Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14976 del 16/06/2017
Cassazione civile, sez. I, 16/06/2017, (ud. 23/03/2017, dep.16/06/2017), n. 14976
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17099/2014 proposto da:
Radio Tele Spazio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria
Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato Francesco Mirigliani, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Commissario Giudiziale Concordato Preventivo Radio Tele Spazio
S.p.a.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il
17/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/03/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
la corte d’appello di Catanzaro, con decreto in data 17-4-2014, rigettava il reclamo proposto da Radio Tele Spazio s.p.a. avverso il provvedimento col quale il tribunale della stessa sede aveva negato l’omologazione di un concordato preventivo con cessione di beni;
la società radio Tele Spazio ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo;
gli intimati non hanno svolto difese.
Considerato che:
il ricorso è ammissibile in relazione all’oggetto, stante il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte in base al quale il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poichè emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa, ed è quindi idoneo al giudicato; sicchè, essendo reclamabile ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., che invece è proponibile – come nel caso di specie avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo (v. Cass. Sez. U 27073-16);
nondimeno il ricorso è inammissibile per come la censura è prospettata, in quanto l’unico motivo, sebbene deducendo la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 169 e segg., in relazione a una presunta “invasione di campo” del giudice a quo al di là della causa del concordato, si risolve in un sindacato di fatto in ordine alla valutazione offerta a proposito della non avvenuta fedele rappresentazione della situazione patrimoniale effettiva della società proponente, in base alla quale il concordato era stato approvato dai creditori;
il provvedimento gravato, confermando il concorde giudizio del tribunale, ha stabilito che esistevano irregolarità nella tenuta della contabilità della proponente, così come emerse dalla relazione del commissario giudiziale con riguardo a una serie di assegni postdatati non stornati, alla misura del passivo e alla cessione di un ramo di azienda, e ha accertato un minor valore di cessione dell’unico immobile della società, pari a Euro 2.020.840,88, a fronte di quanto risultante dalla stima del professionista attestatore (Euro 4.490.757,50);
la conclusione della corte del merito sull’esito negativo del giudizio di omologazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, atteso il principio secondo cui, in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che peraltro ha per oggetto la semplice probabilità di successo economico del piano in rapporto alle percentuali di soddisfacimento prospettate e ai rischi inerenti;
il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca e omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l’effettiva realizzabilità della causa concreta; la quale ultima, peraltro, è da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, sicchè non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e all’assicurazione di un soddisfacimento (sia pure modesto e parziale) dei creditori (v. Cass. Sez. U n. 1521-13);
con particolare riguardo al concordato preventivo con cessione di beni, il controllo anzidetto consiste proprio nella verifica dell’idoneità della documentazione a fornire elementi di giudizio ai creditori circa la convenienza della proposta (v. Cass. n. 11014-13); idoneità che la corte territoriale ha motivatamente escluso in correlazione con l’accertata falsa rappresentazione della realtà economica della società.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017