Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14967 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22780/2015 proposto da:

D.R. ASSICURAZIONI DI D.R.E. E D.R.F. &

C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE FIUMICINO, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), ROMA CAPITALE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4442/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Alberto Prosperini, difensore della ricorrente, che

si riporta agli scritti e insiste per la trattazione in pubblica

udienza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 18.3.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Roma 25.2.15 n. 4442, del seguente letterale tenore:

“1. – La Di Rienzo Assicurazioni di D.R.E. e D.R.F. & C. sas ricorre, affidandosi a due motivi e con atto spedito per la notifica a partire dal 15.9.15, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata e letta integralmente alla pubblica udienza del 25.2.15, con la quale è stato rigettato il suo appello avverso l’ordinanza di declaratoria di incompetenza territoriale resa dal giudice di pace di Roma del 18.11.11 sull’opposizione ad esecuzione da essa intentata contro la cartella esattoriale notificata da Equitalia Gerit (poi Equitalia Sud) spa per un credito del Comune di Fiumicino (e nella quale era stata coinvolta anche Roma Capitale, nei cui confronti poi l’odierna ricorrente aveva rinunciato agli atti del giudizio nel corso del secondo grado). Gli intimati non notificano controricorso.

2. – Il ricorso va trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. – parendo dovervisi dichiarare inammissibile.

3. – Dei motivi di ricorso il primo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1 e L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1 (nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 150 del 2011); il secondo, di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156, art. 1 e delle annesse Tabelle A e B è superflua la stessa illustrazione, perchè la sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, in ordine alla competenza del giudice di pace, deve essere impugnata esclusivamente mediante regolamento di competenza, essendo irrilevante che avverso le decisioni del giudice di pace, ai sensi dell’art. 46 c.p.c., non sia proponibile tale mezzo di impugnazione (Cass. 9 ottobre 2015, n. 20304; Cass., ord. 22 settembre 2015, n. 18734; Cass. 23 maggio 2011, n. 11300; Cass. 12 novembre 2010, n. 22959).

E, nella specie, non è neppure possibile una conversione del ricorso per cassazione in regolamento di competenza, visto che sono decorsi i termini per proporlo dalla comunicazione del provvedimento da impugnare (cioè la sentenza del tribunale in grado di appello), avutasi con la lettura in udienza per essere stata la sentenza letta integralmente in udienza il 25.2.15 ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.: potendo aversi la conversione in regolamento di competenza del ricorso ordinario per cassazione proposto contro la sentenza di appello che abbia statuito esclusivamente sulla competenza solo quando tale ricorso abbia i requisiti formali e sostanziali di quello nel quale dovrebbe convertirsi e risulti, quindi, notificato, in conformità dell’art. 47 c.p.c., comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (per tutte: Cass. 20 marzo 2006, n. 6105; Cass., ord. 5 marzo 2009, n. 5391; Cass. 11 marzo 2014, n. 5598; Cass. 7 maggio 2015, n. 9268).

4. – Non si vede alternativa, quindi, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente deposita memoria ed il suo difensore è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente: in quanto la giurisprudenza richiamata risale al 1949, al 1966, al 1979, al 1981-1982 e comunque a periodi di gran lunga anteriori a quello in cui si è invece consolidato l’orientamento richiamato nella relazione, che è del tutto convincente ed al quale il Collegio stima doveroso ed opportuno assicurare continuità, siccome in linea con il disegno di semplificazione e riordino del sistema di impugnazione delle pronunzie in tema di competenza portato avanti dalle riforme processuali degli ultimi decenni, adeguatamente tenuto in considerazione – nonostante la generica invocazione di una più corale ed approfondita disamina della materia in pubblica udienza – appunto dalle costanti e mai contrastate più recenti pronunzie, del tutto convincenti e perfettamente in linea con l’evoluzione dei principi di diritto processuale moderno.

4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva gli intimati.

5. – Deve, infine, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione ed in caso di definizione di questi in senso sfavorevole per l’impugnante.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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