Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1497 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17233/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 77,

presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO Edoardo, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALBERINI LUCIANO con procura

speciale notarile del Not. Dr. CERULLI in FIRENZE, rep. n. 35869 del

08/07/2005;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2004 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 14/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, con cui si chiede che

la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il secondo e

terzo motivo del ricorso per manifesta fondatezza, con le pronunce

consequenziali.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP corrisposta con riferimento al periodo in contestazione;

considerato che il primo motivo è manifestamente infondato non sussistendo, sotto entrambi i profili, la dedotta inammissibilità dell’appello, in quanto va ribadito, da un lato, che la firma del difensore sugli atti di cui all’art. 125 c.p.c., apposta, come nella specie, anche solo sotto la certificazione dell’autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo – oltre che di certificare l’autografia del mandato – di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dello stesso per mancata sottoscrizione del procuratore; dall’altro, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, fa dipendere l’inammissibilità dell’appello da una duplice alternativa, costituita dalla mancanza oppure dall’assoluta incertezza circa i motivi specifici dell’impugnazione (Cass. 6473/02; v. anche Cass. n. 1574/05 e 1224/07), vizi non sussistenti nel caso di specie;

ritenuto che sono manifestamente fondati il secondo ed il terzo motivo, dato che la decisione impugnata si rivela in contrasto con il consolidato principio, secondo cui, in tema di IRAP, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, postula che l’attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità (Cass. n. 5011/07);

considerato che, invece, la decisione impugnata ha ritenuto ininfluente l’accertamento in concreto del dedotto difetto di autonoma organizzazione dell’attività del professionista, sull’erroneo presupposto che il contribuente aveva dimostrato che la condizione organizzativa non configurasse elemento precipuo per la formazione del reddito imponibile, essendo determinante “l’attività esercitata intuitu personae dal contribuente professionista che non può quindi prescindere dalla figura professionale dello stesso”, ponendosi così anche in contrasto con il consolidato orientamento secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007);

che l’accoglimento del ricorso, nei termini sopra specificati, comporta la cassazione della sentenza impugnata; poichè sono necessarie ulteriori indagini di fatto, in ordine alla verifica in concreto del dedotto difetto di autonoma organizzazione dell’attività professionale in lite, la causa va rinviata ad altra Sezione della medesima C.T.R., la quale provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione C.T.R. della Toscana.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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