Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14966 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 22/06/2010), n.14966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 23754/06 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore p.t., domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che lo rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrente –

contro

Euroflex S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. Signor

M.G., domiciliato in Roma, Piazza Carracci, n. 1,

presso l’Avvocato Roberto Savarese, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PAGNOTTA Giuseppe per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/4/05 della Commissione tributaria regionale

della Puglia, depositata il 30.11.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 10 maggio 2010 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Uditi, per l’Agenzia ricorrente, l’Avvocato dello Stato Giuseppe

Albenzio e, per la controricorrente, l’Avvocato Giuseppe Pagnotta;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- L’agenzia delle dogane ricorre, con tre motivi illustrati da successiva memoria, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale della Puglia rigetta l’appello della medesima agenzia e conferma, in contraddittorio con Euroflex S.p.A., la sentenza n. 213/05/03 della commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso della nominata ditta contribuente avverso l’avviso di rettifica emesso il 2.9.2002 dalla circoscrizione doganale di Bari, con richiesta di pagamento della complessiva somma di Euro 63.570,67 per dazi doganali ed IVA evasi, risultanti dall’accertamento negativo dell’origine delle merci importate (spirali d’acciaio, coils) da paese privilegiato (Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia).

1.2.- La nominata Euroflex S.p.A. resiste mediante controricorso.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- L’agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata per i seguenti tre motivi:

2.1.1.- violazione e falsa applicazione degli artt. 98-122, Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454, come modificati dal Reg. CEE 24 luglio 2000, n. 1602; violazione dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea e la Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, richiamato dal Reg. CEE n. 273/98; violazione del Protocollo n. 4 ad analogo Accordo, approvato con decisione del Consiglio 9.4.2001; violazione dell’art. 904 del citato Reg. n. 2454/1993; per avere ritenuto necessaria la prova dell’avvenuta ricezione, da parte delle autorità macedoni, della richiesta d’informazioni circa l’origine nazionale delle merci importate, allorchè la normativa regolamentare e pattizia citata non richiede, in materia di controlli a posteriori sulla spettanza dei benefici goduti all’atto dell’importazione di merci apparentemente provenienti da paesi terzi privilegiati ed accompagnati da certificazione EUR 1, che sia fornita tale prova, essendo sufficiente la richiesta reiterata d’informazioni ed il decorso di un certo termine (in totale, dieci mesi) dalla richiesta di controllo, per procedere, in mancanza di risposta o in caso di risposta insoddisfacente, al recupero dei dazi doganali e dell’IVA secondo la tariffa ordinaria;

2.1.2.- violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 213 c.p.c., e dei principi generali in materia di onere della prova e di poteri istruttori del giudice, per avere, essendo contestata da essa amministrazione l’origine della merce da paese privilegiato, e quindi la spettanza dell’agevolazione, erroneamente ritenuto che non fosse a carico della ditta importatrice l’onere di provare l’effettività di tale origine; per avere inoltre omesso di vagliare il materiale probatorio offerto dall’ufficio, a dimostrazione del regolare invio delle richieste d’informazioni prescritte e dell’inutile decorso del termine stabilito per la risposta, senza che fosse necessaria, perchè non richiesta dai regolamenti e dagli accordi applicabili, l’esibizione della ricevuta di ritorno; per avere omesso, infine, di usare i poteri officiosi di accertamento, mediante richiesta d’informazioni all’amministrazione postale;

2.1.3.- insufficiente e contraddittoria motivazione sul rigetto di specifici motivi d’appello, concernenti la congruità delle prove versate in atti, attestanti la ripetuta richiesta d’informazioni, senza esito, alle autorità straniere interessate.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso è fondato, nei termini di ragione di seguito espressi, e deve essere accolto; previa cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Puglia, che rinnoverà il giudizio uniformandosi al principio di diritto esposto al par. 4.4, e vorrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- La commissione regionale, confermando la sentenza di primo grado, accoglie il ricorso della contribuente ed annulla conseguentemente la pretesa erariale, per l’essenziale motivo che l’ufficio non avrebbe dato prova sufficiente di avere esperito correttamente i controlli successivi (aposteriori) all’importazione ed allo sdoganamento della merce, intesi ad accertare l’effettiva provenienza di questa da uno dei paesi terzi favoriti dalla normativa comunitaria, e quindi a convalidare, ovvero a revocare, come nella specie era accaduto, l’esenzione dai diritti doganali e dall’IVA, di cui aveva goduto l’importatore.

4.1.1.- In particolare, la decisione del giudicante di merito dipende dalla considerazione che l’origine nazionale della merce da paese favorito, e la connessa agevolazione tariffaria, non potrebbero essere negate dall’amministrazione, nonostante la mancata risposta, dopo oltre dieci mesi, da parte delle autorità dell’Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, alle reiterate richieste di conferma di tale origine – richieste attestate dalle note prodotte in copia -, perchè “la documentazione esibita dall’Ufficio non dimostra che tali lettere siano state mai spedite nè che siano mai state ricevute dal destinatario”; cosicchè sorgerebbe “il ragionevole dubbio che il Paese Esportatore non abbia dato esito perchè non ha mai ricevuto richiesta, visto che l’Ufficio non è stato in grado di esibire alcuna prova della ricezione della documentazione che asserisce aver spedito”, così contravvenendo ai principi “del favor rei e dell’onere della prova”.

