Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14977 del 16/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 16/06/2017, (ud. 27/03/2017, dep.16/06/2017),  n. 14977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25556/2014 proposto da:

P.V., vedova R., R.A.M., R.B.,

R.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via Adda n. 87, presso

l’avvocato Albano Mario, rappresentati e difesi dagli avvocati

Dattola Silvio, Panuccio Vincenzo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Secchi n.

9, presso l’avvocato Zimatore Valerio, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

B.I.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via A.

Secchi n. 9, presso l’avvocato Zimatore Valerio, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1250/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/03/2017 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’estinzione;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato S. Dattola che ha chiesto

l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

P.R.V., in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori R.B. e Giovanni, nonchè R.A.M. citavano in giudizio B.E. e B.G. deducendo: che con scrittura privata del 2 maggio 1967 R.A. e B.E. avevano costituito una società per la gestione dell’impresa individuale denominata R. Petroli, di cui il primo era titolare; che nel contratto associativo era espressamente pattuito che la gestione della società sarebbe proseguita, con le stesse modalità, anche dagli eredi e dagli aventi causa delle parti; che il 27 gennaio 1976 era deceduto R.A., lasciando eredi la moglie P.V. e i figli A.M., B. e G.; che della gestione della società aveva cominciato ad occuparsi la figlia di B.E., G.; che dopo il decesso di R.A., e fino al 1982, il rapporto societario era proseguito senza problemi; che quell’anno i predetti eredi erano stati estromessi dalla gestione della società da parte di B.G., la quale aveva assunto autonome iniziative con riferimento a due impianti siti rispettivamente in (OMISSIS); che da allora non erano stati più corrisposti agli attori parte del canone e delle rendite dei detti impianti, tanto che con lettera raccomandata del 17 febbraio 1983 P.V. chiedeva il rendiconto della gestione, non ottenendo, però, riscontro al riguardo. Gli attori chiedevano quindi accertarsi che i comportamenti tenuti dai convenuti erano lesivi dei loro diritti, i quali trovavano fondamento del predetto accordo del 2 maggio 1967; domandavano altresì di dichiarare improduttivo di effetti il cambiamento della ragione sociale disposto da B.G. e, infine, la condanna dei convenuti alla corresponsione della metà degli utili prodotti dalla società.

B.E. e G. si costituivano: negavano fosse stata mai costituita alcuna società e concludevano per il rigetto delle domande attrici, proponendo domanda riconvenzionale per il rimborso delle somme corrisposte a fronte della gestione degli impianti.

Il Tribunale di Catanzaro rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale.

Proponevano appello P.V. nonchè R.A.M., B. e G.. Resisteva B.G., mentre rimanevano contumaci B.D. e I.A., eredi di E..

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 13 settembre 2013, rigettava il gravame.

Il nucleo argomentativo della sentenza della Corte di merito si riassume nella ritenuta insussistenza, nel contratto del 2 maggio 1967, di alcuna clausola che prevedesse la continuità del rapporto associativo con gli eredi degli originari contraenti e nella mancata individuazione di elementi di prova rappresentativi della volontà del socio superstite di proseguire il rapporto stesso con gli eredi R..

La sentenza è stata impugnata per cassazione da P.V., nonchè da R.A.M., B. e G. con un ricorso articolato in cinque motivi e illustrato da memoria. Hanno notificato due controricorsi di contenuto pressochè identico B.G. e I.A..

Sono pervenute alla cancelleria della Corte l’atto di rinuncia al ricorso dei ricorrenti e quello di correlativa accettazione delle controricorrenti.

Tali atti risultano conformi a guanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., sicchè deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento;

Non è luogo a pronunciare condanna alle spese, a mente dell’art. 391 c.p.c., u.c..

Venendo in questione la rinuncia al ricorso per cassazione, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione: tale misura si applica, infatti, ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

 

La Corte:

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 26 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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