Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1498 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8837-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI

CONSOLI 73, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA CASTELLANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FAUSTO DI PEDE giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2010 della COMM. TRIB. REG. della

BASILICATA, depositata l’11/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’estinzione per cessata materia del contendere e deposita

definizione di regolarità lite fiscale pendente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

cessata materia del contendere.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Basilicata, n. 28/03/10 dep. 11.2.2010, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia su impugnazione di accertamento induttivo emesso a seguito di controlli dei funzionari dell’Agenzia delle entrate sulla ditta Center house di C.A.. Preso atto dell’antieconomicità dell’azienda, venivano rettificati i ricavi dichiarati, applicando la percentuale di ricarico della media ponderata. In particolare la CTR, riconduceva “alla spietata concorrenza” della grande distribuzione la crisi delle piccole attività commerciali come quella in questione, considerando “validi i motivi che derivano da comportamenti in commercio che tendono ad evitare le estreme dannose conseguenze dell’abbandono”.

Il contribuente si costituisce con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 26 ottobre 2016 l’Agenzia delle entrate ha depositato comunicazione di regolarità della definizione lite del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, (prot. 36915 del 10.9.2012), con conseguente richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sopravvenuta comunicazione di intervenuta definizione della lite in base al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comporta l’estinzione del giudizio, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8 (richiamato dal citato art. 39, a norma del quale L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto), essendo venuto meno l’originario contrasto tra il contribuente e l’ufficio in ordine allo specifico atto oggetto del presente giudizio.

2. Al riguardo non resta che dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in base al quale, nel giudizio tributario, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere determina, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata; dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere: risultato che può essere conseguito soltanto mediante una sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3, per improseguibilità della causa, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande e delle successive sentenze. E quindi determina (non la mera inammissibilità del ricorso, che si esaurirebbe sul piano processuale ma) la necessitata rimozione delle sentenze emesse, in quanto non più attuali (Cass. n. 13109/12, n. 19533/11; conf., da ultimo, Cass. n. 14258/16; n. 8142/16).

5. Alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, per estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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