Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14979 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.16/06/2017),  n. 14979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28541/2011 proposto da:

V.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Piazza Barberini n. 12, presso l’avvocato De Sensi Vincenzo,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Spinelli

Gianfranco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento di V.G.,

P.G., P.L.;

– intimati –

e contro

P.L. (c.f. (OMISSIS)), P.G. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via Cola di Rienzo n.

28, presso l’avvocato Doria Giovanni, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

V.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Piazza Barberini n. 12, presso l’avvocato De Sensi Vincenzo,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Spinelli

Gianfranco, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Curatela del Fallimento di V.G.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositato il

21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/04/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il giudice delegato al fallimento di V.G., dichiarato nel 1997 dal Tribunale di Lamezia Terme, ha disposto con ordinanza del 5 ottobre 2010 la vendita di alcuni beni del fallito, tra i quali un appezzamento di terreno il cui valore era stato in precedenza stimato dal consulente tecnico Euro 109.600,00.

2. – Il 4 dicembre 2010, prima che la vendita avesse luogo, V.G. ha inviato una lettera al Curatore del fallimento, informandolo che il 27 novembre 2010 il Comune di Nocera Terinese, nel cui territorio ricadeva l’appezzamento di terreno menzionato, aveva adottato il nuovo piano strutturale comunale che prevedeva tra l’altro la modificazione della destinazione urbanistica di detto fondo, divenuto edificabile, sicchè il suo valore era aumentato ad un importo aggirantesi, secondo lo stesso fallito, sul milione e mezzo – due milioni di Euro: il V. ha quindi chiesto di valutare l’opportunità di un rinvio della vendita già fissata al fine della rideterminazione del valore reale del bene.

3. – Non essendo stato adottato in proposito alcun provvedimento, lo stesso V., in data 28 dicembre 2010, ha proposto reclamo ai sensi della L. Fall., art. 26, con cui ha chiesto disporsi la sospensione della vendita e l’effettuazione di una nuova consulenza tecnica volta alla determinazione del valore del bene in quanto edificabile.

4. – Il 30 dicembre 2010, assumendo di aver appreso che la vendita aveva avuto luogo il 14 dicembre, e che l’appezzamento di terreno era stato aggiudicato a P.L. e P.G., V.G. ha proposto un secondo reclamo con il quale ha chiesto di revocare, annullare o dichiarare nulli i decreti di trasferimento del detto terreno.

5. – Con decreto del 21 settembre 2011, il Tribunale di Lamezia Terme, riuniti i procedimenti, nel contraddittorio con P.L. e P.G., nonchè con il Fallimento V.G., che hanno resistito, ha dichiarato inammissibile il primo reclamo e respinto il secondo, con compensazione di spese.

A fondamento della decisione il Tribunale ha per quanto rileva osservato:

-) quanto al primo reclamo, che esso era inammissibile, essendo stato già emesso il decreto di trasferimento in data 23 dicembre 2010, e che, d’altro canto, nessuna istanza formulata ai sensi della L. Fall., art. 108, era pervenuta al Giudice Delegato, sicchè quest’ultimo correttamente non aveva pronunciato al riguardo;

-) quanto al secondo reclamo, che l’esperimento dell’azione di annullamento ex art. 1441 c.c., in ipotesi di vendita forzata, era configurabile nel caso di vendita aliud pro alio, che nella specie però non ricorreva, dal momento che l’aggiudicazione aveva avuto ad oggetto beni corrispondenti a quelli indicati nell’ordinanza di vendita, i quali erano stati venduti per il loro reale valore, dal momento che l’approvazione del piano strutturale comunale aveva avuto luogo soltanto il 9 luglio 2011, ossia circa sette mesi dopo l’emissione del decreto di trasferimento, tanto più che la legittimazione alla sua impugnazione spettava semmai al Curatore, e non al fallito.

6. – Per la cassazione del decreto V.G. ha proposto ricorso affidato ad otto motivi illustrati da memoria.

P.L. e P.G. hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale per un motivo, al quale V.G. ha resistito con controricorso.

Il Fallimento V.G. non ha spiegato attività.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale contiene otto motivi.

1.1. – Il primo motivo, concernente il rigetto del primo reclamo, è rubricato: “Violazione D.Lgs. n. 5 del 2006, artt. 150 e 153. Falsa applicazione D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 95. Violazione R.D. n. 267 del 1942, art. 108, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”.

