Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14973 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 14/07/2020), n.14973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14269/2017 proposto da:

AUTOSTRADE ITALIA S.P.A., – SOCIETA’ CON SOCIO UNICO SOGGETTTA

ALL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ATLANTIA S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio

dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., B.M., C.D.,

L.A., M.G., N.M.C., P.M.T.,

PA.IL., B.J., M.S., G.G.,

N.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FABIO RUSCONI;

– controricorrenti –

e contro

P.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 888/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/11/2016 R.G.N. 404/2016;

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVA IN FATTO

che la sig.ra F.F. ed altre lavoratrici in forza alla soc. coop. PENTALFA SERVICE ottennero decreto ingiuntivo per somme varianti da un massimo di 1536,27 Euro ad un minimo di 165,87 (decreto richiesto con atto depositato il 12 luglio 2012, provvedimento monitorio quindi emesso il successivo 26 luglio 2012 e notificato in data 4 / 7 settembre 2012) in danno di AUTOSTRADE per l’ITALIA S.p.A. per il pagamento di vantate differenze retributive maturate per l’anno 2011, non ancora corrisposte dalla propria datrice di lavoro e per cui avevano ritenuto responsabile in solido la committente AUTOSTRADE per l’ITALIA ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, avendo dedotto di aver prestato attività nell’appaltato servizio di pulizia presso strutture della società AUTOSTRADE per l’ITALIA;

quest’ultima proponeva opposizione avverso l’anzidetto decreto ingiuntivo, osservando in primo luogo che il cit. art. 29, non prevedeva alcuna obbligazione solidale, ma una mera forma di garanzia, osservando altresì che le lavoratrici istanti non avevano provato l’insolvenza dell’anzidetta cooperativa, donde la necessaria integrazione del contraddittorio con la datrice di lavoro e con il consorzio OMINIS, al quale la cooperativa risultava consorziata, ciò al fine di poter eccepire la preventiva escussione secondo le previsioni di cui alla L. n. 92 del 2012, per cui inoltre il contratto di appalto aveva previsto una integrale manleva a carico del consorzio. La società opponente, inoltre, aveva negato la prova dell’espletamento dell’attività lavorativa in suo esclusivo favore, quale presupposto costitutivo del diritto vantato dalle lavoratrici, contestando comunque che fosse dovuta anche la quota retributiva relativa alla cosiddetta anzianità forfettaria di settore. L’opponente negava, altresì, che fosse dovuta la quota di t.f.r., contestando inoltre i conteggi prodotti in sede monitoria;

con sentenza del 20 ottobre 2015 l’adito giudice del lavoro di Firenze accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese, ritenendo che il cit. art. 29, non potesse trovare applicazione negli appalti pubblici, prevalendo la disciplina speciale dettata dal cosiddetto codice degli appalti;

a seguito di gravame interposto dalle lavoratrici, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 888 del 29 novembre 2016, riformava l’impugnata sentenza, rigettando l’opposizione di AUTOSTRADE per l’ITALIA avverso il decreto ingiuntivo, con la condanna della società al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, all’uopo liquidate;

la pronuncia di appello è stata, quindi, impugnata da S.p.A. AUTOSTRADE per l’ITALIA mediante ricorso per cassazione ritualmente notificato a mezzo posta, come da richiesta del 29 maggio 2017, affidato a quattro motivi, cui hanno resistito tutte le lavoratrici, ad eccezione della sig.ra P.M.T. (rimasta intimata), come da controricorso in data 12 – 13 luglio 2017;

la società ricorrente, inoltre, ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con il primo motivo AUTOSTRADE per l’ITALIA ha lamentato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 3 e 32, D.P.R. n. 207, artt. 3 e 5, D.L. n. 76 del 2013, art. 9, poi convertito in L. n. 99 del 2013, nonchè degli artt. 112 e 113 c.p.c. – in relazione all’art. 360, n. 3, dello stesso codice di rito. Censurava la sentenza impugnata poichè la stessa, violando e falsamente applicando le disposizioni di legge menzionate, aveva ritenuto che il succitato art. 29, fosse applicabile anche a soggetti come AUTOSTRADE per l’ITALIA S.p.A., però tenuti all’osservanza delle norme dettate in tema di contratti relativi a lavori di rilevanza pubblica;

