Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14975 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.16/06/2017),  n. 14975

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17186/2011 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore fall.re rag.

D.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Arbib Pascucci

n. 66, presso l’avvocato Bellisai Marco, rappresentato e difeso

dall’avvocato Marteddu Salvatore, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Banco di Sardegna S.p.a.;

– intimato –

e contro

Banco di Sardegna S.p.a. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Antonelli n. 4, presso l’avvocato Calabrò Alessandra, rappresentato

e difeso dall’avvocato Cucca Giuseppe Luigi, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore fall.re rag.

D.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Arbib Pascucci

n.66, presso l’avvocato Bellisai Marco, rappresentato e difeso

dall’avvocato Marteddu Salvatore, giusta procura in calce al ricorso

principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 296/2010 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Fallimento (OMISSIS) srl (fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Nuoro dell’11/10/99) agiva nei confronti del Banco di Sardegna deducendo che: con contratto preliminare del 24/4/96, la società aveva promesso di cedere alla C.S.C. srl un immobile in (OMISSIS) per il corrispettivo di Lire 1.200.000.000 oltre Iva, pattuendosi il versamento di una parte del prezzo al Banco di Sardegna per cancellare l’ipoteca iscritta sull’immobile a garanzia dell’apertura di credito concessa nel 1994 alla società per due anni; erano stati corrisposti al Banco Lire 850.000.000 come parte del corrispettivo, a fronte del debito nei confronti di detto istituto di lire 846.528.684 alla data del 16/12/1996, ed il primo importo di 750 (o 700, secondo il Fallimento) milioni di Lire era stato versato il 24/6/98, rendendo contestualmente il Banco l’assenso alla cancellazione di ipoteca, addivenendosi alla stessa data alla stipula del definitivo; in realtà la vendita, con la contestuale cessione del corrispettivo, era servita ad estinguere l’esposizione passiva della società sui tre conti aperti con il Banco di Sardegna, non assistiti da garanzie, il cui saldo passivo era confluito nel nuovo conto corrente aperto il 26/5/1994, con apertura di credito fino a 700 milioni di Lire concessa per due anni, garantito da ipoteca.

Il Fallimento chiedeva pertanto la revoca del pagamento della somma di Lire 850 milioni L. Fall., ex art. 67.

Il Banco di Sardegna contestava la fondatezza della domanda.

Il Tribunale respingeva le richieste della Curatela, escludeva la revocabilità del contratto di apertura di credito, dell’atto di vendita e dell’accollo del debito da parte del terzo, in quanto non ricadenti nel periodo della revocabilità, e riteneva la mancata prova da parte del Fallimento della data del pagamento della somma complessiva di lire 850 milioni, unico atto per il quale il Fallimento aveva proposto la revocatoria.

Con sentenza del 27/4-10/5/2010, la Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in parziale accoglimento dell’appello del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale, ha dichiarato inefficace nei confronti del Fallimento il pagamento della somma di Euro 77.468,53, oltre interessi legali dal 20/2/2001 al saldo ed ha condannato il Banco alla restituzione di detto importo; ha compensato per i 2/3 le spese dell’intero giudizio, e condannato il Banco alla rifusione della restante parte al Fallimento.

La Corte, per quanto ancora rileva, premesso che si era formato il giudicato interno sulla estraneità alla revocatoria del contratto di apertura di credito del 1994 e dell’atto definitivo di compravendita, e che quindi la controversia attineva alla natura anormale o meno della modalità di pagamento, ha escluso la cessione parziale del credito ed ha ritenuto, conformemente al Tribunale, che in forza dell’art. 7 del preliminare si era realizzato l’accollo interno c.d. non allo scoperto da parte dell’acquirente, suscettibile di essere revocato, L. Fall., ex art. 67, comma 2, atteso che il pagamento era riferibile al debitore. Ciò posto, la Corte del merito ha rilevato che la prima tranche di prezzo era stata pagata prima dell’anno dal fallimento, quindi ne ha escluso la revocabilità; che per la seconda tranche, pagata il 25/3/1999, era da ritenersi provata la scientia decoctionis della Banca, attesa la presenza dei tre conti con elevati saldi debitori, la loro chiusura e la contestuale apertura di un conto con linea di credito per 700 milioni di Lire, garantita da ipoteca sull’unico bene immobile della fallita, passato subito in forte sofferenza, e l’elevazione di cambiali protestate tra il marzo ed il maggio del 1997, per 120 milioni di Lire.

Avverso detta pronuncia il Fallimento ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Il Banco di Sardegna ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Il Fallimento ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Col primo motivo del ricorso principale, il Fallimento denuncia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, per doversi ritenere il pagamento di 700 milioni di Lire avvenuto il 24/6/1998 revocabile L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, ante novella, come atto finale di una complessa operazione negoziale, che ha permesso al Banco di Sardegna di estinguere il debito che nei suoi confronti aveva la (OMISSIS) a causa della pregressa esposizione debitoria risultante sui tre conti in passivo, chiusi nel 1994 e volturati nel nuovo conto corrente n. (OMISSIS) (con apertura di credito per due anni di Lire 700 milioni, garantito dall’ ipoteca iscritta sull’immobile oggetto del preliminare di vendita del 20/4/96), a sua volta estinto e passato in sofferenza il 13/12/1996, con saldo passivo di Lire 846.335.951.

