/5/2012 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/6/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo

)331’s

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14244/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 01/07/2014

La controversia promossa da Galbussera Adelio contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Lecco n. 6/1/2010 che aveva rigettato il ricorso
avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2004 formulata dal contribuente, a seguito di cessazione della società in nome collettivo di cui era socio unitamente al

l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 5/6/2014 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume il ricorrente la violazione dell’art. 30 e 38 bis del dpr 633/72, e dell’art. 21 del
d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto non spettante il
rimborso stante la mancata presentazione del modello VR.
La censura è fondata . Questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9794 del 23/04/2010) in tema di
IVA, ha ritenuto che “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla
cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è
soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di
disposizione specifiche; proprio perchè l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile
portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo”.
Questa Corte ha altresì chiarito che l’art. 30 cit., “laddove dispone che i contribuenti, che
non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione
nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude
quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di
recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni
imponibili”. Si è inoltre precisato (Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011) che “deve
tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal
contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale
del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

14244/13

Ordinanza pag. 2

fratello Paolo. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso

altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis c.1 d.Iva, solo presupposto
per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione
il diritto al rimborso (come nel caso in esame attraverso la indicazione della somma nel quadro RX — imposta di cui si chiede il rimborso-) esso non può considerarsi assoggettato al

ne ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ..
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio
dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2004.
I pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese delfirrtero,
giudizio.. k 040.9,4)
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie
il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2004 compensando tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.
Così deciso in Roma, 5/6/2014
dott.

termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 proc. trib., ma solo a quello di prescrizio-

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