con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, in relazione all’art. 643, comma 3, c.p.c., poichè l’impugnata sentenza aveva erroneamente applicato il succitato art. 643, nell’individuare la formulazione dell’art. 29, comma 2, applicabile ratione temporis nel caso di specie;

con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata la violazione e falsa applicazione dello stesso D.Lgs. n. 276, art. 29, comma 2, in relazione agli artt. 112,115 e 354 c.p.c., nonchè art. 12 preleggi, e art. 24 Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, non essendo stata accolta o comunque non decisa l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio appaltatore, oltre che della consorziata società datrice di lavoro, formulata dalla società Autostrade;

infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con la quarta doglianza è stata lamentata la violazione e falsa applicazione dell’anzidetto art. 29, comma 2, in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 2109 e 2120 c.c., e artt. 81,112,116 e 414 c.p.c., tanto con riferimento all’art. 360, n. 3, dello stesso codice di rito, laddove la Corte d’Appello aveva ritenuto provata l’adibizione delle lavoratrici nell’appalto facente capo alla società Autostrade, non si era pronunciata sulla eccezione secondo cui alcune voci di cui alle somme richieste con il decreto ingiuntivo, non retributive, non rientravano nella garanzia di cui al succitato art. 29, comma 2, ed aveva quindi confermato il provvedimento opposto, sebbene le stesse lavoratrici ne avessero ammesso l’erroneità nel quantum (trattamenti retributivi non dovuti ai sensi dell’art. 29, secondo la società ricorrente, con riferimento all’indennità per ferie e permessi non goduti e indennità forfettaria di settore spettante dopo il terzo anno di adibizione nel settore delle pulizie ex art. 22 c.c.n.l. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, emolumenti non connessi alla concreta prestazione lavorativa resa nell’appalto Autostrade durata soltanto dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011. Inoltre, le lavoratrici avevano chiesto maggiorazioni retributive per lavoro straordinario e/o supplementare, ma senza indicare specificamente quanti e quali giorni, nonostante l’onere probatorio a loro carico in tema di lavoro straordinario, per cui occorre rigorosa dimostrazione.

Per di più, la sentenza illegittimamente aveva riconosciuto il t.f.r. di spettanza delle resistenti, nonostante le stesse avessero optato per la devoluzione dello stesso trattamento al Fondo di previdenza complementare PREVIAMBIENTE, laddove sebbene le lavoratrici avessero dedotto il loro diritto a ricevere e ad azionare direttamente il credito per detto trattamento, quale elemento retributivo, risultava violato l’art. 81 c.p.c., secondo cui fuori dai casi espressamente prevista dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Di conseguenza, secondo la società ricorrente, una volta manifestata l’opzione per il conferimento del t.f.r. in un fondo di previdenza complementare, l’unico soggetto legittimato a rivendicarne il pagamento non può essere che il solo fondo, poichè unico titolare del credito, divenuto previdenziale, siccome volto a confluire nella prestazione previdenziale complementare.

Da ultimo, risultavano del tutto ignorate le eccezioni della società, fondate sulle ammissioni delle stesse lavoratrici come da pagina 12 della memoria di costituzione dalle stesse depositata in primo grado, in ordine ad errate quantificazioni, non soltanto in relazione al t.f.r., ma anche riguardo ad errori commessi nei conteggi compiuti al momento del deposito del decreto ingiuntivo, laddove erano stati inclusi nella somma anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, il credito riconosciuto alla signora Pa., superiore a quello effettivamente spettante e che ammontava a soli 20,13 Euro. Per di più l’ingiunzione di pagamento concernente l’importo di 243,79 Euro, contenuta nel decreto opposto, risultava frutto di errore materiale.

