Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14967 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14967 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 01/07/2014

ORDINANZA
sul ricorso 16363-2012 proposto da:
TROIA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI
4, presso lo studio dell’avvocato SANTULLI TERESA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CRISTINA BARTOLOTTA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNICO GIUSEPPINA,
PREDEN SERGIO, LUIGI CALIULO, PATTERI ANTONELLA giusta procura in
calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 550/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
5/05/2011, depositata 1’01/07/2011;

(.:1535
3-64-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del controricorrente che si riporta agli scritti ed
insiste per il rigetto del ricorso.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino condannava l’Inps a rivalutare, con
l’applicazione del coefficiente 1,25, vari periodi lavorativi di Troia Claudio in quanto esposto a
rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento dell’ex Acna di Cengio. La Corte adita
disattendeva la tesi dell’Inps per cui detta rivalutazione, prevista dall’art. 3 comma 133 legge
350/2003, competerebbe solo ai dipendenti dell’Acna e non già ai non dipendenti che pure in detto
stabilimento avevano lavorato, ma riteneva che il coefficiente di rivalutazione fosse quello di 1,25 e
non di 1,50 come statuito dalla sentenza di primo grado.
Avverso detta sentenza H Troia ricorre.
Resiste l’Inps con controricorso.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Il ricorrente si duole che sia stata applicata la percentuale di maggiorazione dell’ 1,25% in luogo di
quella precedente più favorevole dell’ 1,5%.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La disposizione di cui all’art. 3 comma 133 legge 350/2003 recita” I benefici previdenziali di cui
all’art. 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai
lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex Acna di Cengio,
indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004″.
La disposizione in commento rinvia quindi al coefficiente di cui alla legge 257/92, concernente

Fatto e diritto

l’amianto, e successive modifiche, e quindi anche al coefficiente minore introdotto dall’art. 47 del
DL n. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, soprattutto considerando che il presente beneficio
decorre dal 2004, e quindi quando già la citata legge del 1992 era stata modificata ad opera di quella
del 2003 ( nello stesso senso Cass. 10772/2012)
Né rileva Che l’Inps abbia dedotto solo in appello l’applicabilità del coefficiente meno favorevole,
giacché è questione di diritto sulla nonna applicabile da verificare in ogni caso d’ufficio.

cs?

Infondata è anche la questione di costituzionalità perché ormai, ratione
temporis, il coefficiente di 1,25 si applica anche ai lavoratori esposti
all’ amianto.
In conclusione il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti in

materia.
PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 12 maggio 2014

L)FrortegrA

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considerazione dell’esistenza di un ampio dibattito giurisprudenziale sulla

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