Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14972 del 01/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14972 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Lodi, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall’avv. AntoRicorrente
nio Chiarello , giusta procura in atti
Contro
Intimata
Cirulli Maddalena
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 82/44/12
•
depositata il 14/6/2012
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/6/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Cirulli Maddalena
contro il Comune di Lodi è stata defi-
nita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune
contro la sentenza della CTP di Lodi n. 41/2/11 che aveva accolto il ricorso avverso la
cartella di pagamento n. 135/2010011468350 per tarsu 2009
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Data pubblicazione: 01/07/2014
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del
5/6/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto,
mento prescritto dall’art. 149 cod.
l’intervenuta
al destinatario e l’avviso di ricevi-
proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia
consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale
è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato
per la notifica del
ricorso per cassazione- come nel caso in esame- la mancata produzione
ricevimento comporta non la mera nullità, bensì
dell’avviso di
l’inesistenza della notificazione (della
quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.)
e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Sez. 2, Sentenza n. 13639
del 04/06/2010).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, 5/6/2014
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ma si perfeziona con la consegna del relativo plico