Pertanto, l’opposto decreto ingiuntivo, come dedotto nel paragrafo 58 della memoria difensiva in appello del 10 novembre 2016, nonchè al paragrafo 27 delle note autorizzate depositate in prime cure, non poteva essere confermato poichè intimava il pagamento di somme pacificamente non dovute);

tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese in forza delle seguenti ragioni;

invero, il primo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel caso di specie, relativo all’appalto del mero servizio di pulizia in locali della società Autostrade, nonostante quest’ultima sia concessionaria di pubbliche attività, è applicabile l’ordinaria disciplina D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, non rientrando evidentemente la S.p.a. ricorrente nel novero delle pubbliche amministrazioni (v. Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 10777 del 3/5/2017, secondo cui la responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati, assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l’art. 3 Cost., in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, nè limita l’iniziativa economica dei privati imprenditori per l’aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti. In senso conforme Cass. lav., sentenza n. 6333/19 in data 8 novembre 2018 – cinque marzo 2019, che rigettava il ricorso contro la pronuncia in data 19 febbraio 2013 del Tribunale di Pisa, l’appello della quale veniva dichiarato inammissibile mediante ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., dalla competente Corte distrettuale fiorentina. Nella specie il primo giudicante aveva accolto in parte l’opposizione proposta da Trenitalia S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con il quale l’attore, in senso sostanziale, aveva intimato alla società, committente responsabile solidalmente D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, il pagamento di somma di danaro a titolo di t.f.r., maturato presso l’appaltatrice fino al 28 febbraio 2010, ROL e ratei di quattordicesima mensilità, ritenendo dovuta la somma rideterminata nel corso del giudizio in funzione della durata dell’appalto. Infatti, Cass. n. 6333/19 si è così testualmente e condivisibile pronunciata: “…6.1. Anche di recente questa Corte ha avuto occasione di chiarire che il divieto posto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, che esclude l’applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del citato decreto, ulteriormente specificato dal D.L. n. 76 del 2013, art. 9, (conv., con modif., dalla L. n. 99 del 2013), non trova applicazione nei confronti di soggetti privati, quale è nella specie, Trenitalia s.p.a., a quali pure si applica il codice dei contratti pubblici quali “enti aggiudicatori”, in quanto non vi è un espresso divieto di legge ed inoltre il D.Lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell’occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il D.Lgs. n. 163 del 2006, che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull’esecuzione dell’appalto sono tra loro compatibili (cfr. Cass. 24/05/2016 n. 10731 e più recentemente Cass. sez. VI-L 06/04/2017 n. 8955 e Cass. sez. VI-L 20/07/2018 n. 19339). 6.2. Si è sottolineato che il codice dei contratti pubblici non contiene “una disciplina di legge autosufficiente, in sè esaustiva nè aliunde integrabile: al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all’attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art. 2, comma 4, 163/2006). E proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l’integrazione con il D.Lgs. n. 276 del 2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell’appaltatore previsto dall’art. 1676 c.c. (Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).” Per l’effetto “ben a ragione si deve ritenere applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, a quei soggetti privati, quale Trenitalia s.p.a., anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti. Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline. Il D.Lgs. n. 276 del 2003, regola la materia dell’occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un’azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell’appalto e non soltanto, come a norma del D.P.R. n. 207 del 2010, art. 5, comma 1, le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà (“possono pagare anche in corso d’opera”) attribuita ai soggetti indicati dall’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. cit. (“amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice”). Il D.Lgs. n. 163 del 2006, opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d’opera, ma con più intensa concentrazione sull’esecuzione dell’appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell’osservanza del loro regolare adempimento a cura dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell’appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l’appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).” 6.3. Per l’effetto si è ritenuto che nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato come Trenitalia s.p.a., le due discipline possano concorrere stante, come si è ricordato, l’assenza di un espresso divieto di legge e la chiarita compatibilità delle finalità cui ciascuna è finalizzata (cfr. in termini le già ricordate Cass. n. 10731 del 2016 e Ord.sez. VI-L n. 19339 del 2018).