4.2.- L’ufficio obbietta, col primo motivo (par. 2.1.1), che la normativa comunitaria e pattizia ivi citata, mentre impone di eseguire i controlli in parola mediante richiesta ed eventuali solleciti all’autorità competente del paese di apparente origine della merce, e di attendere la risposta entro un determinato limite temporale (prima del quale non è consentito revocare i benefici goduti), non richiede invece alcuna prova della ricezione delle richieste; col secondo motivo (par. 2.1.2), che la prova del diritto all’agevolazione è a carico dell’importatore e che, in ultima analisi, il giudice dispone dei poteri necessari, nella specie non utilizzati, per assumere direttamente, presso pubblici uffici, le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per la soluzione della controversia; col terzo motivo (par. 2.1.3), che, in ogni caso, era in atti la prova sufficiente, non adeguatamente vagliata dal giudicante a quo, di avere l’ufficio adempiuto alle prescrizioni della normativa comunitaria.

4.3.- I tre motivi di censura, da esaminare congiuntamente perchè strettamente correlati, risultano fondati.

4.3.1.- Il dubbio (par. 4.1.1) – che impedisce alla commissione regionale di ritenere valida la pretesa fiscale se le autorità macedoni avessero mai ricevuto le richieste d’informazioni, è del tutto gratuito ed è anzi contraddetto in qualche modo dalla precedente affermazione, secondo la quale neppure vi sarebbe certezza dell’avvenuto avvio per posta di tali richieste. In realtà, l’esibizione della copia di tale corrispondenza deve ritenersi sufficiente a giustificare l’assunto dell’amministrazione, che le lettere fossero state spedite e che, per quanto solitamente accade, fossero state anche ricevute: salvo prova contraria, che il giudicante a quo non dichiara di avere ottenuto. La censura corrispondente, contenuta nel terzo motivo di ricorso, è dunque fondata.

4.3.2.- Il fatto che l’amministrazione avesse esperito i controlli in conformità alla procedura prescritta dalla normativa comunitaria e pattizia citata nel primo motivo di ricorso, non è specificamente contestato dalla contribuente, nè smentito dalla sentenza impugnata;

ma unicamente si sostiene (o si sottintende) che, per procedere legittimamente al recupero dei diritti doganali e dell’IVA secondo l’ordinaria tariffa, l’ufficio avrebbe dovuto provare che la mancata risposta da parte delle autorità macedoni era deliberata, e cioè non dipendeva dal semplice fatto che queste non avevano ricevuto la richiesta.

Simile impostazione è erronea: non tanto perchè la normativa comunitaria non prevede espressamente tale accertamento, prima di procedere all’esazione dei diritti doganali – è chiaro, infatti, che non sussiste la necessità di disciplinare con apposite norme un fatto di comune buon senso: la mancata risposta ad una richiesta, in ipotesi, non pervenuta al destinatario, non significa implicita ammissione del fatto contrario (nella specie, assenza di origine nazionale della merce)-; quanto perchè, essendo l’operazione d’importazione un procedimento complesso, che si perfeziona con gli atti di controllo eseguiti sulla dichiarazione, anche quando tali atti siano eventuali e a posteriori (cfr., in analogo caso di controlli successivi, Cass. n. 20512/2006), è l’importatore tenuto a dimostrare la regolarità dell’operazione, specie quando si sia avvalso di un’agevolazione, che rappresenta un’eccezione alla regola generale di debenza del tributo.

4.3.3.- Il principio di specialità, applicabile alla disciplina inerente al regime doganale delle importazioni da paesi agevolati (Cass. n. 8044/1995), rispetto alla disciplina generale del settore, nazionale o comunitaria, comporta, da una parte, che l’amministrazione debba eseguire i controlli in conformità alla normativa specifica; e, d’altra parte, che ad essa sia sufficiente dimostrare di essersi attenuta alle modalità procedurali specifiche, restando a carico dell’importatore la prova di ogni circostanza a lui favorevole come, nel caso, la prova che la documentazione d’origine della merce era ineccepibile o che la mancata risposta delle autorità macedoni non era significativa del contrario perchè, ad es., esse non avevano ricevuto, contrariamente a quanto suole accadere, le richieste d’informazioni spedite dalle corrispondenti autorità italiane.

Sono quindi fondati il secondo motivo di censura e, per quanto di ragione, anche il primo motivo.

4.4.- In conformità alla premessa (par. 3.1), previa cassazione della sentenza impugnata, il giudice del rinvio dovrà quindi rinnovare il giudizio e decidere la lite, non in base al “dubbio” che le reiterate richieste d’informazioni non siano state spedite o ricevute; bensì in base alle prove acquisite agli atti ed a quelle ottenibili, se necessarie, mediante richiesta ad altri uffici della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 213 c.p.c. (la cui applicabilità nel processo tributario, per il richiamo contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, non è esclusa dall’avvenuta abrogazione del comma 3, art. 7, dello stesso D.Lgs.:

in proposito, cfr. C. cost. sent. n. 109/2007, in motivazione);

avendo comunque presente che, quando l’amministrazione dimostri di avere puntualmente chiesto le informazioni prescritte dalla normativa applicabile, spetta al contribuente l’onere di provare i fatti che, a suo giudizio, impediscono l’effetto legale (applicazione del tributo nella misura ordinaria) della mancata risposta.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – tributaria, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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