Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14977 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FILMAURO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato CHILOSI RICCARDO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RADIOFILMUSICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato FESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

J.A.;

– intimato –

e sul ricorso 21357-2007 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUBLIO VALERIO

9, presso lo studio dell’avvocato ROMANO RICCARDO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RADIOFILMUSICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato FESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

FILMAURO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato CHILOSI RICCARDO, che la rappresenta e

difende, giusta procura notarile in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1488/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/09/2006 R.G.N. 1697/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato GENTILE G. GIOVANNI per delega PESSI ROBERTO;

udito l’Avvocato ROMANO RICCARDO e CHILOSI RICCARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 1 settembre 2006, la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame svolto da J.A. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della Filmauro s.r.l. per il riconoscimento della qualifica dirigenziale o, in subordine, di quadro, l’accertamento della giusta causa delle dimissioni e la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle differenze sul TFR, al risarcimento del danno per dequalificazione professionale, danno biologico, morale e per mobbing; infine, per differenze retributive con condanna della Radiofilmusica s.r.l. in solido con la Filmauro s.r.l.

2. La Corte territoriale puntualizzava che :

– la pretesa di J. concerneva il riconoscimento, in relazione alle mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la s.r.l FILMAURO, della qualifica di dirigente o, in subordine, di quadro, a decorrere dal 4 gennaio 1991; l’accertamento della giusta causa delle dimissioni dalla s.r.l FILMAURO, con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento dell’indennità di preavviso; il risarcimento del danno conseguente alla dequalificazione subita, nonchè del mobbing sofferto ad opera del datore di lavoro;

l’accertamento che i compensi erogatigli dalla s.r.l RADIOFILMUSICA, società controllata dalla formale datrice di lavoro s.r.l FILMAURO, erano parte integrante della retribuzione corrispostagli da quest’ultima, con conseguente condanna della stessa al pagamento alle differenze retributive dovutegli in relazione alla tredicesima ed alla quattordicesima mensilità, nonchè al TFR;

alla stregua delle declaratorie contrattuali, le mansioni in concreto svolto da J. erano riconducibili al 6 livello come emerso dal testimoniale acquisito alla causa;

– le mansioni assegnate con lettera del 18 novembre 1998, di ispettore con compiti di visite periodiche e relazioni settimanali in ordine al rispetto delle procedure interne da parte dei preposti alle sale cinematografiche, pur difformi da quelle precedentemente svolte, non determinavano alcuna dequalificazione per essere formalmente riferibili al livello di inquadramento e tali da utilizzare ed arricchire il patrimonio professionale acquisito con la precedente attività;

esclusa la dedotta dequalificazione, le dimissioni non risultavano assistite da giusta causa, onde l’infondatezza della richiesta della relativa indennità di preavviso;

– non risultavano azioni dal carattere persecutorio o discriminatorio, tali caratteri non rinvenendosi nè nell’aggressione verbale, rilevante ad altri fini, nè nel mutamento dell’ambiente di lavoro in favore di una collocazione più angusta e meno confortevole in difetto di elementi aliunde acquisiti, non potendo, a tal fine rilevare un’aggressione verbale;

– nessuna pretesa risarcitoria poteva, pertanto, riferirsi al dedotto mobbing, nè sussisteva nesso eziologico tra l’aggressione verbale e la patologia vascolare sofferta;

– j., sebbene legato da un rapporto di lavoro con la s.r.l.

Radio filmusica non aveva in concreto mai espletato attività lavorativa nè attività libero professionale in favore della predetta società e il compenso da questa formalmente corrisposto doveva imputarsi a corrispettivo della prestazione lavorativa in favore della s.r.l. Filmauro, onde le differenze retributive richieste in giudizio andavano esaminate tenuto conto delle somme complessivamente percepite da parte di entrambe le società.

5. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Filmauro s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Radio filmusica s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. J.A. ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso e ha proposto ricorso incidentale, fondato su due motivi.

Entrambe le società hanno resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia erronea interpretazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e art. 1414 c.c.;

erronea applicazione dei principi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.;

illogicità della motivazione per erronea imputazione alla Filmauro s.r.l. delle erogazioni effettuate a J. dalla società Radio filmusica (art. 360 c.p.c., n. 5,). Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la Filmauro obbligata al pagamento di spettanze di competenza della Radiofilmusica, senza che J. avesse dimostrato la sussistenza di ipotetiche attività rese per la Radiofilmusica e che di tali attività avesse concretamente fruito la Filmauro con conseguente onere in ordine alle obbligazioni retributive, senza compiere alcuna valutazione giuridica di istituti legali o contrattuali e pervenendo alla conclusione di un unitario centro di imputazione economica. Ad avviso della ricorrente, nessuna circostanza relativa all’unitarietà dei due soggetti giuridici è risultata provata. La motivazione si poggia su un’unica deposizione testimoniale (del responsabile amministrativo della Filmauro) in ordine ai criteri di imputazione contabile nell’ambito del gruppo.

