Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14977 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14977 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Costruzioni San Carlo s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia e Romagna 11/2012/08 depositata il 15/2/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/6/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Costruzioni San Carlo s.r1.

contro l’Agenzia delle Entrate

è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto
dall’Ufficio

595

contro la sentenza della CTP di Ferrara n. 22/4/09 che aveva accolto

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

9266/13

Ordinanza pag. 1

il

Data pubblicazione: 01/07/2014

ricorso avverso l’avviso di liquidazione 20031V00771000 per revoca delle agevolazioni di
cui all’art. 33 L.388/2000
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto la società . Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del
ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 5/6/2014 per l’adunanza della Corte in Ca-

Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art.33 3 comma della L. 388/2000 laddove la CTR ha ritenuto ha ritenuto che la utili772zione edificatoria dell’area possa essere portata a termine da soggetto diverso dall’acquirente che, in sede
di acquisto, ha chiesto di fruire delle agevolazioni di cui alla norma citata.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n.
7438 del 27/03/2009 (Rv. 607494) secondo cui il beneficio dell’assoggettamento all’imposta
di registro nella misura dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa,
previsto dall’art. 33, comma 3, della legge n.388 del 2000 per i trasferimenti di immobili
situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica
a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di
diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto
dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art.14 delle preleggi, e sarebbe
sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione
della CTR della Emilia e Romagna.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna
Così deciso in Roma, 5/6/2014
DEPOSITATO IN CANCELLERA

Il
dott.

s sente

mera di Consiglio.

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