Lamenta la ricorrente che il Tribunale avrebbe fatto applicazione del testo vigente della L. Fall., art. 108 e non di quello effettivamente applicabile, nel testo anteriore alla riforma del 2006, norma che non prevedeva un’istanza rivolta al giudice delegato, il quale poteva disporre la sospensione anche d’ufficio.

2.2. – Il secondo motivo, concernente il rigetto del primo reclamo, è rubricato: “Violazione D.Lgs. n. 5 del 2006, artt. 150 e 153. Falsa applicazione D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 95. Violazione R.D. n. 267 del 1942, art. 108, comma 3, nonchè violazione art. 121 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”.

Il motivo è volto a denunciare l’errore commesso dal Tribunale nell’affermare che nessuna istanza di cui alla L. Fall., art. 108, fosse pervenuta al Giudice Delegato e che la lettera rivolta al Curatore non presentasse requisiti formali richiesti dalla L. Fall., art. 108.

1.3. – Il terzo motivo, concernente il rigetto del primo reclamo, è rubricato: “Omessa e, gradatamente insufficiente, motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e comma 4”.

Il vizio motivazionale denunciato concerne la lettera indirizzata al Curatore e che il Tribunale aveva ritenuto priva dei requisiti formali richiesti dalla L. Fall., art. 108.

1.4. – Il quarto motivo, concernente il rigetto del primo reclamo, è rubricato: “Violazione art. 568 c.p.c., comma 3, R.D. n. 267 del 1942, artt. 105 e 108. Violazione artt. 3 e 24 Cost.. Violazione art. 112 c.p.c., art. 159 c.p.c., comma 1 e art. 162 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e comma 4”.

Si sostiene in breve che l’applicazione del principio del giusto prezzo sancito dalla L. Fall., art. 108, comma 3, non potrebbe trovare ostacolo nella già intervenuta pronuncia del decreto di trasferimento.

1.5. – Il quinto motivo, concernente il rigetto del secondo reclamo, è rubricato: “Omessa e gradatamente insufficiente e/o contraddittoria motivazione sopra fatto controverso, decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e comma 4”.

Si sostiene in breve che il Tribunale avrebbe errato a ritenere che il terreno fosse stato venduto per il suo valore reale, sul rilievo che l’approvazione del piano strutturale comunale aveva avuto luogo soltanto il 9 luglio 2011, dal momento che il bene era stato stimato prima che il Comune adottasse, già in data 27 novembre 2010, il nuovo piano strutturale comunale in seguito approvato.

1.6. – Il sesto motivo, concernente il rigetto del secondo reclamo, è rubricato: “Violazione artt. 810, 1174, 1218, 1470, 1476, 1477, 2910 c.c.. Violazione e falsa applicazione di principi codificati dalla giurisprudenza in tema di aliud pro alio nella vendita fallimentare, in relazione all’art. 360 c.p.c.comma 1, n. 3 e comma 4”. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel soffermarsi esclusivamente sulla figura dell’aliud pro alio, ignorando la questione della violazione del principio del giusto prezzo, il quale potrebbe essere violato senza che ricorra aliud pro alio.

1.7. – Il settimo motivo, concernente il rigetto del secondo reclamo, è rubricato: “Violazione e falsa applicazione di principi codificati dalla giurisprudenza in tema di aliud pro alio nella vendita fallimentare. Violazione R.D. n. 267 del 1942, art. 26. Violazione art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e comma 4”.

Il motivo denuncia l’errore commesso dal tribunale nel ritenere che legittimato al reclamo fosse il solo curatore e non il fallito.

1.8. – L’ottavo motivo, concernente il rigetto del secondo reclamo, è rubricato: “Violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e comma 4”.

Sostiene il ricorrente che il secondo reclamo trattava dell’aliud pro alio non solo rispetto all’alternativa tra terreno non edificabile e terreno edificabile, ma anche rispetto a quella tra terreno edificabile e terreno probabilmente edificabile, tale da imporre la rinnovazione di tutti i passaggi procedimentali finalizzati alla vendita, profilo su cui il tribunale non si era pronunciato.

2. – L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia: “Omessa motivazione circa un profilo controverso, decisivo per il giudizio. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. Fall., art. 26”.

Lamentano i controricorrenti che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di decadenza ai sensi della L. Fall., art. 26, formulata con riguardo ad entrambi i reclami, sul rilievo che il V., nella lettera del 4 dicembre 2010 rivolta al Curatore, aveva mostrato piena consapevolezza del provvedimento che aveva disposto la vendita.