Secondo la parte, quindi, va ravvisata la violazione della par condicio creditorum non nella vendita immobiliare in sè, ma “nel fatto che la Banca in modo anormale e con priorità rispetto agli altri creditori abbia consentito il perfezionamento della vendita tra (OMISSIS) e CSC Costruzioni, prestando l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sul bene, previa corresponsione di una parte del corrispettivo del prezzo pattuito”.

Col secondo mezzo, il Fallimento si duole del vizio di omessa ed insufficiente motivazione per non avere la Corte d’appello spiegato perchè ha ricondotto il pagamento nella previsione della L. Fall., art. 67, comma 2, e non comma 1, n. 2, limitandosi a richiamare la qualificazione del Tribunale di accollo interno c.d. non allo scoperto, senza motivare sul fatto che il pagamento rientrava nella complessa operazione negoziale descritta dalla parte.

I due motivi, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono da ritenersi fondati.

Come di recente ribadito nella pronuncia di questa Corte del 23/12/2015, n. 25928, per orientamento costante, il pagamento del terzo è revocabile nel fallimento quando abbia inciso sul patrimonio del fallito perchè eseguito con suo denaro, o anche per incarico dello stesso, nei modi della delegazione o dell’accollo cumulativo non allo scoperto, quando cioè il delegato o l’accollante siano obbligati verso il debitore e il loro pagamento vale a estinguere perciò entrambi i debiti (così le pronunce del 4 maggio 2012, n. 6795 e del 25 luglio 2006, n. 16973, nonchè in motivazione, le sentenze del 14 febbraio 2000, n. 1611 e del 2 luglio 1998, n. 6474).

E detto principio non costituisce altro che l’applicazione, nello specifico caso della delegazione di pagamento o dell’accollo non allo scoperto, del principio, ribadito con la recente pronuncia del 31/3/2016, n. 6282, secondo cui la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito L. Fall., ex art. 67, comma 2, è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato dal terzo garante, purchè risulti che questi, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa verso il debitore principale prima dell’apertura del fallimento.

Ciò posto, si deve rilevare che nel presente giudizio il ricorso pone la specifica questione di diritto se possa ritenersi la revocabilità L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, del mero pagamento, quale esito di una complessiva operazione caratterizzata dalla presenza di negozi giuridici dedotti in causa al fine di provare la natura anomala del pagamento, senza chiedere la revoca anche di detti negozi.

O, in altre parole, se gli elementi negoziali dedotti al fine di provare la revocabilità del pagamento L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, possano essere considerati appunto solo come “fatti” idonei ad attribuire la natura anomala o debbano invece rientrare nella domanda di revocatoria.

Nella pronuncia di cui si tratta, la Corte d’appello ha optato per detta seconda ipotesi, ritenendo che, una volta statuita e non impugnata l’estraneità alla domanda L. Fall., ex art. 67, del contratto di apertura di credito garantito e del contratto definitivo di compravendita, la materia del contendere dovesse ritenersi limitata ai due pagamenti senza alcuna possibilità di valutare questi inseriti nella complessa operazione caratterizzata anche dai contratti indicati.

A detta conclusione non può prestarsi adesione, non potendosi ritenere la necessaria correlazione tra fatti dedotti e domande, di talchè deve concludersi nel senso che devono essere valutati, al fine di ritenere o meno la dedotta anormalità del pagamento del terzo, i fatti dedotti dal Fallimento, e quindi deve essere considerata la complessiva operazione rappresentata dalla Curatela nel collegamento tra i diversi atti e fatti.

Il ricorso incidentale del Banco di Sardegna, relativo al secondo pagamento di Lire 150 milioni, che il Fallimento ha esplicitamente mantenuto fuori dal ricorso dallo stesso proposto, e che quindi deve essere esaminato come pagamento revocato L. Fall., ex art. 67, comma 2, presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Ed infatti, il motivo, oltre che inammissibile nel richiamo all’error in procedendo ed alla dallo in solutum, è infondato là dove obietta che nell’accollo occorreva avere riguardo alla data del preliminare e non già al pagamento, che è l’atto da revocare, e che il Fallimento dovesse provare l’eventus damni, mentre la revocatoria fallimentare non richiede detta prova, non essendo azione indennitaria. Invero, ai fini della revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2 (nel testo originario, applicabile “ratione temporis”), l'”eventus damni” è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens (nella specie adeguatamente giustificata dalla Corte di merito e solo genericamente censurata dalla banca), mentre la circostanza che il pagamento abbia riguardato un creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca) non esclude la possibile lesione della “par condicio”, nè fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poichè è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi (cfr. Sez.U., 28/3/2006, n. 7028; Sez. 1, 1/4/2011, n. 7563 e Sez. 1, 17/12/2010, n. 25571).

Conclusivamente, va accolto il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, va respinto il ricorso incidentale e conseguentemente va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra evidenziato, ed alla quale si rinvia anche la decisione sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, respinge il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 22 marzo 2017 ed a seguito di riconvocazione, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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