Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14971 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 14/07/2020), n.14971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11424/2014 proposto da:

INDAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI, 35, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICLA PICCHI;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI e

LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, DE ROSE EMANUELE,

CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 584/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/02/2014 R.G.N. 402/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore, RILEVA che con sentenza del 23 dicembre 2012 il giudice del lavoro di Brescia, dopo aver autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero del Lavoro e della Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia, dopo aver altresì disposto la riunione di separati procedimenti, accoglieva la domanda di accertamento negativo proposta dalla INDAL S.r.l. nel giudizio contraddistinto dal n. 1434/05 r.g., avverso il certificato di variazione emesso dall’I.N.A.I.L. e la richiesta di detto istituto volta al pagamento dell’importo di Euro 8975,47 a titolo di premi pretesi sulla scorta del verbale di accertamento 13 maggio 2004, con il quale gli ispettori del lavoro avevano contestato alla società la violazione del divieto di intermediazione illecita di manodopera, di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, con riferimento ad una pluralità di lavoratori inviati dalla società cooperativa Garda coop. s.r. a r.l., durante il periodo compreso tra l’anno 2001 e l’anno 2004. D’altro canto, aveva pure accolto la domanda di accertamento negativo proposta dalla medesima società nel giudizio n. 1828/2006 r.g., avverso l’addebito contributivo contestato dall’I.N.P.S., sulla scorta del medesimo verbale ispettivo. Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto che all’esito della prova testimoniale espletata, pur in presenza di alcune discordanze tra le deposizioni acquisite, fossero emerse circostanze di fatto sufficienti ad escludere in radice l’asserita violazione del divieto di intermediazione di manodopera, in quanto le maestranze inviate dalla GARDA coop. – che aveva una propria, seppur ridotta, consistenza imprenditoriale – non erano state dirette da personale della INDAL, nè erano stati assoggettate al potere disciplinare di quest’ultima;

avverso l’anzidetta sentenza del 23 dicembre 2012 l’I.N.A.I.L. interponeva gravame come da ricorso del 24 luglio 2013. Ulteriore impugnazione veniva proposta dall’I.N.P.S. con distinto atto depositato il 1 luglio 2013. Riuniti i due giudizi, la Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 584 del 12 dicembre 2013, pubblicata il 4 febbraio 2014 e notificata dall’I.N.A.I.L. alla soc. INDAL il 7 marzo 2014, in riforma della gravata pronuncia, rigettava le domande proposte dalla società appellata, condannando quest’ultima al pagamento, in favore degli istituti appellanti, delle spese di lite relative ad entrambi gradi del giudizio, all’uopo liquidandole per ciascun ente;

contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. INDAL, come da atto di cui veniva chiesta la notifica il 30 aprile 2014, anche nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonchè nei riguardi della Direzione Territoriale del Lavoro, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia, con un unico articolato motivo, cui hanno resistito l’I.N.P.S. (atto in data 10 / 11 giugno 2014) e l’I.N.A.I.L. (atto del 6 – 7 e 9 giugno 2014), mediante separati controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che a sostegno dell’impugnazione la società ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e ss., e art. 115 c.p.c., osservando che la Corte territoriale aveva ravvisato nel caso di specie un appalto illecito esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori dell’impresa appaltatrice e da un dipendente di essa ricorrente agli ispettori del Ministero del Lavoro e da questi riportate nei relativi verbali di accertamento, ritenute prova decisiva al riguardo, perchè il richiamo alle deposizioni degli ispettori ministeriali – quale momento integrativo della decisione- appariva svolto ad colorandum, in quanto il contenuto di tale dichiarazione, così come riportato nell’impugnata sentenza, non solo risultava smentito da altri testimoni, ma di per sè non aggiungeva alcunchè al parametro prescelto in via esclusiva per giungere alla decisione assunta (l’esercizio del potere direttivo e di controllo esercitato da INDAL sui lavoratori forniti da GARDA coop.). La Corte territoriale, quindi, aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai terzi agli ispettori ministeriali e con il contemporaneo deprezzamento delle contrarle risultanze testimoniali, legittimamente acquisite nel corso del processo, sicchè la ricorrente ha criticato, in particolare, quanto opinato al riguardo dai giudici di appello secondo cui “le dichiarazioni rilasciate nel presente procedimento non possono pertanto ritenersi dotate di quella grado di attendibilità richiesto per verificare la precisione e la coerenza di cui sono invece dotate le parole dei lavoratori accolte dagli ispettori verbalizzati, tenuto conto dell’inquadramento temporale di queste ultime (nell’immediatezza del fatto), che le rende scevre da qualsiasi successivo condizionamento”, in violazione quindi delle regole in materia di prova fissate nell’ordinamento, avuto riguardo alla disciplina dettata dall’art. 2699 c.c., richiamando in proposito alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità. Inoltre, secondo la ricorrente, trascurando le risultanze delle prove testimoniali dedotte a sostegno della titolarità della gestione effettiva del sevizio commissionato dalla INDAL alla cooperativa Garda e dei rapporti con le persone ad esso addette, la Corte distrettuale aveva anche violato la regola di cui all’art. 115 c.p.c., relativa al dovere del giudice di giudicare iuxta alligata et probata, costituente espressione dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio delle parti in giudizio;

tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese avuto riguardo a quanto motivatamente apprezzato ed accertato dalla Corte di merito confrontando tutte le acquisite emergenze istruttorie, prendendo le mosse dalle dichiarazioni rese, in sede di accertamento ispettivo, dai lavoratori interessati, che sentiti sul posto erano stati unanimi nel riferire di aver lavorato continuativamente per la società opponente, ricevendo ordini e direttive dal capo reparto della INDAL ( R.G.), di essere stati adibiti all’insaccamento o confezionamento delle carni e altra attività unitamente ai dipendenti della INDAL. Alcuni di essi avevano altresì riferito di timbrare il cartellino marcatempo. Nessuno di loro aveva fatto cenno a qualche responsabile o incaricato della cooperativa GARDA recatosi sul posto per controllarli. Anche il responsabile R., indicato dai lavoratori, era stato sentito dagli ispettori, precisando tra l’altro di essere il capo reparto in cui lavoravano gli operai inviati dalla cooperativa e che costoro erano gestiti da lui personalmente, in quanto egli controllava il loro operato, dando le direttive e gli ordini circa il lavoro che essi dovevano eseguire. Inoltre, aveva raccontato che quando i suddetti lavoratori avevano bisogno di assentarsi per ferie o altro si rivolgevano a lui per le loro richieste, che quindi le autorizzava, confermando altresì che i lavoratori della cooperativa timbravano il cartellino marcatempo all’interno della INDAL. A queste dichiarazioni, inoltre, si errano aggiunte quelle rese dagli ispettori in sede di deposizione testimoniale. In particolare, la funzionaria Ro. era stata chiara nel ricordare che al momento dell’accesso trovarono nel reparto insaccamento carni lavoratori sia della INDAL che della GARDA coop.. Nessuno dei dipendenti della cooperativa ebbe a riferire di essere il caposquadra o di aver un caposquadra della cooperativa. Pertanto, secondo la Corte distrettuale, non vi erano dubbi sulla stretta connessione della suddetta attività all’organizzazione aziendale della società appellata e sull’inserimento della stessa (l’attività fornita dai lavoratori inviati dalla cooperativa) nella medesima organizzazione (facente capo all’INDAL). Quindi, la loro prestazione risultava organizzata direttamente dall’appellata tramite il suddetto responsabile di reparto, che dirigeva i lavoratori (messi a disposizione della cooperativa) inserendoli nella struttura aziendale, restando di fatto soltanto formalmente – per l’aspetto retributivo – a carico della GARDA. I predetti operavano dunque in promiscuità e commistione con i dipendenti della INDAL, svolgendo le stesse mansioni di questi ultimi ed utilizzando le stesse attrezzature fornite dall’appaltatrice, addirittura anche la timbratrice della stessa INDAL per l’impiego del cartellino marcatempo. In altri termini, secondo la Corte di merito, la GARDA Coop si limitava a fornire mere prestazioni di manodopera, non assumendo alcun rischio imprenditoriale, essendosi limitata a fornire, dietro compenso (commisurato alle ore di lavoro prestate dai propri dipendenti), mere energie lavorative impiegate quindi nell’altrui ciclo produttivo, escludendo pertanto la genuinità dell’appalto. Pertanto, la Corte di merito, pur escludendo per le anzidette dichiarazioni la piena efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ne rilevava tuttavia il particolare vigore loro derivante dall’essere penalmente sanzionate in caso di falsità, sicchè esse ben potevano costituire valida fonte di convincimento, allo scopo richiamando (Cass. lav. n. 7095 del 29/07/1994: i verbali dell’Ispettorato del lavoro in tema di omesso o irregolare versamento dei contributi assicurativi fanno fede fino a querela di falso della loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali stessi – per la garanzia connessa alla natura pubblica dell’organo da cui provengono – possiedono un grado di attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria. V. analogamente Cass. sez. un. civ. n. 916 del 3/2/1996, conformi Cass. nn. 7168 del 21/07/1998, 655 del 23/01/1999, 5141 del 26/05/1999, 5227 del 07/04/2001, 13003 del 5/9/2003, 12099 – 01/07/2004);

