Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14971 del 20/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Foggia con ordinanza n. R.G. 7738/2015, depositata il 5/02/2016, nel

procedimento pendente tra:

C.R. e F.M.;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUIGI CUOMO,

che chiede che il ricorso per regolamento sia accolto, con le

conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – L’avv. C.R. si oppose al Decreto Ingiuntivo pronunziato dal giudice di pace di Cerignola il 17.7.12, per Euro 4.144,20 a favore dell’avv. F.M. a titolo di compenso di attività professionale espletata in tre giudizi civili; ma il giudice di pace, con sentenza dep. il 26.6.15, dichiarò la competenza a decidere del tribunale per il “difetto di rito della domanda”, sicchè l’opponente riassunse il giudizio dinanzi al tribunale di Foggia.

2. – Tuttavia, quest’ultimo dichiarò, con ordinanza 5.2.16, la propria incompetenza, all’esito di un’accurata analisi della tardività del rilievo dell’incompetenza da parte del giudice di pace, avutosi solo a seguito della comparsa conclusionale dell’opposto dinanzi a quel giudice e quindi in violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 3.

3. – Il Pubblico Ministero ha depositato il 4.4.16 requisitoria scritta con la quale ha condiviso la valutazione di tardività del rilievo dell’incompetenza da parte del giudice di pace, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

4. – Il ricorso è inammissibile.

5. – Incontestato essendo che il primo giudice abbia violato i limiti preclusivi di cui all’art. 38 c.p.c., nel rilevare – oltretutto con modalità e termini quanto meno singolari – la propria incompetenza, certamente applicabili anche nel giudizio dinanzi al giudice di pace, tuttavia non vi è motivo per discostarsi dal consolidato insegnamento di questa Corte a mente del quale, ove sia stata pronunziata l’incompetenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità, il giudice avanti al quale la causa viene riassunta, ove ritenga la competenza per tali stesse ragioni di altro giudice, non può sollevare conflitto di competenza d’ufficio, ma deve prendere atto della tardività del rilievo dell’incompetenza avanti al giudice remittente e considerare preclusa, in conseguenza della mancata impugnazione ad opera delle parti di quella pronunzia, la contestazione sulla propria competenza per quelle ragioni: sicchè, qualora, a seguito della riassunzione e trattandosi di declaratoria dell’incompetenza per materia o territorio inderogabile, il giudice ad quem formuli istanza di regolamento di competenza d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice dell’ammissibilità del ricorso innanzi ad essa proposto, riscontrata l’intempestività della prima rilevazione dell’eccezione di incompetenza, deve poi dichiarare inammissibile il regolamento (Cass. Sez. Un., 12 novembre 1999, n. 764; Cass. 8 maggio 2000, n. 5790; Cass., ord. 3 agosto 2005, n. 16299).

6. – Il principio, enunziato allorchè era ancora in atto il contrasto tra la tesi dell’impugnabilità con i mezzi ordinari o con il solo regolamento della pronuncia di incompetenza in violazione dei relativi termini, merita di essere riaffermato oggi – ed a maggior ragione – che il contrasto si è risolto in favore dell’esclusiva impugnabilità con regolamento (Cass. Sez. Un., ord. 19 ottobre 2007, n. 21858), visto che quella preclusione è in ogni caso maturata in dipendenza del mancato azionamento, ad opera delle sole parti, di alcun mezzo di impugnazione contro la prima pronuncia.

7. – In sostanza, non è dato al secondo giudice reagire contro tali sole violazioni, atteso il ridimensionamento – frutto delle continue e progressive riforme degli ultimi decenni – del molo della normativa in tema di rilievo delle questioni di competenza, ivi comprese quelle per materia e per territorio inderogabile, tutte ridotte ad un’operatività limitata, per il preminente interesse dell’ordinamento a pervenire ad una decisione nel merito, con sostanziale disinteresse, maturati certi termini e presupposti, all’identità del giudice che la rende: restano allora tutelate le sole parti e per di più mediante facoltà generalmente limitate di reazione avverso la violazione delle regole processuali sul rilievo di quelle questioni, mentre al giudice ad quem è dato reagire soltanto, a sua volta tempestivamente, per l’ontologica od oggettiva violazione delle regole sulla competenza per materia o territorio inderogabile, ma non pure di quelle procedurali sul loro rilievo da parte del giudice a quo.

8. – Resta assorbito l’ulteriore dubbio di ammissibilità relativo alla mancata prospettazione, ad opera del giudice che ha chiesto a questa Corte di regolare la competenza, di alcuna ragione di competenza per materia o territorio inderogabile in capo al giudice di pace con il quale il rimettente tribunale ha sollevato il conflitto: in mancanza della quale prospettazione non sussisterebbe comunque il presupposto per il medesimo, come quando fosse violata la sola regola di competenza, se non per territorio derogabile, per valore (tra le molte, dopo la risalente Cass. 7 maggio 1982, n. 2856, che ha escluso l’ammissibilità del regolamento di competenza di ufficio in caso di declinatoria per ragioni di materia e affermazione della competenza del giudice ad quem per – soli – motivi di valore: Cass., ord. 18 giugno 2002, n. 8830; Cass., ord. 25 febbraio 2005, n. 4077; Cass., ord. 23 luglio 2010, n. 17454; Cass. Sez. Un., ord. 19 ottobre 2011, n. 21582; Cass., ordd. 2 febbraio 2012, nn. 1537 e 1538; Cass., ord. 7 novembre 2012, n. 19261; Cass., ord. 17 ottobre 2012, n. 17811; Cass., ord. 21 dicembre 2012, n. 23888; Cass., ord. 27 dicembre 2013, n. 28708; Cass., ord. 14 febbraio 2014, n. 3538; Cass., ord. 14 aprile 2014, n. 8676; Cass., ord. 8 agosto 2014, n. 17837; Cass., ord. 5 settembre 2014, n. 18816; Cass., ord. 12 novembre 2014, n. 24045; Cass., ord. 3 giugno 2015, n. 11382).

9. – Tanto va dichiarato in dispositivo, neppure essendovi luogo a provvedere nè sulle spese del presente procedimento, trattandosi di regolamento sollevato di ufficio, nè, non integrando esso un mezzo di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza di ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA