Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14974 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11281/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

A.A.;

– intimata –

sul ricorso 15192/2008 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI BETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINI

ROSANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato BELLOTTI GIORGIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 871/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/07/2007 r.g.n. 1022/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’INPS impugnava la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva annullato la cartella esattoriale emessa nei confronti di A.A. per il pagamento di Euro 963,22 per gli anni 2001 e 2002, a titolo di recupero dello sgravio del 50% della contribuzione fissa 1VS commercianti operato dalla stessa A. in base a quanto stabilito dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9. In particolare, censurava la sentenza per avere ritenuto applicabile tale sgravio, sebbene la domanda d’iscrizione fosse stata presentata in data 4.1.2002, oltre il termine del 31.12.2001, fissato dalla disposizione per fruire, da parte di soggetti di età inferiore a 32 anni, di tale agevolazione per la prima iscrizione nella gestione commercianti.

L’ A. resisteva al gravame, aderendo all’interpretazione resa dal Tribunale e deducendo, in ogni caso, l’intervenuta acquiescenza da parte dell’INPS che aveva disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo esattoriale. Con sentenza del 3-6 luglio 2007 la Corte d’appello di Firenze, esclusa l’affermata acquiescenza dell’Istituto alla sentenza di primo grado, rigettava l’impugnazione.

A sostegno della decisione, osservava che, delle due interpretazioni possibili della disposizione di riferimento, doveva privilegiarsi quella che, al di là dell’ambiguo dato letterale, consentiva di realizzare la finalità della disposizione stessa volta ad agevolare i giovani imprenditori, che avessero deciso di intraprendere un’attività commerciale (o artigiana) nel triennio 1999-2001: arco temporale di riferimento nel quale cadeva l’inizio dell’attività commerciale della A. anche se la domanda di iscrizione era stata presentata il 4 gennaio 2002, cioè oltre il termine del 31.12.2001, fissato dalla legge.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo. Resiste la A. con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS, denunciando violazione della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta l’erronea interpretazione, da parte della Corte d’appello di Firenze, della richiamata normativa.

Il motivo è fondato.

Invero, la L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9, stabilisce che “I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31.12.2001, beneficiano, per i tre anni successivi all’iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni predette…”.

Nella specie, è pacifica la presentazione, da parte della A., della domanda di iscrizione alla gestione commercianti in data 4.1.2002, quindi, oltre il termine previsto dalla disposizione (periodo tra 1.1.1999 – 31.12.2001); così come è incontestato che nella suddetta domanda la stessa istante ha indicato il giorno 14.12.2001 quale l’inizio della sua attività lavorativa.

Orbene, il Giudice di secondo grado li a ritenuto, malgrado la domanda di iscrizione predetta sia intervenuta oltre il termine previsto ex lege, comunque applicabile lo sgravio introdotto con normativa su richiamata, osservando che “…il riferimento lessicale alla iscrizione può essere dal punto di vista semantico essere colto sia riguardo alla data della presentazione della domanda, ma anche a quella effettiva (retrodatata) iscrizione, giacchè appaiono del tutto inconfutabili sia l’argomento ermeneutico, utilizzato anche dal primo giudice, relativo all’esistenza del termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività per presentare tempestivamente tale domanda d’iscrizione all’ente previdenziale sia l’ulteriore considerazione di essere in ogni caso l’iscrizione retroattiva alla data di inizio dell’attività di lavoro autonomo, come nella specie è stato…al 14 dicembre 2001…”.

Alla suddetta conclusione il Giudice a quo perviene, ritenendo preferibile l’interpretazione che – al di là dell’ambiguo dato letterale – consente di realizzare la finalità precipua della disposizione, ossia la interpretazione teleologica che guarda agli scopi della disciplina, i quali sono stati quelli di agevolare coloro i quali (giovani imprenditori) abbiano deciso di intraprendere un’attività commerciale (o artigiana) nel triennio 1999-2001: arco temporale di riferimento nel quale cade l’inizio dell’attività commerciale della signora A..

Ritiene il Collegio che la conclusione del suddetto Giudice di ritenere irrilevante, ai fini della fruizione dello sgravio in discorso, il momento in cui viene proposta la domanda di iscrizione alla gestione previdenziale, appare incompatibile con la espressa volontà del legislatore di pone in essere, nel caso di specie, un termine giustificato da ragioni di certezza della situazione finanziaria dell’ente erogatore del beneficio.

Tale interpretazione della richiamata normativa trova il conforto dell’orientamento di questa Corte che con riferimento ad analoga fattispecie, – richiamando le disposizioni concernenti le “iscrizioni” all’INPS e le relative modalità -, ha affermato che l’iscrizione alla gestione speciale INPS per gli artigiani (nella specie), ai fini del beneficio dello sgravio contributivo previsto dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9, in favore di soggetti di età inferiore ad anni trentadue deve considerarsi effettuata alla data di denuncia presentata dal lavoratore autonomo presso gli sportelli polifunzionali previsti dalla L. n. 412 del 1991, art. 14, come modificata dal D.L. n. 6 del 1993, convertito, con modificazioni, nella L. n. 63 del 1993. (Nella specie, la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda dell’interessato volta a conseguire l’accertamento del diritto allo sgravio contributivo di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9, giacchè costui aveva presentato la denuncia di iscrizione alla gestione INPS degli artigiani nel novembre 1998, mentre la citata norma attribuiva il beneficio dello sgravio soltanto nel caso di prima iscrizione a detta gestione all’interno del periodo gennaio 1999/dicembre 2001) (Cass. n. 17319/2008). Nè siffatta conclusione può essere inficiata da quanto denunciato con il ricorso incidentale, con cui l’ A., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., sostiene che vi sarebbe stata rinuncia dell’INPS alla pretesa, per avere l’Istituto, a seguito della sentenza di primo grado, comunicato alla controparte, con lettera datata 22.11.2005, che per mero errore materiale era stato a suo tempo disposto “lo sgravio delle somme di cui ai ruoli esattoriali indicati in oggetto” e che tali importi sarebbero dovuti essere versati “qualora l’esito dei contenziosi pendenti dinanzi al Tribunale e alla Corte d’appello di Firenze sarà favorevole all’Istituto”.

Correttamente, e con interpretazione non inficiata dalle argomentazioni adottate dalla A., la Corte territoriale ha escluso l’affermata acquiescenza dell’ente alla sentenza di primo grado, “là dove la successiva ammissione allo sgravio contributivo de quo è esplicitamente condizionato, nella missiva inviata dall’agenzia di Empoli dell’Inps in data 22.11.2005 ad A. A., all’esito della vertenza giudiziaria e si palesa pertanto quale mera esecuzione spontanea della decisione del Tribunale favorevole all’odierna appellata”. Per quanto precede, il ricorso principale v;i accolto mentre quello incidentale va rigettato.

Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto e, potendo decidersi la controversia nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c., comma 2), va rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo, con condanna la ricorrente incidentale al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Vanno invece compensate le spese del giudizi di merito, stante le difficoltà interpretative della normativa di riferimento, che hanno dato luogo a decisioni contrastanti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna la ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 14,00, oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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