Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14980 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19703/2014 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL, (OMISSIS), in

persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio

dell’Avvocato ANGELO SCHIANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato LUCIANO ANCORA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., F.A., G.G.,

M.P.C., C.D., A.D., D.S.,

D.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIANO 22, presso lo

studio dell’Avvocato LUIGI INFANTE, rappresentati e difesi

dall’Avvocato ITALO MARIANO SIGNORE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2781/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

26/06/2013, depositata il 09/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato ANCORA LUCIANO, difensore del ricorrente, il quale

si riporta agli scritti con eccezione di inammissibilità;

udito l’Avvocato SIGNORE ITALO MARIANO, difensore dei

controricorrenti, il quale si riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 9 agosto 2013, la Corte di Appello di Lecce confermava la decisione del primo giudice che aveva accolto la domanda proposta da C.D., G.G., D.A., F.A., M.P.C., S.S., D.S. e A.D. nei confronti di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., di cui erano dipendenti, condannando la società al pagamento in favore dei predetti delle differenze retributive, oltre accessori, dovute a titolo di “indennità di diaria ridotta”, pari al 9% della retribuzione giornaliera, in tutti i casi, a partire dal gennaio 2004, in cui i ricorrenti avevano prestato servizio di turno fuori dalla propria residenza per periodi non inferiori a sei ore e non superiori alle dieci ore continuative.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la società affidato ad un unico motivo.

I lavoratori resistono con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce “errore in giudicando”, violazione di legge e “erronea e/o falsa valutazione ed interpretazione del CCNL Autoferrotranvieri. Violazione dell’art. 21/A comma 1 del CCNL 23.7.1976″.

Il motivo è improcedibile in quanto si chiede l’interpretazione diretta da parte di questa Corte di norma di accordo collettivo nazionale, del quale è omessa la produzione in dispregio di quanto sancito e prescritto, per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al deposito di atti processuali, documenti, contratti collettivi o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda (cfr., tra le altre, Cass. 2 luglio 2009 n. 15495). L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr., in tale senso, Cass., s. u., 23 febbraio 2010 n. 20075, e, conforme, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21358).

Alla luce di quanto esposto, si propone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si evidenzia che il ricorso sarebbe procedibile, contrariamente a quanto ritenuto nella riportata relazione, in quanto vi risulta trascritto il testo dell’art. 21/A del CCNL 1976.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione perchè in linea con i precedenti di questa Corte dai quali non vi è ragione di discostarsi.

Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell’avv. Italo Mariano Signore per dichiarato anticipo fattone.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione all’avv. Italo Mariano Signore.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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