Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14977 del 28/05/2021
Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 28/05/2021), n.14977
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25932/2019 proposto da:
C.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato MARINA BELLABARBA,
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA;
– intimati –
avverso il provvedimento n. cronol. 9816/2019 del TRIBUNALE di
ANCONA, depositato il 23/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
C.H. ricorre per cassazione avverso il decreto 23 luglio 2019, n. 9816 del Tribunale di Ancona, che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale.
Gli intimati Ministero dell’interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona non hanno proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso è del tutto privo della esposizione dei fatti del processo, limitandosi la premessa dell’atto a dire che il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento a mezzo del quale la Commissione territoriale di Ancona respingeva la domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente.
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa è prescritta a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 3, “essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (così Cass. 10072/2018 e Cass. 7025/2020).
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021