Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14978 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29419/2015 proposto da:

FCA ITALY SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DIEGO DIRUTIGLIANO, LUCA ROPOLO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20543/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 7/07/2015, depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c. “FCA ITALY s.p.a. (già Fiat Group Automobiles s.p.a.) chiede la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 20543 /2015 di questa Corte, pubblicata in data 13 ottobre 2015. Assume, infatti, che la condanna di essa società al pagamento delle spese di lite, disposta nel dispositivo della decisione, è frutto di svista nella redazione del provvedimento atteso che la (allora) Fiat Group Automobiles s.p.a. era risultata vincitrice nel giudizio di legittimità conclusosi con il rigetto del ricorso di controparte.

Ritualmente evocato in giudizio F.D. non ha svolto attività difensiva.

L’istanza di correzione è fondata.

Si premette che con ricorso davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Torino, F.D. chiedeva dichiararsi la illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta Fiat Group Automobiles s.p.a. e la condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda. La statuizione di primo grado era riformata dalla Corte d’appello di Torino che respingeva la originaria domanda. La Corte di cassazione pronunziando sul ricorso di F.D. avverso la sentenza di appello così statuiva in dispositivo “La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi, ed Euro 3500,00 per compensi, oltre accessori di legge”.

Tanto premesso non possono esservi dubbi sulla natura materiale dell’errore denunziato dalla odierna istante, desumibile dalla circostanza che la statuizione di rigetto del ricorso, di cui al dispositivo della sentenza di cassazione (statuizione coerente con la parte motiva della sentenza che aveva ritenuto non meritevole di accoglimento l’impugnazione di F.D.), non può che riferirsi al ricorso proposto dal lavoratore non avendo la società Fiat Group Automobiles s.p.a. impugnato a sua volta la sentenza di appello; in conseguenza il riferimento alla “società ricorrente”, quale destinataria della statuizione di condanna alle spese del giudizio di legittimità, deve necessariamente essere ascritto a mero lapsus calami nella redazione del provvedimento. Tale ricostruzione risulta ulteriormente avvalorata dal fatto che nella parte motiva della decisione è espressamente detto che “le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza” e quindi erano a carico del ricorrente F.D..

In base alle considerazioni che precedono la istanza deve essere accolta e il dispositivo della sentenza n. 30543/2015 corretto mediante sostituzione della espressione “la società ricorrente” con l’espressione “parte ricorrente”.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore in ordine alla sussistenza del denunziato errore materiale sono del tutto condivisibili. Consegue la correzione della sentenza n. 20543/2015 di questa Corte, pubblicata in data 13 ottobre 2015, nei termini di cui al dispositivo.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte, accoglie l’istanza di correzione e per l’effetto dispone che nel dispositivo della sentenza n. 30543/2015 di questa Corte, l’espressione “la società ricorrente” sia sostituita con l’espressione “parte ricorrente”.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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