Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14974 del 16/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 16/06/2017, (ud. 19/01/2017, dep.16/06/2017),  n. 14974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25357/2014 proposto da:

P.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Clemente Giovanni, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P.;

– intimata –

e contro

A.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tuscolana n.

63, presso l’avvocato Nasti Maria Rosaria, rappresentata e difesa

dagli avvocati De Maio Brunella, Montera Americo, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 15/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

STEFANO LATELLA, con delega, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Veniva pronunciata la separazione personale giudiziale tra A.P. e P.A.. Il giudice di primo grado aveva stabilito il rigetto delle reciproche domande di addebito; l’affido condiviso del figlio minore ed un contributo per il mantenimento del predetto minore e della moglie pari a Euro 1.100 mensili a carico di P.A.; il rientro del P. nella disponibilità dell’abitazione familiare assegnata in fase presidenziale alla A..

Avverso tale pronuncia è stato proposto appello da entrambe le parti.

La Corte territoriale ha accolto l’appello dell’ A. ed ha rassegnato la casa familiare alla collocataria del minore, confermando nel resto la sentenza del tribunale e compensando integralmente le spese processuali del grado.

A sostegno della decisione la Corte ha affermato che l’immobile in contestazione costituiva indubitabilmente la casa familiare nella quale era nato e cresciuto il figlio minore, con conseguente diritto in capo al genitore collocatario. Ha aggiunto che l’ A. non ha lasciato volontariamente la casa familiare ma ha dovuto farlo perchè indotta dai frequenti distacchi delle utenze essenziali, in ordine ai quali era stato richiesto l’intervento dei Carabinieri. Il fatto che il P. fosse solo comodante dell’immobile di proprietà di una società è irrilevante rispetto al regime giuridico che governa l’assegnazione della casa coniugale. Le questioni inerenti il diritto di proprietà e il rilascio dell’immobile, secondo la Corte, non potevano essere affrontate in sede di separazione personale.

In ordine all’assegno di mantenimento la Corte territoriale ha rilevato che la determinazione dipende dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi e dall’accertamento della loro disparità. Sulle potenzialità reddituali è, infine, necessario verificare la possibilità in concreto e non in astratto di poter ottenere un’occupazione adeguata alla professionalità di cui si è in possesso. Nella specie è stato escluso sia il diritto all’aumento dell’assegno richiesto dall’ A., in considerazione della durata del matrimonio e dell’apporto dell’appellante alla formazione del patrimonio del coniuge, sia la riduzione richiesta dal P. in considerazione della netta sproporzione della situazione economico patrimoniale delle parti emersa in particolare dopo le indagini patrimoniale disposte sul P. che hanno rilevato, tra l’altro un tenore di vita non coerente con le dichiarazioni fiscali.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P.A. affidandosi ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso e ricorso incidentale fondato su due motivi A.P.. La contro ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo di ricorso principale viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in ordine alla statuizione relativa alla casa familiare. Al riguardo la parte ricorrente ha evidenziato che nel verbale di precisazione delle conclusioni davanti la Corte d’Appello l’ A. ha dichiarato di aver restituito alla proprietà l’immobile. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre la Corte a prenderne atto ed assumere decisioni consequenziali non potendo più essere accolto il motivo d’appello formulato al riguardo. Inoltre la Corte ha omesso di considerare le ragioni per le quali il Tribunale aveva disposto la revoca dell’assegnazione disposta in sede di provvedimenti presidenziali, incentrate sull’allontanamento volontario dalla casa coniugale da parte dell’ A.. Inoltre non ha considerato che l’appartamento in questione era una pertinenza del più ampio immobile occupato dai genitori del ricorrenti con utenze uniche. Infine non è stato considerato che si tratta di casa rurale isolata inadatta al minore.

La Corte d’Appello ha inoltre omesso di considerare che il rigetto della domanda di rilascio dell’immobile non è dipeso dalla carenza del diritto di proprietà degli attori (genitori del ricorrenti ed amministratori della società proprietaria) ma in virtù di una qualificazione giuridica del comodato non vincolante nel presente giudizio.

La censura è in parte inammissibile in parte manifestamente infondata.

E’inammissibile per la parte relativa alle ragioni della pronuncia che ha definito la domanda di rilascio, del tutto ininfluenti rispetto al presente giudizio e nella parte in cui qualifica come volontario l’allontanamento dalla casa familiare dell’ A., in contrasto con l’accertamento di fatto insindacabilmente compiuto dalla Corte d’Appello, peraltro fondato su una ricostruzione dei fatti, culminati anche in un giudizio ex art. 700 c.p.c., diretto al ripristino delle utenze, molto dettagliata. E’ manifestamente infondato sia nella parte in cui ritiene che l’avvenuto rilascio costituisca un impedimento de jure all’accoglimento della domanda, pur essendone stata esclusa la volontarietà sia nella parte in cui ritiene, in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte, che la proprietà di terzi dell’immobile e la posizione di comodante del coniuge sia ostativa dell’esercizio del diritto all’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del minore, essendo quest’ultimo l’unico requisito richiesto dall’art. 337 sexies c.c. (in precedenza art. 155 quater c.c.) così come interpretato dalla giurisprudenza costante di legittimità. (Cass. 1545, 6979 e 20256 del 2006, con specifico riferimento alla concessione in comodato dell’abitazione familiare S.U. 20448 del 2014).

Nel primo motivo di ricorso incidentale viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla decisione di confermare l’importo dell’assegno di mantenimento, in quanto le complessive condizioni economico patrimoniali del P. sono ampiamente superiori a quelle evidenziate dall’indagine superficialmente svolta dalla Guardia di Finanza. Non sono state considerate le numerose proprietà immobiliari e solo parzialmente le partecipazioni societarie. Infine non si è tenuto contro del tenore di vita goduto in corso di matrimonio e dell’oggettiva situazione del mercato del lavoro.

La censura deve ritenersi inammissibile dal momento che mira a sostituire all’accertamento compiuto dal giudice di merito una valutazione alternativa dei fatti. Al riguardo la Corte d’Appello ha esaminato l’esito delle indagini officiosamente disposte ponendole in comparazione con gli altri elementi (durata del vincolo; apporto dato alla costituzione del patrimonio; potenzialità reddituale della richiedente) da considerarsi ex lege. Non integra l’omesso esame di un fatto decisivo la critica del metodo e degli esiti dell’indagine economico-patrimoniale disposta nel giudizio di merito, trattandosi di rilievi che non possono che consumarsi in tale complessivo giudizio, non essendo consentita in sede di giudizio di legittimità alcuna attività d’integrazione istruttoria.

Nel secondo motivo, peraltro non ritualmente formulato, viene contestata la valutazione posta a base della compensazione delle spese processuali da parte del giudice d’appello sul rilievo della prevalente soccombenza del P..

La censura è manifestamente infondata alla luce dell’orientamento di questa Corte così massimato: La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. 3436 del 2016).

Nella specie la valutazione è stata eseguita dal giudice di merito proprio in relazione alla pluralità delle domande proposte in entrambi i gradi. La valutazione del loro intrinseco “peso” sull’esito globale della lite è rimessa all’insindacabile valutazione del giudice del merito ove risulti il requisito oggettivo della reciproca soccombenza.

Anche nel presente giudizio al reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale e l’incidentale. Compensa le spese processuali del giudizio di legittimità.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

In caso di diffusione omettere le generalità e i riferimenti geografici.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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