Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14969 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 07/07/2011), n.14969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E., D.D., B.E., M.

I., C.G., CL.GI., B.O.,

Q.M., G.M., C.W., V.L.,

R.C., E.D., F.L., M.

M.M., C.S., M.M., P.

M., M.C., B.L., T.

L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BAZZONI 3,

presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI FABRIZIO, che li rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

TRENTINO TRASPORTI S.P.A. (già Atesina S.P.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALCANOVER FILIPPO

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 30/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 23/06/2006, r.g.n. 22/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato PAOLETTI FABRIZIO;

udito l’Avvocato GIANNI GAETANO per delega ARTURO MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 5 marzo 2004, C.W. ed altri litisconsorti indicati in epigrafe esponevano di essere stati assunti dalla Atesina S.p.A., (poi, Trentino Trasporti S.p.a.), con contratti di formazione e lavoro per essere adibiti alla guida in completa autonomia degli autobus o corriere di linea, come tutti gli altri dipendenti.

Precisavano di avere avuto una precedente esperienza, seppure a termine e per periodi limitati, presso la stessa società, la quale, nello stipulare i contratti di formazione e lavoro, aveva decurtato dalla durata del rapporto detti periodi.

Deducevano la nullità di detti contratti, sotto vari profili ed, in particolare, per difetto genetico di causa, in quanto privi di reale causa formativa, tanto che, mentre quali lavoratori a tempo determinato erano stati inquadrati nel superiore 6^ livello, successivamente, nel contratto di formazione e lavoro erano stati inquadrati nell’inferiore 7^ livello.

Chiedevano, quindi, la conversione L. 863 del 1984, ex art. 3, del rapporto di formazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche perchè la società si era resa gravemente inadempiente rispetto agli obblighi formativi previsti dalla normativa in materia.

L’adito Tribunale accoglieva le domande.

La Corte d’appello di Trento si mostrava di contrario avviso.

In particolare, la Corte territoriale, con sentenza dell’8-23 giugno 2006, escludeva che vi fosse un difetto genetico di causa, dal momento che la disciplina legislativa e contrattuale prevedeva la durata di 24 mesi per i contratti di formazione e lavoro e, nella specie, tale termine di durata non era stato superato. Inoltre, pur risultando un inadempimento costituito dal fatto che la società aveva omesso di comunicare alla Commissione per l’impiego la circostanza che taluni contratti di formazione e lavoro erano stati sottoscritti da lavoratori con esperienza pregressa e con mansioni analoghe, riteneva detto inadempimento non di una gravita tale da giustificare la conversione dei rapporti.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono i lavoratori con sei motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste la Trentino Trasporti spa (già Atesina spa) con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti, denunciando omessa motivazione in relazione all’eccezione di improcedibilità dell’appello (punto decisivo della controversia) ed in ogni caso violazione/falsa applicazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5), lamentano che il Giudice del gravame non si sia pronunciato sulla eccezione, tempestivamente sollevata, di improcedibilità dell’appello della società ai sensi e per gli effetti degli arrt. 348, 347 e 165 c.p.c., per avere omesso di depositare il fascicolo di primo grado e dunque la procura alla lite legittimante la proposizione dell’impugnazione. Il motivo è infondato poichè nel rito del lavoro il mancato deposito, all’atto della costituzione dell’appellante, della procura ad litem, rilasciata anteriormente e menzionata nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, da luogo ad una irregolarità della costituzione, che, senza essere causa di improcedibilità della impugnazione, è suscettibile di sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. con l’esibizione dell’originale della procura anzidetta e con la produzione della copia conforme delle medesima (Cass. n. 3120/1986 e, più di recente, Cass. n. 22749/2010).

Pertanto, il mancato ordine del Giudice di eliminare la irregolarità indica in maniera implicita ma non per questo poco chiara l’avvenuto deposito del fascicolo di primo grado comprendente il ricorso con la procura per i gradi di merito, così come del resto puntualizzato dalla società nel controricorso, senza ricevere smentite.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 863 del 1984, art. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancanza di approvazione del progetto formativo con riferimento ad essi ricorrenti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamentano che la sentenza della Corte d’Appello abbia violato la richiamata legge con riferimento al momento genetico del rapporto, in quanto, ai sensi del suo art. 3, per stipulare validamente il contratto di formazione e lavoro vi deve necessariamente essere la preventiva approvazione del progetto di formazione da parte della Commissione Regionale per l’Impiego (ovvero, in Trentino, della Commissione Provinciale per l’Impiego) o del Ministero del Lavoro.

Nella fattispecie in esame – si osserva dai ricorrenti -, il progetto formativo presentato da Atesina S.p.A. Commissione Provinciale per l’impiego e posto a “giustificazione” dei c.f.l. stipulati con i lavoratori, escludeva che si potesse ritenere autorizzata l’instaurazione di un simile rapporto con lavoratori che fossero già stati occupati con professionalità equivalenti nello stesso settore o anche in settori diversi.

Nel relativo documento – viene ancora rimarcato – si affermava, infatti, testualmente: “il presente progetto permette l’instaurazione di rapporti di lavoro, per la durata ivi indicata, con lavoratori che non abbiano precedenti lavorativi presso l’azienda richiedente o nel settore di attività della stessa con professionalità equivalenti.

Qualora invece, al momento dell’individuazione del lavoratore da assumere risulti che lo stesso sia già stato occupato con professionalità equivalenti nello stesso settore o anche in settori diversi, l’azienda dovrà prima di procedere all’assunzione, segnalare nuovamente al Comitato i precedenti professionali del lavoratore per un riesame del progetto”.

Pertanto, osservano ulteriormente i ricorrenti, essendo pacifico che avevano svolto, prima di stipulare i c.f.l., le medesime mansioni di conducente di linea sul servizio urbano, con riferimento agli stessi doveva ritenersi escluso in modo espresso che potesse essere autorizzata la conclusione di un c.f.l.; ciò proprio perchè il progetto di formazione/lavoro in esame era rivolto solamente a lavoratori senza precedenti lavorativi con professionalità equivalenti (ovvero, in via eccezionale in forza della postilla contenuta nell’allegato B relativo all’aspetto in esame, a lavoratori adibiti in precedenza, per brevi periodi di 4/5 mesi, ai soli servizi turistici).

Con il terzo motivo si denuncia violazione/falsa applicazione della L. n. 863 del 1984 e/o della L. n. 407 del 1990, art. 8 e/o art. 2697 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e valutazione in ordine al possesso da parte dei ricorrenti della professionalità cui il progetto formativo era preordinato e dunque alla sussistenza di vizio parziale genetico di causa (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5″).

I ricorrenti sostengono che – come già affermato – erano in possesso delle abilitazioni richieste per l’attività di conducente di linea e tutti avevano già svolto tale attività sul servizio di linea urbana in favore di Atesina S.p.A. durante uno o più contratti a tempo determinato per periodi di 3, 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13 o persino 15mesi.

Nei precedenti rapporti lavorativi a termine intercorsi con Atesina S.p.A., gli attuali lavoratori avevano svolto attività implicanti professionalità equivalenti (o meglio identiche) a quelle poste a traguardo della formazione. A tutti i suddetti lavoratori Atesina S.p.A. aveva riconosciuto nei rapporti a tempo determinato la qualifica di conducenti di linea e l’inquadramento al 6^ livello.

Tutti i suddetti possedevano pertanto, per pacifico e documentale riconoscimento del medesimo datore di lavoro, la professionalità cui il progetto formativo era preordinato con conseguente sussistenza di un vizio parziale genetico di causa. Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi, sono fondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel contratto di formazione e lavoro – previsto dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863 (come successivamente modificato con D.L. n. 108 del 1991, convertito con la L. n. 169 del 1991) – l’addestramento pratico finalizzato all’acquisizione da parte del lavoratore della professionalità necessaria all’immissione nel mondo del lavoro costituisce parte integrante della causa del contratto stesso, il quale, perciò, non può avere ad oggetto l’esclusivo svolgimento delle mansioni tipiche di un determinato profilo professionale; in difetto della predeterminazione legislativa di specifici modelli di formazione, il giudice, per accertare che non vi sia stato inadempimento degli obblighi formativi, può e deve fare riferimento al progetto formativo approvato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia o meno tempestivamente dedotto la mancanza di formazione anche in relazione al progetto (Cass. n. 14097/2006; Cass. n. 9158/2003).

Con più diretto riferimento alla fattispecie in oggetto è stato affermato che in tema di contratti di formazione e lavoro, qualora il lavoratore già al momento della sua assunzione con contratto di formazione fosse in possesso della esperienza e competenza professionali necessarie e richieste per svolgere un determinato lavoro, avendo espletato in precedenza analoga attività, il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa (Cass. n. 29/2003; n. 5644/2006; n. 5644/2009). Orbene, la Corte di merito, nel pervenire alle contestate conclusioni non ha mostrato di tenere conto dei suddetti principi, trascurando quindi di considerare il lungo precedente periodo (15 mesi) per alcuni lavoratori di analoghe esperienze lavorative mediante contratti a termine e dell’inquadramento dei ricorrenti, all’atto della stipula di detti contratti, nel 6^ livello, ossia in un livello superiore a quello assegnato al momento dell’assunzione con contratto di formazione e lavoro (7^ livello). Tali omissioni, incidendo sullo stesso procedimento valutativo circa la rilevanza dell’inadempimento costituito dalla mancata comunicazione alla Commissione per l’impiego di una modifica del progetto formativo relativamente ai lavoratori muniti di esperienza pregressa, comporta l’accoglimento degli esaminati motivi, con assorbimento dei successivi proposti dai ricorrenti, a sostegno delle proprie ragioni, sotto altri profili.

Per quanto precede l’impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per il riesame, ad altra Corte d’appello, come da dispositivo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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