Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14975 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5958/2015 proposto da:

SITA SPA, in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato

ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6023/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

16/09/2014, depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 6023 del 2014 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che, accertata la illegittimità della unilaterale riduzione di un giorno di permesso retribuito disposta, a decorrere dall’anno 2001, dalla società datrice, ha riconosciuto il diritto del lavoratore ricorrente a fruire di un ulteriore giorno di permesso retribuito annuo alla stregua degli accordi confederali regolanti la materia e condannato la societa SITA al pagamento a tale titolo della somma di Euro 437, 44 oltre accessori.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso SITA s.p.a. sulla base di due motivi. Ritualmente evocata la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Nella Relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha concluso con la proposta di rigetto del ricorso.

Successivamente la società ricorrente ha depositato rinuncia, sottoscritta dal difensore e dall’institore della società, idonea a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione anche in mancanza di accettazione della controparte.

Non si provvede sulle spese per essere la controparte rimasta intimata. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato (dovuto in caso di ricorso da respingersi integralmente o dichiararsi inammissibile), attesa la predetta definizione del giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato (dovuto in caso di ricorso da respingersi integralmente o dichiararsi inammissibile), attesa la predetta definizione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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