6.4. Le considerazioni sopra svolte sono pienamente condivise dal Collegio che in assenza di ragioni per discostarsene intende darvi continuità. 7. Con il terzo motivo di ricorso Trenitalia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29 comma 2, artt. 2094 e 2099 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per avere il giudice di primo grado erroneamente incluso il t.f.r. nel regime di garanzia solidale del committente nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto.

7.1. Anche tale censura è infondata. Questa Corte, in fattispecie analoghe, ha ripetutamente affermato che il t.f.r. deve essere compreso tra i “trattamenti retributivi” previsti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, stante la natura di retribuzione differita dell’istituto (cfr. Cass. 08/01/2016 n. 164, Cass. 14 maggio 2013 n. 11479, Cass. 22/09/2011 n. 19291). Ne consegue che in relazione ai periodi di esecuzione dell’appalto le quote di t. f. r. devono essere incluse nei trattamenti retributivi del cui pagamento il committente è solidalmente responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e tale affermazione ha trovato conferma sul piano del diritto positivo per effetto delle modifiche poi apportate dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con mod. in L. n. 35 del 2012. (cfr. Cass. n. 10731 del 2016 e sez. VI-L n. 19339 del 2018 cit.)….omissis… 10. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 755, 756 e 757, del D.M. 30 gennaio 2007, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

10.1. Sostiene la società Trenitalia che erroneamente la decisione impugnata ha ritenuto legittimata la società per le quote del t.f.r. maturate a far data dal 1 gennaio 2007 sebbene da quella data l’obbligazione gravava sul Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e non sul datore di lavoro – appaltatore. 11. La censura è infondata in quanto, come già precisato da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2016, n. 10354) con orientamento qui condiviso, l’onere probatorio del lavoratore, che agisce nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del t.f.r., riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto (nel senso dell’impiego nei lavori appaltati). La prova dell’effettivo versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria (a norma della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, seconda parte) grava invece sulla parte che opponga il fatto estintivo. Ed infatti il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege. La L. n. 296 del 2006, art. 1, prevede, infatti, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 “limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”. Ne consegue che TRENITALIA spa non poteva limitarsi a sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva per le quote del t. f. r. maturate dal 1 gennaio 2007, ma avrebbe dovuto allegare (e provare) i versamenti al Fondo di Tesoreria effettuati dalla società -appaltatrice. Orbene il motivo di ricorso non indica, come era necessario al fine della decisività della censura, le allegazioni compiute nelle fasi di merito circa l’effettivo versamento dei contributi al Fondo di tesoreria (da parte del datore di lavoro). Piuttosto si limita a riproporre in questa sede la questione del difetto di legittimazione passiva di TRENITALIA spa e sotto tale aspetto è infondato (per un caso analogo si veda Cass., VI-L Ord. n. 3884 2018). 12. Anche il sesto motivo di ricorso, con il quale è lamentata la violazione e falsa applicazione L. 29 maggio 1982, n. 297, artt. 1 e 2, e dell’art. 1203 c.c., n. 3, è infondato. 12.1. La questione è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (cfr. Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544), qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell'”avente diritto dal lavoratore”, quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori “o loro aventi diritto”). Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della L. n. 297 del 1982; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203, n. 3, c.c. “(cfr. di recente Cass. ord. sez. VI-L 16/02/2018 n. 3884 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza). 13. La questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, sollevata nell’ultima parte del ricorso, poi, è stata già scrutinata da questa Corte che l’ha ritenuta infondata evidenziando, condivisibilmente, la peculiarità delle due situazioni a confronto, che giustificano la diversità delle discipline. I privati imprenditori non incontrano alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, nè limita l’iniziativa economica dei privati imprenditori per l’aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti. (cfr. Cass. 10.10.2016 n. 20327 e più recentemente Cass. 06/04/2017 n. 8955, 03/05/2017 n. 10777, 16/02/2018n. 3885).

