Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14971 del 15/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.15/06/2017), n. 14971
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15180/2016 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARRAFFA che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 6865/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
M.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6865/22/2015, depositata in data 18/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF ed altro, in relazione all’anno d’imposta 2008,- è stata in parte riformata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, tenuto conto dello sgravio parziale già disposto dall’Ufficio in relazione a riconosciuti versamenti effettuati dal contribuente, per Euro 18.593,12. In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere solo in parte il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, essendo in contestazione non la debenza della pretesa impositiva ma soltanto la questione dell’estinzione della stessa per effetto dei versamenti nel frattempo effettuati da contribuente, l’importo portato dalla cartella doveva essere ulteriormente ridotto per sole Euro 5.193,21, avendo il contribuente fornito prova documentale al riguardo, non oggetto di specifiche contestazioni.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, avendo l’Agenzia delle Entrate emesso in suo favore, nel marzo 2017, un provvedimento di “sgravio” proprio in relazione alla cartella impugnata nel presente giudizio, ha depositato, nell’aprile 2017, essendo venuto meno l’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, atto di rinuncia ai ricorso.
Ne consegue l’estinzione del giudizio.
Ricorrono giusti motivi, considerate tutte le peculiarità della vicenda processuale, per disporre a compensazione delle spese processuali tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, trattandosi di estinzione per rinuncia, a fronte di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso (Cass. 3542/2017; Cass. 13636/2015).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017