Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14977 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 28/05/2021), n.14977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25932/2019 proposto da:

C.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato MARINA BELLABARBA,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. cronol. 9816/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

C.H. ricorre per cassazione avverso il decreto 23 luglio 2019, n. 9816 del Tribunale di Ancona, che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

Gli intimati Ministero dell’interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona non hanno proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è del tutto privo della esposizione dei fatti del processo, limitandosi la premessa dell’atto a dire che il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento a mezzo del quale la Commissione territoriale di Ancona respingeva la domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente.

Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa è prescritta a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 3, “essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (così Cass. 10072/2018 e Cass. 7025/2020).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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