14. In conclusione il ricorso principale di Trenitalia s.p.a. deve essere interamente rigettato restandone così assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato proposto dall’Inps. “.”);

il secondo ed il terzo motivo, tra loro connessi, oltre che inammissibilmente formulati ex art. 360 c.p.c., n. 3, per la parte in cui denunciano gli errores in procedendo ivi prospettati (non ai sensi dell’art. 360 n. 4), comunque non univocamente, nè specificamente e neppure in modo autosufficiente in termini di nullità – non rilevando peraltro sul punto quanto poi in seguito osservato con memoria illustrativa – sono anch’essi ad ogni modo infondati. A tal riguardo, invero, occorre aver riguardo al periodo di maturazione (anno 2011), cui si riferiscono le azionate pretese creditorie de quibus, di guisa che vale e comunque prevale la disciplina sostanziale, non già processuale, ex cit. art. 29, comma 2, ratione temporis all’epoca vigente (quindi secondo il testo in vigore dal primo gennaio 2007 sino al sei aprile 2012: “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con la appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi i contributi previdenziali dovuti.”). Peraltro, anche il testo dell’art. 29, comma 2, in vigore dal 18 luglio 2012 (fino al 22 agosto 2013), in ogni caso senza alcuna portata retroattiva, confermava ancora l’anzidetta solidarietà passiva con riferimento a quanto dovuto in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, solidarietà per la quale come è noto non sussiste litisconsorzio necessario sostanziale ex art. 102 c.p.c., con conseguente obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali pretermessi, litisconsorzio necessario in effetti nemmeno espressamente enunciato nella riformulazione dell’art. 29, comma 2, che – fermo restando l’accertamento della responsabilità solidale di tutti gli obbligati – si limita a prescrivere la necessità di instaurare il giudizio per il pagamento nei riguardi del committente unitamente all’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, affinchè il primo possa eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione patrimoniale a lui favorevole. Ne deriva che, ferma ancora restando la responsabilità solidale in sede di cognizione, la conseguente azione esecutiva diventa esperibile nei confronti del committente soltanto dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli obbligati. Infine, il nuovo testo dell’art. 29, comma 2, si preoccupa di confermare, secondo le regole generali, comunque, la possibilità per il committente (quale obbligato in solido), che abbia eseguito il pagamento, di esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato, e ciò evidentemente a prescindere dalla preventiva escussione patrimoniale di quest’ultimo. Ed in proposito va pure ricordato quanto confermato da Cass. II civ. con ordinanza n. 2854 del 12/02/2016, secondo cui l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause, poichè, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicchè, se uno solo di essi propone impugnazione (o questa sia formulata nei confronti di uno soltanto), il giudizio può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall’art. 331 c.p.c., essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (in tale sensi anche Cass. 30 maggio 2008, n. 14469. Pure secondo Cass. S.U. 18 giugno 2010, n. 14700, nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poichè quest’ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili. V. altresì Cass. II civ. n. 24680 del 21/11/2006: l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, con la conseguenza che se sia uno solo di essi a proporre appello -o questo sia formulato solo nei confronti di uno solo di essi- il giudizio può legittimamente proseguire senza dover estendere necessariamente il contraddittorio nei confronti degli altri, non rientrandosi in una delle ipotesi previste dall’art. 331 c.p.c.). Circa la sussistenza di un’obbligazione solidale, almeno in base al testo del succitato art. 29, comma 2, secondo il testo qui ratione temoris applicabile, vigente sino al sei aprile 2012, relativamente ai crediti retributivi e previdenziali maturati con riferimento ai periodi di esecuzione di appalti fino alla suddetta data, v. ancora Cass. lav. che con sentenza n. 31768 pubblicata il 7/12/2018 rigettava sul punto il ricorso di AUTOSTRADE per l’ITALIA S.p.a., affermando che il, del D.Lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, conv. con modif. in L. n. 35 del 2012, e dalla L.n. 92 del 2012, non prevedeva un regime di sussidiarietà, bensì un’obbligazione solidale del committente con l’appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, alla luce del tenore letterale della norma nonchè dalla sua “ratio”, intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (cfr. altresì Cass. lav. n. 4237 del 13/02/2019, secondo cui in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell’obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore: “…7.2. La natura sostanziale del regime di solidarietà comporta allora la naturale applicazione della legge vigente al momento dell’assunzione dell’obbligazione (art. 11 preleggi): non alterando un tale regime normativo la previsione del beneficio di escussione, in quanto mera modalità di realizzazione della “garanzia” per il creditore della solidarietà esclusivamente in fase esecutiva (Cass. 16 gennaio 2009, n. 1040; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25378). 7.3. Ebbene, se la disciplina normativa è quella vigente al momento dell’assunzione dell’obbligazione, questo deve essere individuato, nel caso di specie, non già all’atto della stipulazione dell’appalto, che costituisce il rapporto istitutivo del regime di solidarietà (tra committente imprenditore o datore di lavoro e appaltatore), ma della maturazione del credito (nella data indiscussa del 28 giugno 2012, per la sua matrice causale nel CCNL del 28 giugno 2012), essendo la committente obbligata in solido con l’appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tanto meno, essa potrebbe essere individuata nel momento di esigibilità del credito (secondo gli accordi di corresponsione degli importi dovuti, in ragione del 50% con la retribuzione del mese di agosto 2012 e del residuo 50% con la retribuzione del mese di ottobre 2012: come accertato dalla sentenza del Tribunale di Genova, integralmente trascritta da pg. 9 a pg. 13 del ricorso), in quanto elemento accidentale e non costitutivo dell’obbligazione “garantita” dal regime di solidarietà”);

sono pertanto anche infondati i rilievi di pare ricorrente con riferimento all’art. 112 c.p.c., e art. 24 Cost., laddove da un lato non è dato cogliere, in base alla complessiva motivazione della sentenza qui impugnata, in quali termini la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sulle domande della società, allora appellata, in sede di gravame, avendo per giunta la stessa Corte distrettuale comunque motivato le ragioni per cui riteneva di disattendere l’istanza di chiamata in causa il Consorzio stabile Ominis. Per altro verso, non risulta ad ogni modo precisato quale effettivo pregiudizio difensivo abbia subito la società ricorrente per effetto della mancata parte partecipazione al giudizio del consorzio appaltatore e della società cooperativa, datrice di lavoro, una volta comunque accertata l’anzidetta natura solidale delle obbligazioni de quibus nei confronti delle creditrici istanti;

infine, è ad ogni modo inammissibile il quarto è ultimo motivo di ricorso, non solo per l’irritualità della censura (formulata ex art. 360 n. 3, non sub 4, c.p.c., comunque non univocamente in termini di nullità) circa i menzionati errores in procedendo, riguardo alle asserite violazioni (artt. 81,112 e 414 c.p.c.), ma anche perchè la doglianza si appalesa largamente non autosufficiente ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, soprattutto per omessa riproduzione degli atti processuali rilevanti al riguardo (segnatamente il ricorso in via monitoria, quindi opposto unitamente al pedissequo decreto, l’atto di opposizione e le difese al riguardo svolte dalle lavoratrici resistenti), sicchè non è dato avere compiuta cognizione dei rilievi (voci di credito e quantum), di cui si duole la ricorrente, la quale d’altro canto non può nemmeno sindacare in questa sede di legittimità, neanche sotto il profilo dell’asserita violazione dell’art. 2697 c.c., l’apprezzamento nel merito operato dalla Corte territoriale ai fini della prova, ritenuta infatti soddisfatta dalla stessa Corte d’Appello, nonostante le contrarie deduzioni della società appellata (“…Sul punto l’affermazione – di Autostrade che aveva sostenuto la mancata dimostrazione dello svolgimento di prestazioni in suo favore da parte delle lavoratrici -…univocamente smentita dalle dichiarazioni dei testi sentiti nel corso del giudizio di primo grado – ud. 8 ottobre 2014”);

pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle relative spese;

atteso l’esito negativo dell’impugnazione, sussistono inoltre i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore delle sole controricorrenti, in complessivi Euro 5000,00 per compensi professionali ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA