Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14978 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Luigi Fiorillo, rappresentata e difesa

dall’Avv. Tosi Paolo per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n.

50, presso lo studio dell’Avv. Cossu Bruno, che la rappresenta e

difende per procura rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1039/2006 della Corte d’appello di Torino,

pronunziata in causa n. 2188/05 r.g., depositata in data 8.06.06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi l’Avv. Anna Buttafoco per delega Tosi e l’avv. Savina Bomboi

per delega Cossu;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- B.R. chiedeva al Giudice del lavoro di Biella che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 6.3-4.6.00.

2.- Accolta la domanda e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo di risarcimento, proponeva appello Poste Italiane censurando l’interpretazione data dal giudice alle disposizioni collettive applicabili.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza 8.06.06, rigettava l’impugnazione.

Il contratto era stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda, pertanto sarebbe stato onere, rimasto inevaso, di Poste Italiane provare l’esistenza del nesso tra le esigenze riconnesse alla ristrutturazione e l’assunzione del dipendente; in ogni caso le assunzioni per detta causale erano ammesse fino al 30.4.98, data fissata dalle parti collettive con accordo integrativo 16.1.98.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, cui B. rispondeva con controricorso. Poste Italiane ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Prima ancora di esaminare il contenuto ricorso, deve valutarsi l’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente, la quale ha rilevato che Poste Italiane ha proposto il ricorso per cassazione in persona di un procuratore speciale, omettendo di produrre la relativa procura, di modo che non sarebbe possibile verificare il possesso dei poteri dallo stesso dichiarati.

5.- La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare la sua qualità di legale rappresentante, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa da quest’ultimo e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poichè i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Sez. unite 1.10.07 n. 20596).

6. Nel caso di specie dall’esame del ricorso risulta che la procura speciale al difensore fu rilasciata dal dott. P.C., nella qualità di responsabile della Direzione Risorse umane ed Organizzazione di Poste Italiane s.p.a., “in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente-legale rappresentante della Società con procura per notaio Antonio Ioli di Roma del 14.2.07 (rep. 25235, racc. 9149, reg. 16.2.07)”.

Non ricoprendo detto funzionario la qualità di organo della Società, di modo che la verifica dei suoi poteri non poteva essere soddisfatta mediante l’esame degli atti societari soggetti a pubblicità legale, non risultando depositata in atti la procura notarile da ultimo menzionata, deve ritenersi non provato il possesso dei poteri dichiarati da detto funzionario.

Deve, dunque, deve ritenersi che lo stesso non avesse il potere di conferire al difensore nominato la procura speciale a sottoscrivere il ricorso di cui all’art 365 c.p.c..

7.- A tale carenza consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 16,00 per esborsi ed in Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Bruno Cossu.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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