Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14969 del 20/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27314/2015 proposto da:

D.R., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

D.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE VALENTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVID MARIA ALEMANNO, giusta

procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 154/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

27/02/2015, depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 15.1.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Lecce n. 154 del 9.3.15, del seguente letterale tenore:

“1. – D.R. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato solo in parte accolto il suo appello avverso la sentenza di reiezione della sua domanda di risoluzione per morosità del conduttore D.N.G. della locazione non abitativa tra loro intercorsa. L’intimato resiste con controricorso, con cui lamenta il mancato deposito del ricorso principale e dispiega ricorso incidentale, su di un motivo, sulla mancata liquidazione equitativa dei danni cagionatigli dal pure riconosciuto inadempimento di controparte.

2. – I due ricorsi possono essere trattati in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – parendo dovervisi il primo dichiarare improcedibile ed il secondo accogliere per manifesta fondatezza.

3. – Quanto al ricorso principale, invero, la D. non risulta avere depositato il ricorso nei termini previsti dall’art. 369 c.p.c., comma 1: dalla certificazione di cancelleria 28.11.15 allegata al fascicolo di ufficio consta che, a fronte della notifica del ricorso stessa avvenuta in data 9.9.15, quello non risulta depositato almeno nel periodo tra tale ultima data ed il 28.11.15. Tale circostanza comporta l’improcedibilità del ricorso principale, in piana applicazione della richiamata disposizione (tra le più remote: Cass. 20 aprile 1973, n. 1146; Cass. 5 aprile 1966, n. 887), con condanna del ricorrente alle spese sopportate dalla controparte per difendersi da quello in questa sede (tra le tante: Cass. 27 aprile 1990, n. 3514; Cass. 29 aprile 1963, n. 1093).

4. – Quanto al ricorso incidentale (di “violazione dell’art. 360, n. 3, in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c.”), si rileva avere la corte territoriale escluso la possibilità di una valutazione equitativa per avere ritenuto non provato l’an debeatur, mancando l’indispensabile prova dello svolgimento di un’attività produttiva di reddito e della perdita delle capacità di guadagno, atteso che il locatario non aveva dimostrato di avere in concreto avviato l’esercizio commerciale.

4.1. Eppure, posto che il difetto di rituale impugnazione preclude in questa sede di rimettere in discussione che inadempimento della locatrice vi è stato relativamente alle sue obbligazioni circa l’agibilità del bene oggetto del contratto, è del tutto corretto e congruo il ragionamento del primo giudice sulla ragionevolezza dell’affidamento del conduttore circa la corretta esecuzione del contratto ad opera di controparte quale presupposto della normale sua propria condotta di effettivo avvio dell’attività commerciale divisata; nè, comunque, può certo farsi ulteriore carico, al conduttore non inadempiente, del mancato previo avvio di quell’attività, sia perchè tale avvio era impedito dal mancato previo adempimento delle obbligazioni – qui irretrattabilmente riconosciute in capo a controparte, sia perchè è incongruo asserire che a colui che attende di esercitare un’attività si possano risarcire danni solo se egli sia riuscito almeno ad iniziarla e non anche nel caso in cui quella gli sia stata in radice impedita dalla condotta illegittima di controparte.

4.2. Ed è evidente che, in una tale situazione, l’an debeatur sussiste proprio per avere la locatrice impedito qualsiasi attività economica a controparte, sicchè della valutazione equitativa, che (stavolta correttamente) la corte territoriale circoscrive ai casi di difficoltà od impossibilità di liquidazione, pienamente sussistevano i presupposti applicativi: beninteso, dovendo il giudice del merito valutare prognosticamente – ma appunto equitativamente – le ragionevoli potenzialità di guadagno nel periodo in cui l’inadempimento si è concretato ed in rapporto ad ogni circostanza di fatto allegata, se non provata, dal danneggiato in ordine a come e con quale redditività quell’esercizio avrebbe ragionevolmente potuto esserci se non precluso in radice dall’inadempimento stesso.

4.3. Sul punto, della gravata sentenza deve proporsi al Collegio la cassazione, con rinvio alla stessa corte territoriale, ma in diversa composizione (ed eventualmente anche per le spese del giudizio di legittimità), affinchè rivaluti il motivo di appello originariamente dispiegato dalla D. alla stregua del seguente principio di diritto: non è necessario, per la liquidazione del danno cagionato al locatario dall’inadempimento del locatore alle obbligazioni riconosciute a quest’ultimo incombenti in ordine all’agibilità dell’immobile locato, che il conduttore debba essere riuscito comunque ad esercitarvi un’attività o che di questa o di qualsiasi altra si sia avuta una riduzione, potendo bastare, in presenza di specifici elementi allegati dal danneggiato, che egli non abbia mai potuto iniziarla ed abbia visto vanificate le sue aspettative di guadagno derivanti da essa, anche se non iniziata, per il solo periodo in cui l’inadempimento di controparte è perdurato.

5. – Deve quindi proporsi la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso principale va dichiarato improcedibile e quello incidentale accolto: con cassazione della gravata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione ed anche per le spese del presente giudizio di legittimità, affinchè applichi il principio di diritto formulato al par. 4.3 della su trascritta relazione, beninteso impregiudicato l’esito della valutazione di ogni altro elemento relativo alla domanda di risarcimento del danno dispiegata dal locatario adempiente.

5. – Deve, infine, trovare soltanto per la ricorrente principale applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di esito integralmente sfavorevole per l’impugnante.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso principale;

– accoglie il ricorso incidentale;

– cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia alla corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da lei proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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