6. Rileva il Collegio che il quesito che correda il motivo, formulato a conclusione dei due motivi di censura avverso la sentenza impugnata, non si informa alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, alla luce dei criteri che questa Corte ha già avuto occasione di precisare.

7. A norma della prima parte della citata disposizione del codice di rito, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1) a 4), l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto proposto in modo tale che la Corte non debba procedere ad una previa attività interpretativa, come accade in presenza di un quesito multiplo la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, onde procedere a singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate (v., ex multis, Cass. 1906/2008).

8. Si è anche osservato che il ricorrente deve necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base della decisione impugnata e che quindi il quesito non può risolversi in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo o nell’interpello della Corte di cassazione in ordine alla fondatezza della censura illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris, in quanto tale suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v., ex multis, Cass. 8463/2009; 4044/2009; Cass. S.U. 25117/2008).

9. Inoltre, questa Corte regolatrice, alla stregua della già citata formulazione dell’art. 366 bis c.p.c., è fermissima nel ritenere che, a seguito della novella del 2006, per le censure previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità Nè è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

10. Inoltre, ove con un unico articolato motivo d’impugnazione, siano denunziati vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, tale censura è ammissibile solo se corredata da quesiti che contengano un reciproco rinvio, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., ex multis, Cass., SU 7770/2009).

11. Nella specie, la formulazione dei plurimi quesiti in forma meramente ipotetica, senza indicare la regula iuris proposta dal ricorrente, nè individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto, non rispetta la prescrizione del codice di rito informandosi all’interpretazione datane dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.

12. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2094, 2222 c.c. in relazione all’art. 1362 c.c.; vizio di motivazione per illogicità della motivazione per erronea attribuzione della valenza retributiva alle spettanze erogate dalla soc. Radiofilmusica a J. a titolo di compenso ex art. 2225 c.c.. Si censura la sentenza per aver qualificato come retribuzione mensile, applicando gli istituti indiretti, i corrispettivi di lavoro autonomo erogati dalla Radiofirmusica.

13. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Invero, la denuncia di un vizio di motivazione nella sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito dell’insindacabile selezione e valutandone della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di un fatto decisivo e controverso, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, non rilevando la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

14 In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero, una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

15. La sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo, nei termini già indicati nello storico di lite, un iter argomentativo esaustivo, immune da contraddizioni e vizi logici e coerente con le emergenze istruttorie acquisite (in particolare, che il compenso, erogato a J. dalla s.r.l. Radiofilmusica, società non operativa, senza che questi avesse mai espletato attività lavorativa, nè attività libero professionale in favore della predetta società, veniva sommato al compenso erogato dalla Filmauro e che nei preventivi di spesa la sommatoria delle due erogazioni veniva imputata a tìtolo di compenso per J.).

16. Le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano, quindi, un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.

17. In definitiva, quindi, le doglianze della ricorrente si sostanziano nell’esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.

18. Con il primo motivo del ricorso incidentale J. denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. Si censura la sentenza impugnata per aver escluso la dequalificazione professionale ponendo il mutamento di mansioni nell’alveo dell’esercizio dello ius variarteli datoriale, non accertando la corrispondenza delle mansioni, nè valutando che nessuna prova era stata offerta dalla società sull’esigenza di esercitare lo ius variandi per asseriti motivi di riorganizzazione aziendale.

19. Il motivo è inammissibile. Osserva il collegio che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne attendibilità e concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

20. Per di più, le doglianze del ricorrente si sostanziano nell’esposizione di una lettura delle risultanze probatorie richiamate solo genericamente e per relatiomm (con espressione del tenore “come descritte dai testimoni”) infirmando l’autosufficienza del ricorso e deducendo circostanze, quali l’asserita offerta di uscire dalla Filmauro ed entrare nella società Ionio comprovante la volontà datoriale di allontanarlo, per le quali trascura di indicare la sede e il segmento processuale in cui tale deduzione sarebbe avvenuta, onde consentire alla Corte di controllarne la novità, prima di procedere all’esame nel merito.

21. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c. ed erronea, insufficiente, contraddittoria motivazione per aver la corte di merito denegato la de qualificazione e il mobbing. Il motivo si conclude con la formulazione di più quesiti di diritto.

22. Il motivo è inammissibile perchè, alla stregua della consolidata giurisprudenza richiamata al punto 10 che precede, i plurimi quesiti non consentono al Collegio di individuare su quale fatto controverso e decisivo vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., ex multis, Cass., SU, n, 7770/2009).

23. Per le esposte considerazioni il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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