Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14976 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 28/05/2021), n.14976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25508/2019 proposto da:

P.R.D.N.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE, 39/A, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNA VALENZA, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 150/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. P.R.D.N.F., cittadino cingalese, ha impugnato la pronuncia del Tribunale di Ancona, che aveva dichiarato inammissibile la domanda da egli proposta, relativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto andava direttamente fatta valere innanzi alla Questura.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza 31 gennaio 2019, n. 150, ha accolto il gravame sotto il profilo della ammissibilità della domanda (avendo il ricorrente chiesto non solo la protezione c.d. umanitaria, ma pure quella sussidiaria), nel merito ha però ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento delle situazioni soggettive invocate e ha rigettato il ricorso. A sostegno della domanda il ricorrente aveva dichiarato di avere lasciato lo Sri Lanka nel 2006 quando si era recato in (OMISSIS) per partecipare ai giochi militari mondiali di pugilato, che aveva deciso non fare più ritorno nel suo paese a causa delle minacce di morte ivi ricevute da parte di altri gruppi di militari sportivi e di avere quindi raggiunto l’Italia nel 2006.

Avverso la sentenza della Corte d’appello ricorre per cassazione P.R.D.N.F..

Il Ministero dell’interno si è costituito “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.

Il ricorrente ha depositato memoria, con cui evidenzia che nessuna comunicazione della fissazione dell’adunanza è pervenuta al suo difensore, chiedendo, ove si fossero determinate decadenze a suo carico, di fissare “nuova udienza di discussione”. Dato che il ricorrente ha comunque depositato la memoria nel termine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., non vi è stata lesione del suo diritto di difesa e il vizio va pertanto ritenuto sanato senza che vi sia necessità di assegnazione di un termine per il deposito di una memoria con fissazione di una nuova adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione della legge”, in relazione al capo IV del D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto la Corte d’appello, nel non ritenere credibile il racconto, non avrebbe tenuto in considerazione “i presupposti per l’applicazione dell’istituto in questione nonchè il principio di attenuazione dell’onere probatorio vigente in materia” e la “nozione di cooperazione istruttoria”.

Il motivo è inammissibile. Dopo una premessa ricostruttiva (pp. 8-12 del ricorso), si limita infatti a dire che il racconto del ricorrente “era coerente, veritiero e credibile e, di conseguenza, il rigetto è illegittimo”, senza argomentare tale assunto e senza rapportarsi con la motivazione del provvedimento impugnato (v. pp. 5-6 della sentenza).

2) Il secondo motivo contesta “eccesso di potere per difetto d’istruttoria e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile. Il motivo, dopo una premessa ricostruttiva circa la protezione umanitaria (pp. 13-17 del ricorso), deduce che il ricorrente “è presente in Italia da oltre dieci anni e si sta inserendo molto bene, parla bene la lingua italiana, ha un lavoro e il fratello è titolare di un permesso soggiorno”, così che il rimpatrio lo porrebbe in una “situazione di estrema difficoltà economica e sociale, sostanzialmente imponendogli condizioni di vita del tutto inadeguate”. Nulla il ricorrente circostanzia, e documenta, circa gli specifici rilievi operati al riguardo dalla Corte d’appello, ossia che nella specie “non risulta con precisione quale sia l’integrazione raggiunta in Italia”, in particolare per quanto concerne il “contratto di lavoro quale domestico” e, relativamente alla allegata conoscenza della lingua italiana, che il ricorrente ha svolto l’audizione in lingua cingalese, dimostrando di avere una conoscenza modesta dell’italiano (anche a fronte della mancata produzione di documenti che dimostrino la frequentazione di corsi di apprendimento della lingua) e la mancata documentazione circa il possesso del permesso di soggiorno da parte del fratello.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo il Ministero proposto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

 

 

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