per altro verso, la Corte d’Appello ricordava la fidefacienza degli anzidetti verbali circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale essere avvenuti in sua presenza e pertanto la corrispondenza delle dichiarazioni nella specie verbalizzate a quelle effettivamente, indipendentemente dalla verità del loro contenuto, nonchè dei fatti personalmente constatati sul posto dagli ispettori verbalizzanti (escussi, peraltro, anch’essi come testi), ciò fino a querela di falso, in mancanza della quale, quindi, nessuna valenza probatoria poteva riconoscersi alla circostanza che due lavoratori, all’uopo indicati, in un momento successivo avevano sostenuto di aver riferito diversamente, nello specifico quanto alla posizione del suddetto responsabile G.. E per la tessa ragione nessun rilievo poteva attribuirsi a prove contrarie assunte fuori dal procedimento della querela di falso per smentire i fatti (di cui sopra), che gli ispettori avevano riferito di aver constatato di persona e direttamente al momento dell’accesso, ivi raccogliendo le dichiarazioni, in verosimile assenza di condizionamenti nei confronti degli stessi. Per il resto, la Corte di merito ha valutato analiticamente le dichiarazioni rese in prime cure da alcuni lavoratori in sede di libero interrogatorio, nonchè le deposizioni rese dai testi V., U. (considerate sostanzialmente neutre) e soprattutto R. con la sua inverosimile sostanziale ritrattazione (cfr. più precisamente le pagine da 22 a 26 della sentenza impugnata), rilevandone in sintesi, con precise e coerenti argomentazioni, la scarsa attendibilità, in contrasto per giunta con quanto verificato sul posto personalmente dagli ispettori, tenuto altresì conto delle precisazioni temporali fornite dal lavoratore F.O., inviato dalla cooperativa, ma segnatamente in relazione all’epoca posteriore all’accesso ispettivo. Ulteriori argomentazioni, inoltre, sono state svolte dalla Corte territoriale circa la portata dei contratti di appalto in atti (quello più completo datato 28 maggio 2004, successivo ai fatti oggetto di causa, mentre l’altro, pur recando la data del 3 maggio 2004 non risultava compilato con riferimento alla parte relativa all’oggetto dell’appalto o a servizio da prestare, ciò che costituiva palese riscontro, ad avviso della Corte distrettuale del fatto che si trattasse di uno schermo formale, diretto a mascherare la fornitura di mere prestazioni di manodopera). In definitiva, secondo la Corte d’Appello gli argomenti di prova favorevoli agli enti previdenziali risultavano senz’altro più convincenti, sicchè doveva escludersi che il lavoro svolto dagli operai inviati dalla cooperativa avesse mantenuto nell’ambito dell’attività svolta dalla INDAL la specificità occorrente a configurare un appalto genuino. Quindi, doveva ritenersi che i lavoratori messi a disposizione dalla cooperativa avessero operato alle dipendenze della INDAL per i periodi indicati dagli ispettori;

