Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14980 del 01/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14980 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Fallimento Ditta Onofrio Niceta s.n.c. e soci illimitatamente responsabili Niceta Michelangelo, Niceta Onofrio Marcello e del socio di fatto Niceta Angelo, in persona del legale
rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al Viale G. Cesare 71, presso lo studio
dell’avv. Aloisia Bonsignore, rapp.to e difeso dall’avv. Domenico Carota, giusta procura in
atti

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
52/25/12

depositata il 26/3/2012 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/6/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 12892/13

539

-9

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 01/07/2014

Udito l’avv. Giglio per delega per il controricorrente;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

Onofrio Niceta s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate è

stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Palermo n. 250/7/2008 che aveva accolto il

RJPCR300030/2007 . Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il Fallimento Ditta Onofrio Niceta s.n.c.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380
bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
5/6/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 8 comma 2 della L. 388/2000
laddove la CTR ha ritenuto agevolabili i costi per l’ installazione dell’impianto elettrico
nonché quelle relative a lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà di terzi.
La censura è fondata per quanto di ragione. L’art. 8 comma 2 della L. n. 388/2000, dispone
che “per nuovi investimenti” si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 (T.U.I.R.), secondo la numerazione all’epoca
vigente (ora, artt. 102 e 103) -. Nel caso di spese sostenute su immobili condotti in locazione, il criterio distintivo in ordine all’ applicabilità del beneficio è quello della sussistenza, o
meno, di un’autonomia funzionale del bene acquisito rispetto al bene del terzo, suscettibile
di utilizzazione separata da parte del locatario (o comodatario) al termine del periodo di
locazione (o comodato). E ciò trova conferma, oltre che nella lettera e nella ratio della norma, anche nella disciplina in tema di determinazione del reddito d’impresa. Le spese sostenute per interventi migliorativi privi di autonomia funzionale, infatti, sono soggette alla
disciplina delle “spese relative a più esercizi” di cui all’art. 74, comma 3, del T.U.I.R. (vecchia numerazione, ora art. 108), che stabilisce la loro deducibilità “nel limite della quota
imputabile a ciascun esercizio”: ciò significa che tali investimenti, anche se hanno natura
incrementativa, non costituiscono “beni” , bensì meri costi (Cass. 25685/2013).
Parte degli interventi effettuati nel caso in esame ( adeguamento impiantistico), pur se aventi carattere incrementativo delle potenzialità dell’immobile locato, non possiedono le

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 12892/13

Ordinanza pag. 2

ricorso avverso l’avviso di recupero del credito d’imposta per l’anno 2000, n.

caratteristiche sopra evidenziate per poter fruire dell’agevolazione in questione (cfr., in termini analoghi, Cass. nn. 28535/2013; 21541 del 2013; 1411 del 2012).
Va pertanto riaffermato il principio secondo cui “In tema di agevolazioni fiscali per le aree
svantaggiate, il credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
per i soggetti titolari di reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato

fiscalmente ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 (oggi 103 e 104) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sicchè le spese incrementative relative ad un immobile (nella specie detenuto, all’epoca dell’utilizzo dell’agevolazione fiscale, a titolo locatizio) rilevano, ai fini del
credito d’imposta suddetto, solo se il contribuente dimostri che i relativi costi possano essere
contabilizzati in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali”, in quanto, trattandosi di opere
aventi una loro autonoma funzionalità ed individualità, a prescindere dal bene altrui cui
accedono possono essere, al termine della locazione rimossi ed utilizzati separatamente
dall’investitore, a differenza delle spese incrementative riguardanti opere prive di tali caratteristiche rispetto al bene cui accedono, da classificarsi nell’attivo dello stato patrimoniale
tra le “altre immobilizzazioni immateriali”, che non costituiscono beni autonomi ma, stante
l’accessione su beni di terzi, meri costi deducibili ( conf. Sez. 5, Sentenza n. 28535 del
20/12/2013).
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione
della CTR della Sicilia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, 5/6/2014
Il

nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, che siano nuovi e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA