Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14976 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.B., elettivamente domiciliato in Roma, via della

Farnesina n. 355, presso l’Avv. Amoresano Alessandra, rappresentata e

difesa dall’Avv. Cordone Luigi per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, legale

rappresentante, domiciliata in Roma in via Dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentata e

difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 613/2006 della Corte d’appello di Torino,

pronunziata in causa n. 560/05 r.g., depositata in data 12.05.06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- F.B., dipendente del Ministero dell’Economia e Finanze, ivi transitato dalle ex Ferrovie dello Stato a seguito di procedura di mobilità, con ricorso al giudice di lavoro di Pinerolo, chiedeva la condanna dell’Amministrazione al pagamento del controvalore economico delle cd. “concessioni di viaggio” godute nel precedente impiego.

2.- Rigettata la domanda, il predetto proponeva appello alla Corte di appello di Torino che, con sentenza pubblicata il 12.5.06 rigettava l’impugnazione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione il F. deducendo: A) 1.- violazione dell’art. 15 preleggi, del D.P.C.M. n. 322 del 1988, art. 5, comma 2, “e dei relativi principi di diritto”, nonchè carenza di motivazione;

2.- violazione della L. n. 210 del 1985, art. 21 e L. n. 41 del 1986, art. 10, comma 15, del D.M. 28 febbraio 1986 e di alcune fonti collettive, nella sostanza sostenendo l’erroneità della sentenza di appello per aver ritenuto che le concessioni di viaggio non costituivano parte del trattamento economico goduto dal ricorrente alo momento del trasferimento; B) violazione del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, della L. n. 210 del 1985, art. 21 e dell’art. 2099 c.c. e di alcune fonti collettive, nonchè carenza di motivazione, contestando l’affermazione che le concessioni in questione non possono entrare nel trattamento economico in quanto collegate alla prestazione lavorativa.

4.- Si difendeva con controricorso l’Amministrazione eccependo l’inammissibilità del ricorso in via preliminare.

5.- Ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. il consigliere relatore ha depositato relazione scritta, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione della camera di consiglio..

6.- Essendo la sentenza impugnata pubblicata il 12.5.06, il procedimento in questione cade sotto il regime processuale del giudizio di legittimità introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. In particolare deve verificarsi se sia adempiuto il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., per il quale la illustrazione dei motivi di ricorso che denunziano i vizi di cui all’art. 360, nn. 1-2-3-4, deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto, e la illustrazione dei motivi che denunziano vizi di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre a pena di inammissibilità, deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni per le quali la motivazione – per le denunziate carenze – è inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso di specie con il ricorso sopra sintetizzato il F., pur svolgendo un’ampia discussione in diritto non sottopone al Collegio alcun quesito di diritto.

Inoltre, nel dedurre il vizio di motivazione non procede alle puntualizzazioni sopra rilevate, non indicando con sufficiente chiarezza quali siano i passi della pronunzia impugnata contestati e, in particolare, le ragioni per cui la motivazione non è idonea a giustificare la decisione. In particolare, parte ricorrente non effettua una indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso e delle ragioni per cui la motivazione è insufficiente, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (circa la necessità di tale requisito v. tra le altre Cass. 7.4.08 n. 8897 e 4.2.08 n. 2652).

7.- In considerazione di tali carenze, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 35,00 per esborsi ed in Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA