Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14967 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 22/06/2010), n.14967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Latteria Sociale Madonna della Pietra di Bismantova s.c.a.; già

Latteria Sociale Centro di Puianello di Quattro Castella s.c.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Eustachio Manfredi 17, presso l’avv.

MORESCHINI Paola, che unitamente all’avv. Antonio Soda, la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Quattro Castella, in persona del Sindaco pro tempore,

autorizzato con Delib. G.M. 23 giugno 2005, n. 58, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 37, presso l’avv. PURITANO

Marcello che, unitamente all’avv. Marco Zanasi, lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna (Bologna – Sez. staccata di Parma), Sez. 35, n.

69/35/04 del 31 maggio 2004, depositata l’8 luglio 2004, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

20 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza con l’assorbimento del ricorso incidentale. Letto il ricorso, sorretto da due motivi, che concerne una controversia relativa all’impugnazione degli avvisi di liquidazione ICI notificati ad istanza del Comune di Quattro Castella alla cooperativa, che ne contestava la legittimità reclamando l’esenzione per i fabbricati rurali;

Letto il controricorso e il ricorso incidentale sorretto da quattro motivi;

Letta la memoria depositata dalla parte controricorrente e ricorrente incidentale;

Ritenuto che debba preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Considerato che con i due motivi del ricorso principale, la cooperativa cen-sura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione il mancato riconoscimento della ruralità dei fabbricati strumentali in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma modificativa di cui al D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2.

Considerato che con i quattro motivi del ricorso incidentale, il Comune censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge, per raffermato riconoscimento dell’esenzione ICI ai fabbricati rurali della cooperativa a far data dall’entrata in vigore della norma modificativa di cui al D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2.

Ritenuto che il ricorso principale sia manifestamente fondato e debba essere accolto alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi de combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”. Solo per i fabbricati non iscritti in catasto “l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), è subordinata, all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci (Cass. S.U. n. 18565 del 2009).

Ritenuto che nell’accoglimento del ricorso principale, resti assorbito il ricorso incidentale, e che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, spettando al giudice del rinvio accertare quale sia la situazione dei fabbricati in questione per le conseguenti decisioni in ordine all’applicabilità o meno dell’esenzione secondo il principio di diritto dapprima affermato;

Ritenuto che il giudice del rinvio debba provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale e rinvia, anche le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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