3. – E’ logicamente preliminare l’esame del motivo di ricorso incidentale.

3.1 – Nel controricorso al ricorso incidentale il V. ha eccepito l’inammissibilità di quest’ultimo per mancata esposizione dei fatti di causa, per mancanza di autosufficienza e per mancata indicazione del tipo di doglianza fatta valere tra quelle previste dall’art. 360 c.p.c..

3.2. – Le menzionate eccezioni sono infondate giacchè:

-) i fatti di causa, per quanto rilevanti ai fini della proposizione del controricorso, sono sufficientemente esposti, quantunque nel contesto del motivo e delle repliche ai motivi di controparte;

-) si versa in ipotesi di denuncia di un error in procedendo, sicchè la Corte è giudice del fatto processuale, con piena possibilità di riscontrare l’intero “fatto processuale” negli atti rimessi alla Corte con il fascicolo d’ufficio e presenti nei fascicoli di parte pure con esso rimessi o ritualmente depositati (Cass. 8 giugno 2007, n. 13514), con la precisazione che, nel caso di specie, risulta dallo stesso decreto impugnato la formulazione dell’eccezione di tardività del reclamo perchè proposto oltre il termine di 10 giorni di cui alla L. Fall., art. 26, da computarsi a decorrere dal 4 dicembre 2010, ovvero dalla data della lettera indirizzata al curatore, eccezione sulla quale, tuttavia, il giudice di merito ha poi totalmente omesso di prendere posizione;

-) quando non si menzioni l’ipotesi appropriata tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, occorre però si faccia valere uno specifico vizio della decisione (Cass. 21 marzo 2013, n. 1370), non ostando l’erronea intitolazione del motivo alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036).

3.3. – Il ricorso incidentale è fondato.

Nella lettera del 4 ottobre 2010 rivolta al Curatore fallimentare si riferisce che il Comune di Nocera Terinese aveva in data 27 novembre 2010 adottato il piano strutturale comunale che prevedeva la modifica della destinazione urbanistica dell’appezzamento di terreno e si legge che “per giorno 13 corrente mese è stata fissata con ordinanza del 5.10.2010 la vendita coattiva dei beni immobili sopra elencati”.

Non v’è pertanto dubbio alcuno che, alla data del 4 ottobre 2010, il V. fosse a conoscenza dell’ordinanza di vendita: e, d’altronde, nel controricorso al ricorso incidentale, egli, pur contestando di aver avuto piena conoscenza del provvedimento, se non per il fatto di aver indicato come data di vendita il giorno 13 dicembre, mentre essa aveva avuto luogo il giorno successivo, non ha spiegato affatto per quale ragione e riguardo a quali aspetti detta conoscenza difettasse, e perchè, in definitiva, essa non dovesse configurarsi come conoscenza legale, nella sua integralità, dell’ordinanza che aveva disposto la vendita.

Va da sè che il V., una volta avvedutosi dell’asserito aumento di valore del bene, avrebbe dovuto indirizzare la propria istanza contro l’ordinanza di vendita nel termine perentorio previsto dalla L. Fall., art. 26, in ossequio al principio secondo cui, in tema di reclamo endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato, ai sensi della L. Fall., art. 26 (nel testo vigente anteriormente al D.Lgs. n. 5 del 2006), il termine iniziale di decorrenza per la presentazione coincide con la comunicazione del decreto alla parte, da effettuarsi, di regola, ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e segg., ovvero con forme equipollenti in grado di assicurare l’effettiva ed integrale conoscenza del contenuto del provvedimento (Cass. 7 ottobre 2015, n. 20118; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4698). Ne discende la tardività di entrambi i reclami, in quanto obiettivamente rivolti contro detta ordinanza, poichè proposti (rispettivamente in data 28 e 30 dicembre 2010) quando il termine di cui al citato art. 26 era già decorso.

Va in definitiva cassato senza rinvio il decreto del Tribunale di Lamezia Terme del 21 settembre 2011, salvo che per la pronuncia sulle spese, e vanno dichiarati inammissibili entrambi i reclami proposti dal V..

4. – Il ricorso principale è assorbito.

5. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riguardo al giudizio di legittimità. Rimane ferma la pronuncia sulle spese adottata dal Tribunale di Lametia Terme.

PQM

 

accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale, e per l’effetto, ferma la statuizione sulle spese in esso contenuta, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dichiara inammissibili entrambi i reclami proposti dal V., condannando il medesimo al rimborso, in favore di P.L. e P.G., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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