Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14974 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14974 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Hearst Magazines Italia s.p.a in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in
Roma, alla via F. Galiani 68, presso lo studio dell’avv. Sabino Selicato, dal quale è rapp.to e
difeso, unitamente all’avv. Pietro Selicato , giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 149/2012/35 depositata il 4/12/2012
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/6/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 5774/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 01/07/2014

contro l’Agenzia delle En-

La controversia promossa da Hearst Magazines Italia s.p.a

trate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto
dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Milano n. 3/12/2011 che aveva accolto
il ricorso avverso le cartelle di pagamento n. 06820100267058039 per iva e sanzioni per
l’anno 2006. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la
l’udienza del 5/6/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammisibilità dell’impugnazione sollevate
dalla controricorrente. Il ricorso infatti permette a questo giudice di legittimità di rilevare
con sufficiente chiarezza e precisione, le ragioni dell’impugnativa, nonché le contrarie ragioni sottese alla statuizione impugnata.
Nel merito la ricorrente assume la violazione dell’art. 36 bis del dpr 600/73 e 25 del dpr
602/73 laddove la CTR afferma la tardività del controllo automatizzato ex art. 36 bis cit.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Sez. 5, Sentenza n.
8055 del 03/04/2013; Cass. SS.UU. 21498/2004) secondo cui, in tema di accertamenti e
controlli delle dichiarazioni tributarie, il termine annuale per la relativa rettifica cd. formale,
previsto dall’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo l’interpretazione autentica offerta
dall’art. 28, primo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non ha natura decadenziale, né è dato ipotizzarne una trasformazione da perentorio in ordinatorio, in ragione della
valenza precettiva “ab origine” della disposizione interpretativa.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione
della CTR della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Lomb
Così deciso in Roma, 5/6/2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

don ‘

società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. . Il presidente ha fissato

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