Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14978 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.16/06/2017),  n. 14978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9679/2013 proposto da:

R.E. (c.f. (OMISSIS)), R.M. (c.f. (OMISSIS)), quale

eredi di Ra.Gi., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Antonio Chinotto n. 1, presso l’avvocato Petrini Massimiliano, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato R.E.,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Sava, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Dardanelli n. 37, presso l’avvocato

Campanelli Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario

Pompeo Orlando, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE

DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2017 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Taranto, Sez. staccata di Manduria, ha rigettato la domanda con la quale Ra.Gi. aveva chiesto la condanna del Comune di Sava alla corresponsione dell’indennità o al risarcimento dei danni per l’occupazione di alcune porzioni della sua proprietà, adibite a sede stradale.

La decisione, appellata da R.E. e M., eredi dell’originaria attrice, è stata confermata con la sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. Il Comune di Sava ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il secondo motivo, dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis), a carattere più liquido, è fondato. 2. L’argomento secondo cui gli appellanti non avevano provato chi avesse operato la trasformazione dei suoli è, infatti, contraddetto dall’affermazione, contenuta nel successivo periodo della medesima sentenza, in cui si dà atto che il Comune aveva ammesso che le particelle indicate dai privati erano adibite a sede stradale; nel ricorso, peraltro, sono trascritte parti delle difese del Comune e di documentazione da esso proveniente, in cui risultano anche una serie di elementi: inserimento nell’elenco delle strade, attribuzione di denominazione, collocazione interna al centro abitato, predisposizione di frazionamento per consentirne l’acquisizione al patrimonio comunale, capaci d’ingenerare una presunzione di appartenenza delle strade stesse e, di conseguenza, anche un’inversione dell’onere della prova su chi le aveva costruite (cfr. Cass. 17/3/1995 n. 3117). 3. Va aggiunto che la circostanza secondo cui la destinazione sarebbe stata impressa dalla proprietaria, che la sentenza riferisce esser stata prospettata dal Comune, non è idonea a sorreggere la conclusione: a parte che il tema d’indagine non è stato neppure sviluppato, l’implicito intendimento di compensare gli impegni – non assolti – che in base alle norme edilizie avrebbero dovuto gravare sulla stessa in ipotesi di convenzione di lottizzazione, non sono pertinenti, tenuto conto che l’abusivismo edilizio trova la sua specifica sanzione (anche penale) nell’ordinamento, che non è di certo quella di escludere il risarcimento da occupazione senza titolo (cfr. Cass. n. 9679 del 2014, n. 11/4/2016 n. 7075).

4. La sentenza va, quindi, cassata, restando assorbiti gli altri motivi, con rinvio, perchè si provveda al nuovo accertamento e, nell’affermativa a liquidare il dovuto in base alla destinazione urbanistica dell’area occupata, tenuto conto del principio secondo cui la destinazione di un suolo ad opere di viabilità ha natura conformativa (e l’area non è edificatoria) quando il PRG ha previsto la strada nell’ambito di una destinazione delle zone del territorio con limitazioni di ordine generale ricadenti su una pluralità indistinta di beni; costituisce, invece, un vincolo preordinato all’espropriazione (da cui occorre prescindere) ove ricorra una localizzazione lenticolare della strada, incidente su specifici beni e con un rilievo all’interno e a servizio delle singole zone (Cass. n. 26615 del 2008; n. 11236 del 2013).

5. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Lecce, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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