Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14967 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 07/07/2011), n.14967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14290-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.B., R.K.;

– intimati –

e sul ricorso 19140-2007 proposto da:

R.K., M.B., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato LOLLINI SUSANNA,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato FREZZA GIORGIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 703/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/05/2006 R.G.N. 1598/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI ROBERTO; udito

l’Avvocato LOLLINI SUSANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per

R.K., rigetto per M.B., assorbito l’incidentale.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

Che la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con R. K. in data 12 ottobre 1998 e con M.B. in data 1 febbraio 2001;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; le due lavoratici hanno resistito con controricorso;

M.B. ha anche proposto ricorso incidentale; Poste italiane ha notificato controricorso avverso il ricorso incidentale ed ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;

preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.);

in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia fra Poste Italiane s.p.a.

e R.K.;

dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale nella parte in cui esso riguarda la posizione della lavoratrice sopra indicata; ed infatti l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso nei confronti della R. deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione;

M.B. è stata assunto con più contratti a termine, dei quali il primo si è protratto dal 26 marzo 1996 al 3 giugno 1996; il secondo dal 23 aprile 1997 al 21 luglio 1997; il terzo dal 2 giugno 1998 al 30 settembre 1998; il quarto 6 febbraio 1999 al 31 maggio 1999 e il quinto dal 1 febbraio 3001 al 31 maggio 2001;

la Corte territoriale ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto all’ultimo dei suddetti contratti osservando, fra l’altro, che la clausola giustificatrice del termine conteneva unicamente la riproduzione testuale della formula assolutamente generica contenuta nell’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, e non consentiva, pertanto, di ricollegare l’assunzione a termine in esame alle esigenze di carattere straordinario di cui alla citata norma collettiva;

la suddetta impostazione è stata censurata dalla società ricorrente la quale denuncia, con il primo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (il secondo motivo è riferito unicamente alla posizione della R. mentre gli altri due motivi si riferiscono alle conseguenze derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine);

prima di esaminare il ricorso principale, è necessario, per evidenti ragioni logiche, esaminare il ricorso incidentale proposto dalla M. basato su tre motivi, con i quali viene denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte territoriale pronunciato sulla domanda, formulata in primo grado e ribadita in appello, di declaratoria di nullità dei contratti di lavoro a termine (sopra elencati) stipulati prima di quello con decorrenza 1 febbraio 2001, che è l’unico sulla legittimità del quale la Corte territoriale si è pronunciata;

il motivo è fondato;

premesso che appare soddisfatta la condizione fissata da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 3 marzo 2010 n. 5087) secondo cui la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta a precisare – a pena di inammissibilità – che il motivo o la conclusione sono stati effettivamente proposti nel giudizio di appello, deve osservarsi che sussiste nel caso di specie il vizio di omessa pronuncia non avendo la sentenza impugnata esaminato la questione di merito relativa alla legittimità del termine apposto ai contratti sopra indicati, questione ritualmente sottoposta al suo esame;

il ricorso incidentale va pertanto accolto con conseguente assorbimento del ricorso principale; la sentenza deve quindi cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvedere anche sulle spese de giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale nei confronti di R.K.; compensa fra Poste Italiane s.p.a. e la R. le spese del giudizio di cassazione;

accoglie il ricorso incidentale proposto da M.B., assorbito il ricorso principale; cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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