Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14970 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29338/2015 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE ANICIO GALLO

194, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LA GATTUTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MAMELI, giusta procura

che dicesi in atti;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21770/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA dei 4/03/2015, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 24.2.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso relativo alla sentenza di questa Corte, n. 21770 del 27 ottobre 2015, del seguente letterale tenore:

“p.1. – D.P. ricorre per la correzione dell’errore materiale da cui prospetta essere affetta la sentenza di cui in epigrafe, con cui, accolto il suo ricorso nei confronti della Fondiaria SAI in ordine a sentenza della corte di appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari n. 291/11, con decisione nel merito l’intimata è stata condannata al pagamento delle sole spese del primo grado in favore di essa odierna ricorrente: e configurando costei l’errore materiale nell’omissione di una pronuncia sulle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità, a suo dire direttamente derivante dall’evidente soccombenza di controparte in dette sedi.

p.2. – Il ricorso deve essere trattato in camera di consiglio, per l’espressa previsione dell’art. 391-bis c.p.c., comma 3: ma, ove non si voglia ritenere che, per essere mancata qualunque considerazione della questione nello sviluppo argomentativo della qui esaminata sentenza, si sia dinanzi ad una omissione ormai inemendabile, deve pure riscontrarsi che la giurisprudenza di questa Corte non è univoca sull’esperibilità del rimedio azionato dalla ricorrente in caso di omessa pronuncia sulle spese: oscillando tra l’inammissibilità (di recente: Cass., 29 luglio 2014, n. 17221, sulla scia di Cass. 11 gennaio 2006, n. 255) e l’ammissibilità (Cass., ord. 24 luglio 2014, n. 16959) e comunque restando sempre preclusa la correzione tutte le volte che sia necessaria un’attività interpretativa (Cass. Sez. Un., 13 maggio 2013, n. 11348), complicata ulteriormente risultando la fattispecie dalla circostanza che trattasi di sentenza della Corte di legittimità che ha deciso anche nel merito e che quindi non tollera ulteriori forme o mezzi di impugnazione.

p.3. – Devesi pertanto proporre al Collegio la declaratoria di inammissibilità o, in alternativa, la rimessione del contrasto alle sezioni unite di questa Corte”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in Camera di consiglio per essere ascoltate.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella premessa della su trascritta relazione e di doverne fare proprie le corrispondenti conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile per essere mancato qualunque sviluppo argomentativo nella parte motivazionale e configurandosi così una omissione inemendabile in quanto contenuta in una sentenza della Suprema Corte che decide nel merito.

5. – Peraltro, per la natura del presente procedimento, non vi è luogo a provvedere nè sulle spese, nè ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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