Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14975 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo

n. 9, presso lo studio Trifirò e Partners, rappresentata e difesa

dall’Avv. Beretta Stefano per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina

n. 149, presso l’Avv. Mazzeo Lorenzo, che la rappresenta e difende

assieme all’Avv. Pierluigi Boiocchi per procura rilasciata a margine

del controricorso;

– controricorrente –

B.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina n.

149, presso l’Avv. Lorenzo Mazzeo, che la rappresenta e difende

assieme all’Avv. Pierluigi Boiocchi per procura rilasciata a margine

del controricorso;

– controricorrente –

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Sistina n.

149, presso l’Avv. Lorenzo Mazzeo, che lo rappresenta e difende

assieme all’Avv. Pierluigi Boiocchi per procura rilasciata a margine

del controricorso;

– controricorrente –

nonchè:

sul ricorso 19046-2007 proposto da:

P.L., come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.p.a., come sopra domiciliata, rappresentata e

difesa;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 19047-2007 proposto da:

B.M., come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.p.a., come sopra domiciliata, rappresentata e

difesa;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 19048-2007 proposto da:

C.S., come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.p.a., come sopra domiciliata, rappresentata e

difesa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2006 della Corte d’appello di Brescia,

pronunziata nelle cause riunite 161,162, 202 e 205 r.g. 2005,

depositata in data 24.05.06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Paolo Zucchinali per delega Beretta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’assorbimento dei ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con separati ricorsi B.M., C.S. e P.L., assieme ad altra lavoratrice non interessata alla presente sentenza, chiedevano al Giudice del lavoro di Bergamo che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti con i quali essi erano stati assunti alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a.

Il Tribunale adito accoglieva le domande e con separate sentenze dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con riferimento ai contratti 3.6-31.9.99 ( B.), 5.11.00- 31.1.01 ( C.) e 14.7-39.9.98 ( P.), tutti stipulati per far fronte ad esigenze eccezionali, ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. Poste 1994, integrato dall’accordo sindacale 25.9.97, condannando altresì il datore a riammettere in servizio i predetti ed a risarcire loro il danno nella misura delle retribuzioni arretrate a decorrere dalla costituzione in mora.

2.- Poste Italiane s.p.a. proponeva appello in via principale a proposito dell’interpretazione della norma collettiva accolta dal giudice e del risarcimento del danno concesso; i lavoratori proponevano appello in via incidentale chiedendo di anticipare la decorrenza del risarcimento.

La Corte d’appello di Brescia, riuniti i ricorsi, con sentenza del 24.5.06 accoglieva parzialmente l’impugnazione principale e rigettava la domanda di risarcimento.

La Corte d’appello, premesso che i contratti de quibus erano stipulati in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda, riteneva che l’accordo integrativo e le dichiarazioni contenute negli accordi successivi testimoniassero la volontà delle parti di non apporre un limite temporale alla possibilità di apporre il termine alle assunzioni, ma solo di fissare nuovi momenti di ricognizione della situazione in atto e delle esigenze aziendali, fino alla stipula del contratto 2001, quando tutta la materia fu regolata su nuove basi.

Con questa premessa, la Corte rilevava che, pur essendo certa l’esistenza del processo di ristrutturazione aziendale, Poste Italiane non aveva tuttavia provato che nelle filiali cui i dipendenti erano stati addetti esistessero condizioni, che non fossero da ricondurre a carenza strutturale, tali da legittimare l’apposizione del termine alle assunzioni. Quanto alla richiesta di risarcimento, invece, riteneva che nella specie non esistesse previa costituzione in mora e che il diritto alla retribuzione, pertanto, nascesse solo con la riammissione in servizio.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, cui B., C. e P. rispondevano con separati controricorsi contenenti ricorso incidentale condizionato.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Preliminarmente i ricorsi incidentali debbono essere riuniti al ricorso principale per procedere al loro esame in unico contesto.

5. La soc. Poste Italiane contesta la sentenza di merito rilevando:

5.1.- contraddittorietà della motivazione, atteso che la Corte di merito pur affermando la piena autonomia delle parti collettive nella individuazione delle nuove fattispecie di apposizione del termine, ciononostante ritiene che nella circostanza concreta l’apposizione del termine sarebbe illegittima sulla base di condizioni estrinseche;

5.2.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e carenza di motivazione in quanto, nel contesto giuridico correttamente delineato dal giudice dì merito, era sufficiente la prova delle generali esigenze aziendali, senza che fosse necessario provare il nesso causale tra esigenze e singole assunzioni;

5.3.- violazione dell’art. 115 c.p.c., in ragione della mancata considerazione del fatto notorio, costituito dalle esigenze aziendali dedotte da Poste Italiane.

6.- Con il ricorso incidentale condizionato i tre dipendenti, contestano la parte della pronunzia di merito in cui si afferma che i contratti stipulati ex art. 8 del c.c.cn.l. 1994, integrato dall’accordo 25.9.97, fossero validi anche oltre il termine di scadenza di detto accordo integrativo.

7.- I motivi dedotti dalla ricorrente principale, da trattare in unico contesto per il nesso logico tra di loro esistente, sono infondati.

La giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588). Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo.

Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva dunque procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza dell’accordo 18.1.01 (pur non richiamato dalla parte ricorrente, ma menzionato dal giudice di merito) in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), in ogni caso sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

8.- L’impostazione adottata, basata su ormai univoco orientamento di questa Corte, consente di affermare che la sussistenza delle esigente eccezionali è stata negozialmente riconosciuta dalle parti stipulanti solo con riferimento al periodo temporale limitato dalla data del 30.4.98 e che, conseguentemente, la legittimità dei contratti a termine stipulati entro tale data è basata su una ricognizione di fatto derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione dell’art. 23, che esclude l’onere di Poste Italiane di dare prova di una specifica e concreta esigenza.

Essendo i contratti a termine presi in considerazione dal giudice di merito ed oggetto della pronunzia impugnata stipulati per periodi succesivi al 30.04.98, il termine deve ritenersi ad essi illegittimamente apposto.

Infondati i motivi dedotti dalla ricorrente, il ricorso principale deve essere rigettato e la sentenza impugnata, conforme a diritto nel dispositivo, deve essere corretta nei sensi sopra indicati, in ottemperanza all’art. 384 c.p.c., comma 2.

9.- Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dei ricorsi incidentali, condizionati.

10.- Le spese del giudizio di legittimità, da liquidare in unica soluzione, attesa l’identità della difesa dei controricorrenti vincitori, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte così provvede:

– riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale;

– condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida complessivamente nella misura di Euro 3.050 di cui Euro 50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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