Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14975 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14975 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
3

per

legge

Ricorrente
Contro

Grimaldi Italia, Suraci Anna Grazia Maria, Latella Francesco, Pugnaloni Gabriella e pa_
ntari Carmela, elett.te dom.ti in Roma alla via Arenula 21, presso lo studio dell’avv. Armando Taglieri, rapp.ti e difesi dall’avv. Natalina Anna Bertone , giusta procura in atti
Controricorrenti
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.
11/8/12 depositata il 13/2/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/6/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 01/07/2014

La controversia promossa da Grimaldi Italia, Suraci Anna Grazia Maria, Latella Francesco,
Pugnaloni Gabriella e Pontari Carmela, contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita
con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza della CTP di Reggio Calabria n. 49/8/1998 che aveva respinto il
ricorso avverso l’avviso di classamento n. 1020882. Il ricorso proposto si articola in quat-

art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
5/6/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato
memoria.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove la CTR non
ha esaminato la censura di inammissibilità del gravame.
Con secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c. laddove la CTR
non ha rilevato l’assenza di specifici motivi di impugnazione.
Le censure sono infondate. L’indicazione dei motivi di appello nel processo tributario, ai
sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve, infatti, necessariamente consistere in una
rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del gravame, essendo,
per contro, sufficiente un’esposizione chiara ed univoca – sia pure sommaria – della domanda
rivolta al giudice di appello e delle ragioni della doglianza. Ne discende che i motivi di appello ben possono essere ricavati- come nel caso di specie-, anche per implicito, dall’intero
atto di impugnazione considerato nel suo complesso, o dal richiamo, in esso contenuto, di
specifici atti del procedimento (Cass. 1224/07, 7393/11).7671/2011
Con terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/92 laddove la
CTR ha ritenuto che l’unità immobiliare non avesse le caratteristiche del villino, in quanto
sprovvista di giardino, circostanza non dedotta in primo grado.
La censura è infondata risultando fin dal primo grado contestata la classificazione anche
con riferimento all’area esterna ( 5 cpv. del ricorso).
Con quarto motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione della decisione circa le
argomentazioni sollevate dall’Ufficio in ordine alla presenza di spazi scoperti e verde privato di uso esclusivo.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 2

tro motivi. Resistono con controricorso i contribuenti. Il relatore ha depositato relazione ex

La censura è infondata. La presenza di un’area “con qualche pianta di agrumi” è stata invero oggetto di valutazione da parte della CTR la quale ha tuttavia escluso che la presenza
della stessa comportasse l’attribuzione della classificazione di ” villino”, in mancanza ”
dell’autonomia e dello spazio circostante”.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
Così deciso in Roma, 5/6/2014

residente
dott.

Cicala

compensazione delle spese tra le parti.

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