Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14968 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 07/07/2011), n.14968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LOMBARDIA

14, presso lo studio dell’avvocato BALLARDIN FERNANDA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ALONGI VITTORIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DIAGEO ITALIA S.P.A., (già Guinness U.D.V. ITALIA S.P.A. e ancor

prima Francesco Cinzano & CI.A. S.p.A.), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUATTRO FONTANE 20 presso lo Studio GIANNI, ORIGONI, GRIPPO

&

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’Avvocato FUSILLO MATTEO, giusta

procura notarile in atti;

– controricorrente –

e contro

UDV GUINESS ITALIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 865/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/09/2006 R.G.N. 2713/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato FUSILLO MATTEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso, in

subordine accoglimento del sesto motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10/12/2002, D.F.A. proponeva appello avverso la sentenza n. 3259/01 del Tribunale di S. Maria C. V., in funzione di giudice del lavoro, con la quale il detto Giudice aveva rigettato la richiesta di pagamento di competenze dovutegli in relazione al precorso rapporto di agenzia e dichiarato l’inammissibilità della domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di nullità delle modificazioni in pejus delle condizioni contrattuali.

A sostegno del gravame, l’appellante deduceva, anzitutto, la palese contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, per un verso, nella parte intitolata “svolgimento del processo” erano state diligentemente riassunte le richieste contenute nel ricorso – avendo esso ricorrente lamentato “che la società gli aveva imposto riduzioni di provvigioni ed eliminazione di prodotti e clienti” – e, per altro verso, era stato riportato che non “sarebbe stato possibile individuare le modifiche da sanzionare con la dichiarazione di nullità”.

Il D.F. deduceva ancora che il primo Giudice, in contrasto con ogni principio giuridico sull’onere della prova, aveva dato pieno valore di prova alla semplice affermazione di una parte, peraltro, smentita dalla copiosissima documentazione esibita.

Con ulteriore censura lamentava che il primo Giudice avesse disconosciuto la spettanza dell’indennità prevista dall’art. 1751 c.c., sull’errato presupposto che esso appellante non avesse sviluppato gli affari, cosa che era in netto contrasto con le provvigioni corrispostegli negli anni 1990 e nei primi sette mesi del 1997, nonostante le modifiche in pejus operate arbitrariamente dalla casa mandante. Reiterava la richiesta di ordine di esibizione delle scritture contabili della società e di consulenza contabile.

Concludeva insistendo nelle richieste avanzate con il ricorso introduttivo. Si costituiva Diageo Italia S.p.A. (già Francesco Cinzano & C.ia S.p.A.), resistendo al gravame.

Con sentenza del 7 febbraio-20 settembre 2006, l’adita Corte d’appello di Napoli, disattese le sollevate questioni concernenti la mancata indicazione del nominativo del legale rappresentante della società e la carenza di legittimazione passiva della SpA DIAGEO Italia, rigettava l’impugnazione ritenendo le avanzate pretese sfornite di prova. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre D.F.A. con sei motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste la DIAGEO Italia con controricorso. La S.p.A. U.D.V. Guiness Italia nei cui confronti è stato altresì proposto il ricorso, non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il D.F., denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto su un punto decisivo della controversia (art. 156 c.p.c., comma 2; art. 182 c.p.c.; art. 372 c.p.c.), lamenta che la Corte d’Appello di Napoli, pur prendendo atto che il legale rappresentante della Spa Diageo Italia era il Signor L.S., il cui nominativo non era indicato nè nella procura alle liti apposta a margine della “Memoria di costituzione” della Società nè in tale atto, abbia ritenuta valida la procura alle liti, rilasciata dalla “Dottoressa D. G.” qualificatasi ivi “procuratore speciale e legale rappresentante della Diageo Italia Spa, benchè non fosse legale rappresentante della società. Il motivo è infondato.

Invero, come rilevato dalla Corte d’appello la “Diageo Italia S.p.A. (già Francesco Cinzano & Cia S.p.A.) con sede in (OMISSIS) si costituì nel giudizio di appello con memoria di costituzione con i difensori in essa indicati a mezzo di procura loro rilasciata dalla dottoressa D. G. nella sua qualità di “procuratore speciale e legale rappresentante di essa”. Non trattandosi, pertanto, di mancata indicazione del nominativo del rappresentante della società che avrebbe conferito la presunta procura speciale alla dottoressa G., bensì di mancata indicazione della procura speciale in base alla quale la stessa aveva il potere di rappresentanza della società per azioni, in ottemperanza all’invito, ex art. 182 c.p.c., del Collegio giudicante, DIAGEO depositava procura speciale a rogito del Notaio dottor Biino di Torino del 15 ottobre 2002, repertorio n. 9405, la quale esplicitava i poteri della dottoressa G..

Quest’ultima, in virtù della procura speciale allora depositata e di quanto disposto dall’art. 75 c.p.c., comma 3 e dall’art. 2209 c.c., risultava avere la rappresentanza di DIAGEO e per l’effetto, in mancanza di limitazioni di segno contrario, poteva validamente conferire procura ai difensori.

Nè può affermarsi che la Corte d’appello non sarebbe stata legittimata ad esercitare i poteri istruttori di cui all’art. 182 c.p.c. (Cass. n. 10382/1998), avendo la Corte esclusivamente chiesto e ottenuto la mera esplicitazione dei poteri attribuiti alla dottoressa G., a fronte delle contestazioni sollevate dal D. F.. Non può, dunque, parlarsi in alcun modo, di eventuale sanatoria di una procura alle liti valida ed efficace sin dall’origine in quanto rilasciata da un soggetto che aveva – in virtù di apposita procura speciale notarile – i poteri di stare in giudizio in nome e per conto di DIAGEO. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata non appare censurabile.

Anche la doglianza relativa alla carenza di legittimazione passiva della spa Diageo Italia, formulata con il secondo motivo, sotto il profilo di “contraddittorietà della decisione”, è priva di fondamento.

Invero, come osservato dal Giudice a quo, deve ritenersi corretta la posizione soggettiva della Diageo nel presente giudizio alla stregua dell’esame della delibera dell’assemblea straordinaria, a rogito del Notaio Giulio Biino di Torino, Rep. N. 8801/Fasc. 4090, tenutasi in data 26 giugno 2002, dai soci della società Guinnes U.D.V. Italia spa – già United Distillers & Vinters Italia S.p.A., costituitasi in seguito alla scissione della Francesco Cinzano & C.ia S.p.A.- , in seguito alla quale era stata cambiata la propria denominazione sociale in Diageo Italia spa, abbreviabile in “Diageo lt. spa oppure D.I. spa”.

Nessun dubbio, dunque, sulla identità della società.

Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente, denunciando omessa motivazione e contraddittorietà della decisione, lamenta che la sentenza della Corte di Appello avrebbe errato nel dichiarare nullo il ricorso nella parte in cui si richiedeva la declaratoria di nullità di tutte le modifiche in pejus del contratto di agenzia intercorso fra le parti relativamente, da un lato, ad asserite arbitrarie riduzioni delle provvigioni al medesimo spettanti, nonchè, dall’altro, all’eliminazione dal listino ad esso affidato di alcuni clienti e prodotti.

Il D.F. sostiene che ben avrebbe potuto e dovuto il Giudice a quo, richiamando le norme di comune esperienza, stabilire che l’agente, parte debole del rapporto, aveva subito, da tale “comportamento prevaricatore”, un notevolissimo danno, o comunque ammettere le richieste, reiterate in appello, “di ordine di esibizione delle scritture contabili e di consulenza contabile”, ai sensi dell’art. 1749 c.c..

Le esposte censure sono infondate.

Osserva il Collegio che -secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, Cass. n. 7855/2004)- l’agente che intenda ottenere il pagamento delle provvigioni sugli affari conclusi o della indennità di cessazione del rapporto, commisurata ad esse, ha l’onere di provare in giudizio l’avvenuta conclusione di tali affari e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta generica di esibizione della contabilità aziendale del preponente (Cass. 9 luglio 1996 n. 6258, 7 giugno 2002 n. 8310).

Questo indirizzo non può dirsi interamente superato a seguito della nuova formulazione dell’art. 1749 c.c., il quale ora stabilisce che:

“L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili” (comma 3), precisando che “E’ nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo” (comma 4: disposizione introdotta dal D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, art. 4).

