Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14968 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14968 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 23318-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO
LELIO, SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

LINKAM SRL IN LIQUIDAZIONE, EQUITALIA ESATRI SPA;
– intimate –

avverso la sentenza n. 1048/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 27/09/2011, depositata il 14/10/2011;

.274

Data pubblicazione: 01/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRII;
udito l’Avvocato Matano Giuseppe (delega Sgroi) difensore del
ricorrente che si riporta al ricorso.

La Corte d’appello di Milano accoglieva l’appello dell’Inps e rigettava
parzialmente l’opposizione a cartella di pagamento proposta dalla srl Linkam
ritenendo la sussistenza del debito contributivo della società, non essendo
stati pagati i contributi nei periodi di sospensione concordata del rapporto di
lavoro. A tal fine la Corte territoriale faceva applicazione dell’art. 29 comma 1
legge 341/95. La Corte riteneva però che le sanzioni da applicare non
fossero quelle più gravi previste per la “evasione contributiva”, ma quelle
meno gravi previste per la “omissione contributiva”, sul rilievo che nessun
nascondimento appariva perpetrato dalla omessa contribuzione per i
periodi di sospensione, perché questi emergevano dalla documentazione
aziendale.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre sostenendo che le sanzioni da applicare
non dovevano essere quelle meno gravi concernenti la omissione
contributiva, ma quelle più gravi previste per la evasione contributiva.
La società è rimasta intimata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La disposizione applicabile nella specie è la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma
8, che prevede: “i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al
pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui
ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al
pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore

Ric. 2012 n. 23318 sez. ML – ud. 12-05-2014
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Fatto e diritto

al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di
lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una

può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge”.
In tema di distinzione tra evasione e omissione contributiva, ai fini del calcolo di
interessi e somme aggiuntive, è stato da ultimo affermato ( Cass. n. 10509 del
25/06/2012 e n. 4188 del 20/02/2013 ) che «In tema di obblighi contributivi
verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l’omessa o infedele denuncia
mensile all’INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e
retribuzioni erogate integra “evasione contributiva” ex art. 116, comma 8, lett.
b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave “omissione contributiva” di
cui alla lettera a) della medesima nonna, in quanto l’omessa o infedele denuncia
fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico
fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Ne consegue che grava sul
datore di lavoro inadempiente l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento
e, quindi, la propria buona fede.”
Nel caso di specie non si tratta di invio tardivo o omesso dei mod. DM
10, ma si tratta del pagamento dei minori contributi perché questi sono stati
pagati solo in parte e non già per i periodi di sospensione.
La esistenza della minore contribuzione è stata rilevata dall’Istituto in sede
ispettiva, segno quindi che non vi era stata alcuna volontà, né alcuna
attività di occultamento dei rapporti di lavoro, neppure invero per i periodi
di sospensione, onde non è errato il rilievo della sentenza impugnata che le
sanzioni da applicare sono quelle previste per la omissione contributiva.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Stante la mancata costituzione della società Linkam in liquidazione,
rimasta intimata, non occorre provvedere sulle spese del giudizio.

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sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non

PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.

01-!”

A

N, qyi

Così deciso in Roma il 12 maggio 2014

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