Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14978 del 01/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14978 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
Data pubblicazione: 01/07/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Telephone sii., in persona del legale rapp.te pro tempore
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Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
320/12/24 depositata il 5/12/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/6/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Telephone s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Brindisi n. 109/4/2005 che aveva accolto il ri-
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corso avverso il recupero del credito di imposta per incremento occupazionale relativo agli
anni 2000 e 2001 . Il ricorso proposto si articola in unico motivo.. Nessuna attività difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 5/6/2014 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio.
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 9 della L. 289/2000 laddove la CTR ha ritenuto
che la definizione ex art. 9 cit. fosse preclusiva al recupero del credito di imposta
La censura è fondata. Secondo la giurisprudenza della Corte in tema di condono fiscale, alla
quale il collegio intendere dare continuità, la previsione della L. n. 289 del 2002, art. 9,
comma 9 per il quale la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti da dichiarazioni presentate, se comporta che nessuna modifica di tali
importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all’amministrazione
il potere di contestare il credito (v. Cass. n. 5586/2010), atteso che il condono fiscale elide
in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti dell’erario, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio (v. Cass. n. 375/2009).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso il recupero del
credito di imposta per incremento occupazionale relativo agli anni 2000 e 2001.
I contrasti giurisprudenziali sulla normativa giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla società avverso il recupero del credito di imposta per incremento occupazionale relativo agli anni 2000 e 2001, compensando tra le parti le spese del merito e
dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, 5/6/2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
esidente
dott
I cala
Motivi della decisione