Il rigore del criterio indicato dalla risalente giurisprudenza di questa Corte, deve essere tuttavia ora molto mitigato, anche alla luce delle più recenti disposizioni di legge e delle successive osservazioni formulate con la sentenza 19 febbraio 2002 n. 13721.

Con tale decisione, questa Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio promosso dall’agente contro la ditta preponente per l’accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni dirette ed indirette sugli affari conclusi, è legittimo l’ordine di esibizione l’art. 210 c.p.c., delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali, il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 2, che, nel riconoscere – in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86 del 653 – il diritto dell’agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti.

Tuttavia, questo principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall’ordinamento all’ordine di esibizione predetto, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e se l’iniziativa non abbia finalità meramente esplorative: la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti – sottolinea Cass. 13721 del 2002 cit. – è rimessa al giudice di merito ed il mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie, con motivazione logica e sufficiente, la Corte territoriale -condividendo l’assunto del primo Giudice- ha osservato, anche con riferimento alla richiesta di espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, la genericità delle allegazioni addotte in proposito e dalle quali non era possibile individuare compiutamente le modifiche da sanzionare con la dichiarazione di nullità e che la riduzione di provvigioni e la eliminazione di prodotti e clienti non sono di per sè ed obiettivamente modifiche peggiorative di precedenti clausole contrattuali se non a seguito di un adeguato raffronto tra le prime e le seconde previa valutazione dei motivi che le hanno determinate. Nel caso in esame, non era indicata nè era possibile individuarla, alcuna clausola contrattuale specifica che risultava modificata in pejus nell’ambito della generica affermazione di una riduzione della provvigione di una riduzione del prodotto e/o di clienti.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando “ulteriore contraddittorietà della decisione” lamenta che la Corte territoriale abbia negato il compenso per l’attività di esazione svolta a favore della casa mandante, ex art. 2225 c.c., in una percentuale sulle somme incassate, nonostante gli innumerevoli documenti prodotti a sostegno della pretesa. Anche questo motivo è infondato.

Invero, la Corte partenopea, condividendo ancora una volta l’assunto del Giudice di primo grado, dopo avere premesso che l’art. 1744 c.c. esclude per l’agente ha facoltà di incassare i crediti del preponente, ha osservato che i documenti contrattuali sottoscritti dalie parti ed, in particolare, la lettera datata 1 gennaio 1990, recante la stessa data di stipula del contratto di agenzia, dalla quale si evinceva che la preponente società aveva escluso la facoltà per il D.F. di incassare somme per suo conto se non per quei casi che riguardassero l’incasso di crediti insoluti di volta in volta segnalati, ha rigettato la domanda. A tale conclusione è pervenuta aderendo al costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’attività di riscossione va separatamente compensata solo nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisce una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, ed osservando che, nella specie, emergeva che alcun obbligo nè contestuale nè successivo alla stipula del contratto di agenzia, era stato posto a carico dell’agente in merito all’attività di incasso e che l’unico accenno all’attività di incasso si rinveniva solo nella lettera 1.1.1990 con la quale si escludeva la facoltà di incassare per l’agente fatta eccezione per i casi relativi ad insoluti, di volta in volta segnalati dalla società, “restando inteso che nessun compenso le sarà dovuto a tale titolo, ai sensi dell’art. 6 del vigente accordo economico garantito”.

Si tratta di una interpretazione della documentazione e del materiale probatorio acquisito attinente al merito della controversia, per nulla inficiato dalla denunciata “contraddittorietà della decisione”, mentre alcunchè può pretendere il ricorrente ai sensi dell’art. 2041 c.c., avendo il Giudice d’appello escluso ogni riscontro probatorio in proposito.

Neanche l’ultimo motivo di ricorso può trovare accoglimento. Con esso il ricorrente, lamentando il rigetto della sua pretesa fondata sull’art. 1751 c.c. (“indennità in caso di cassazione del rapporto”), denuncia omessa motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata in proposito.

Il motivo non può trovare accoglimento, avendo il Giudice a quo sulla base delle argomentazioni svolte concernenti il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’agente circa gli affari sviluppati dal D.F., ritenute assorbite le “altre questioni proposte”, alla stregua di una valutazione di merito non suscettibile di considerazione in questa sede. Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 34,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA, in favore della parte costituita.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA