Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14973 del 01/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14973 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Garcea Anna e Pallottini Fabio Massimo, elett.te dom.ti in Roma, alla via Pasubio 2, presso
lo studio dell’avv. Fabrizio Hirma Danesi, da quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in
atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
251/37/11
depositata il 27/10/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/6/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
5175/2013
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 01/07/2014
La controversia promossa Garcea Anna e Pallottini Fabio Massimo da
contro
l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria
di inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia
di Roma n. 374/45/10 che aveva accolto
contro la sentenza della CTP
il ricorso avverso l’avviso di liquidazione
20061T0267341000 . Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resistono con controri-
accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 5/6/2014 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume dell’art. 53 e 22 del d.lgs. 546/92 laddove la CTR
ha ritenuto tardiva la costituzione in giudizio dell’Agenzia.
La censura è fondata.
Questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 18373 del 26/10/2012;
Sez. 5, Sentenza n. 9173 del 21/04/2011) ha affermato che, in tema di contenzioso tributario,
ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con
raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della
Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da
parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente.
La ricezione dell’impugnazione, spedita a mezzo posta, da parte dei contribuenti in data
25/2/2011 comporta la tempestività della costituzione in giudizio dell’Agenzia.
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le
spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR del Lazio
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il seconched il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione
della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, 5/6/2014
ente
dott.
corso i contribuenti. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’