Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14974 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 28/05/2021), n.14974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24715/2019 proposto da:

I.J., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BRIGANTI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 8977/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Il ricorrente, cittadino della Nigeria, adiva il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale, sezione di Ancona, della sua domanda di protezione internazionale. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese, in quanto, appartenendo il padre alla società segreta degli (OMISSIS), aveva ricevuto minacce affinchè ne facesse anche lui parte.

Il Tribunale di Ancona, con Decreto 4 luglio 2019, n. 8977, ha rigettato il ricorso.

2. Avverso la decisione del Tribunale di Ancona ricorre per cassazione I.J..

L’intimato Ministero dell’interno non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi:

1) il primo motivo denuncia “nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35-bis e 13 e artt. 737,135,156 c.p.c., nonchè art. 111 Cost., comma 6”, stanti le “lacune motivazionali” presenti nel decreto impugnato circa l’asserita contraddittorietà/lacunosità del racconto del ricorrente, limitandosi il Tribunale a richiamare la decisione della Commissione; solo apparente sarebbe la motivazione posta a fondamento del mancato riconoscimento dello status di rifugiato, come della protezione sussidiaria e umanitaria; quanto all’audizione il ricorrente è stato ascoltato solo da uno dei componenti il collegio;

2) il secondo motivo contesta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”; vi sarebbe stato, ad avviso del ricorrente, omesso esame dei fatti narrati, omesso esame dell’attuale situazione della Nigeria nonchè della capacità delle istituzioni nigeriane di offrire protezione dai rischi paventati dal ricorrente, alla luce di fonti internazionali aggiornate, omesso esame di tutti i risvolti della narrazione del richiedente da parte dell’intero collegio, omesso effettivo esame comparativo di tutti gli elementi di vulnerabilità presenti nella fattispecie ai fini della valutazione della domanda di protezione umanitaria;

3) il terzo motivo fa valere “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost., L. n. 881 del 1977, art. 11,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32 e art. 35 bis, commi 9 e 11, lett. a) e art. 16 direttiva Europea n. 2013/32, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6,7 e 14, T.U. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19” in quanto, al di là della credibilità del racconto, il Tribunale avrebbe comunque dovuto indagare tutte le dichiarazioni del ricorrente, anche alla luce della documentazione in atti, nel rispetto del dovere cooperazione istruttoria; ciò non ha fatto, il che si riverbera sulla motivazione del provvedimento, che risulta pertanto omessa o quantomeno apparente;

4) con il quarto motivo “si richiamano le argomentazioni già svolte” in relazione al terzo motivo, sottolineando che il mancato esercizio della cooperazione istruttoria si pone in contrasto con il principio di effettività del ricorso di cui agli artt. 6 e 13 della convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;

5) il quinto motivo, in subordine, ribadisce la non applicabilità al caso di specie del D.L. n. 113 del 2018.

I motivi non possono essere accolti.

Il primo motivo lamenta carenze, quando non totale mancanza, della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle tre forme di protezione. Tale vizio (e va ricordato che secondo le sezioni unite di questa Corte il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, cfr. Cass., sez. un., 8038/2018) non è ravvisabile nella pronuncia impugnata, che ha argomentato in relazione alla valutazione di credibilità del ricorrente, alla situazione del sud della Nigeria e alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Nel medesimo motivo si censura poi che il ricorrente non sia stato sentito dall’intero collegio, ma solo da uno dei suoi componenti, il che comporterebbe la nullità della decisione. Il vizio non sussiste. Secondo questa Corte, “nelle controversie in materia di protezione internazionale, l’audizione del richiedente può essere delegata al singolo giudice che compone il collegio perchè, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., potendo pertanto l’istruttoria essere demandata a un solo giudice che poi sottoporrà le risultanze acquisite alla valutazione dell’organo decidente, senza che ciò violi il principio di immutabilità del giudice, operante soltanto una volta che sia iniziata la fase di discussione della causa” (così Cass. 22968/2020).

Il secondo motivo ripropone le doglianze fatte valere con il primo, sotto il profilo non della mancanza di motivazione, ma dell’omesso esame, censura che, per le ragioni già espresse, non può essere accolta, avendo il Tribunale esaminato le dichiarazioni del ricorrente, l’attuale situazione della Nigeria e la capacità di reazione delle sue istituzioni, così come gli elementi di vulnerabilità.

Il ricorrente pone l’accento sull’aggettivo “tutti” (tutti i fatti, tutti i risvolti della narrazione, tutti gli elementi di vulnerabilità), ma così non considera che il giudice, nel motivare, non deve dare conto di tutti i fatti allegati e presenti nel processo, ma solo di quelli rilevanti ai fini della decisione e che dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prevede, quale motivo di ricorso per cassazione, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il terzo motivo ripropone ancora le stesse doglianze, questa volta sotto il profilo della violazione di legge, così come fa il quarto invocando la violazione del principio della effettività della tutela. In particolare, in relazione al terzo motivo, va sottolineato che il giudice esercita il proprio dovere di cooperazione istruttoria, in relazione a quanto dichiarato dal richiedente, una volta che tali dichiarazioni abbia ritenuto credibili (ex multis, v. Cass. 8367/22020).

Il quinto motivo, infine, non assume rilievo, avendo il Tribunale escluso l’applicabilità al caso in esame del D.L. n. 113 del 2018.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo il Ministero proposto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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