Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14972 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 20/07/2016), n.14972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29681/2014 proposto da:

L.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

6, presso lo studio dell’avv. STEFANO LUPIS, rappresentato e difeso

dall’avv. ROBERTO FALESSI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi n. 12, presso

gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.2184/15/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata i124/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Stefano Lupis (delega avvocato Roberto Falessi)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.A.P. propose ricorso avverso due cartelle portanti IVA ed IRAP, emesse ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, deducendone la nullita’ in quanto non precedute dall’invio di comunicazione di irregolarita’.

La Commissione di prima istanza rigetto’ il ricorso e la decisione, appellata dal contribuente, veniva confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla C.T.R. della Lombardia.

In particolare, la Commissione Regionale, per quello che ancora qui interessa, riteneva che l’avviso bonario dovesse essere inviato a pena di nullita’ nei soli casi, non sussistenti nella specie, in cui sussistessero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidandosi ad unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, laddove la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto valide le cartelle esattoriali non precedute da avviso bonario.

La censura e’ infondata Per costante giurisprudenza di questa Corte “in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (ex multis, di recente, Sentenza n.8342/2012; n. 15584/2014). E, peraltro, in ordine all’invocato principio del contraddittorio preventivo va rilevato che, di recente, in materia, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito che “differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidita’ dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidita’ dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidita’ dell’atto, purche’, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealta’ processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalita’ di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali e’ stato predisposto” (sentenza n. 124823/15).

Nella specie, peraltro, non sussistono i presupposti per l’applicazione di detti principi in ordine all’IVA (come dedotto in memoria dal ricorrente), trattandosi di cartella emessa sulla base degli elementi desumibili dalla stessa dichiarazione del contribuente e rispetto alla quale, per come da accertamento in fatto rimasto incontestato del Giudice di merito, non sussistevano incertezze su aspetti rilevanti.

Ne consegue il rigetto del ricorso e, vertendosi in materia oggetto di contrasto giurisprudenziale solo di recente composto, la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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