come si vede, dunque, non vi è stata alcuna violazione delle norme cui fa riferimento parte ricorrente nella sua censura, laddove indipendentemente altresì dall’onere probatorio ex art. 2697 c.c., la Corte d’Appello ha tenuto conto di tutte le emergenze istruttorie comunque acquisite al processo, tra cui pure le dichiarazioni testimoniali rese dagli ispettori all’uopo escussi, nonchè quanto da costoro personalmente verificato sul posto ed attestato nei corrispondenti atti da loro redatti, in parte qua dunque fidefacienti ex art. 2700 c.c., giudicando invece inattendibili o comunque non rilevanti le deposizioni testimoniali di segno contrario rispetto alle dichiarazioni verbalizzate nell’immediatezza dell’accesso, queste ad ogni modo rispondenti a quanto ivi precisamente dichiarato (a prescindere dalla veridicità o meno del loro contenuto, però ritenuto verosimile);

pertanto, il ragionamento decisorio seguito dalla Corte di merito appare immune da errori di diritto per quanto concerne l’apprezzamento dei fatti di causa, sicchè nemmeno è sindacabile in questa sede di legittimità (cfr. in proposito Cass. lav. n. 14965 del 6/9/2012, secondo cui nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine – in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi -restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. V. altresì Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato – ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori – il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

Cfr. pure Cass. lav. n. 16055 del 17/08/2004: ai fini di accertare l’intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall’efficacia di cui all’art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali. V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916/1996 cit., secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Conforme Cass. n. 7095 del 1994);

parimenti va detto per quanto concerne l’asserita violazione dell’art. 115 c.p.c., laddove, a parte l’estrema genericità della censura sul punto (v. l’art. 366 c.p.p., comma 1, nn. 3, 4 e 6), la doglianza non tiene evidentemente conto della complessiva valutazione dell’intero materiale probatorio, in ogni caso acquisito agli atti del processo, ad opera della Core di merito, esclusivamente competente ad apprezzarne la valenza ai fini della decisione (cfr. Cass. lav. n. 25166 – 08/10/2019: in tema di ricorso per cassazione, l’errore di percezione, in relazione all’art. 115 c.p.c., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

V. altresì Cass. lav. n. 15205 del 3/7/2014, secondo cui, qualora le deposizioni testimoniali, ancorchè ritualmente portate all’esame del giudice di legittimità, affermino o neghino obiettivamente fatti costitutivi dei diritti controversi e non siano state esaminate dal giudice di merito, è configurabile il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 -, mentre qualora comportino comunque valutazioni ed apprezzamenti di fatto, ivi compresa la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è inammissibile, soprattutto laddove si pretenda una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non già il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo consentito alla S.C. di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa.

V. ancora Cass. Sez. 6 – 1, ordinanza n. 1229 del 17/01/2019: in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. In senso conforme Cass. n. 27000 del 2016.

Cfr. pure Cass. III civ., sent. n. 23940 del 12/10/2017, secondo cui, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo nei limiti consentiti dall’art. 3601 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ossia per omesso esame di un fatto, in senso storico, rilevante e decisivo, mentre il difetto di motivazione, inferiore al c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost., e art. 132 c.p.c., n. 4, deve ritualmente dedursi univocamente in termini di nullità ex art. 360, n. 4, cit. quale error in procedendo – cfr. sul punto anche Cass. sez. 6 – 3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 nonchè pure la succitata pronuncia di Cass. n. 23940/17);

pertanto, il ricorso va disatteso, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese;

atteso l’esito negativo dell’impugnazione, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore di ciascun ente controricorrente nella misura di Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

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