Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14968 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 22/06/2010), n.14968
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Comune di Mirandola, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato
con Delib. G.M. 9 novembre 2005, n. 223 elettivamente domiciliato in
Roma, via Monte Zebio 37, presso gli avv. ti Furitano Marcello e
Furitano Cecilia che, unitamente all’avv. Marco Zanasi, lo
rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto;
– ricorrente –
contro
C.A.M.A. Mirandola Scarl, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez. 9, n. 95/9/05 del 20 settembre
2005, depositata il 18 ottobre 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
20 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per manifesta fondatezza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione ICI per l’anno 2001;
letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;
considerato che il ricorso poggia su una complessa censura di violazione e falsa applicazione di una serie di disposizioni normative e di vizio di motivazione (due motivi), sulla cui base è contestata la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenute esenti da ICI i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola esercitata dalla Cooperativa;
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto per manifesta fondatezza sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di fabbricati strumentali delle cooperative agricole secondo cui: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10).
in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 a fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attivita di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci” (Cass. S.U. n. 18568 del 2009).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, spettando al giudice del rinvio accertare quale sia la situazione dei fabbricati in questione per le conseguenti decisioni in ordine all’applicabilità o meno dell’esenzione secondo il principio di diritto dapprima affermato;
Ritenuto che il giudice del rinvio debba provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010