Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14979 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14979 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Conte Pasquale, rapp.to e difeso dall’avv. Carmela De Franciscis , giusta procura in atti– Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
78/15/12

depositata il 19/3/2012 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/6/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Conte Pasquale

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agen-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

11718/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 01/07/2014

zia

contro la sentenza della CTP di Caserta n. 290/16/2010 che aveva accolto il ri-

corso avverso la cartella di pagamento n. 02820090003024416 per recupero credito di imposta 2005. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 5/6/2014 per l’adunanza della Corte in

Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione in quanto priva di motivazione.
La censura è fondata: la incompleta elencazione dei fatti rilevanti della causa e l’e-

strema concisione della motivazione rendono impossibile l’individuazione del thema
decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ed il rinvio,
anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Campania
Così deciso in Roma, 5/6/2014

Il Presidente

Camera di Consiglio.

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