Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14966 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19956/2015 proposto da:

D.P.V., in persona dell’omonimo titolare, in difetto di

elezione di domicilio in Roma per legge domiciliata presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE in RROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANNA BEATRICE INDIVERI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VIVAI GARDEN M.D.R.L. & M.G.

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 277/2015 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il

18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 18.3.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Fermo, n. 277 del 18.3.15, del seguente letterale tenore:

” 1. – Vincenzo Poggi ricorre – affidandosi a tre motivi – a questa Corte per conseguire la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata accolta l’opposizione dispiegata dalla Vivai Garden M.d.R.L. & M.G. s.a. avverso il precetto dal primo notificato e fondato su ordinanza di assegnazione di crediti ai sensi dell’art. 553 c.p.c. (in precedente procedimento esecutivo nei confronti di tale M.V.). L’intimata non espleta attività difensiva in questa sede.

g 2. – Il ricorso va trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. – parendo potervi essere dichiarato inammissibile.

3. – Dei motivi di doglianza (il primo, di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 480 c.p.c., con cui si contesta la ritenuta nullità per mancanza di quantificazione del credito della debitrice originaria verso l’intimata; il secondo, di violazione o falsa applicazione degli artt. 75, 83 e 125 c.p.c., per nullità della procura alle liti dovuta all’impossibilità di individuare la persona che la aveva rilasciata; il terzo, di omessa pronuncia sulla carenza di potere in capo a chi la ha comunque rilasciata) pare superflua la stessa illustrazione, visto che gli atti che ne sono oggetto non sono stati idoneamente trascritti in ricorso e che l’indicazione della loro sede processuale è carente.

Eppure, va tuttora ribadita la necessità che, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte ed in applicazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, nel ricorso – le lacune dei cui requisiti di contenuto-forma neppure potrebbero mai essere colmate con alcun atto separato o successivo – si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).

4. – Non si vede alternativa, quindi, alla proposta di dichiarare inammissibile il ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha depositato memoria, pur non essendo alcuno comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.

4. – Sul principio ricavabile dell’art. 366 c.p.c., n. 6, la contestazione svolta in memoria non coglie nel segno e, soprattutto, si infrange contro la giurisprudenza consolidata già richiamata in relazione e comunque persistente sul punto: occorrendo comunque, per consentire alla corte di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, che nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde.

5. – Sul punto, neppure la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 22 maggio 2012, n. 8077) muove in opposta direzione, lasciando ampio spazio alla riaffermazione – del resto e come visto, effettivamente operata – del principio nella sua tradizionale accezione, del quale il nuovo art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), costituisce la codificazione (per tutte, v. ad es. Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455): quella pronuncia a Sezioni Unite riferendosi al diverso vizio di nullità del procedimento (o della sentenza) ed esigendo pur sempre che la doglianza sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole del codice di rito (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

6. – Neppure l’auspicio del Primo Presidente di questa Corte sulla sinteticità degli atti processuali (di cui alla sua nota 17.6.13 al Presidente del Consiglio Nazionale Forense) priva di attualità quei principi: infatti, anche l’eccesso di esposizione, consistente nella pedissequa riproduzione degli atti di lite, è sanzionato con l’inammissibilità del ricorso, sicchè può concludersi che, per evitare tale epilogo, è indispensabile un equilibrio nell’esposizione, che sia esauriente ma non prolissa e in grado di prospettare a questa corte tutte ma solo le questioni rilevanti ed il contenuto degli atti processuali a tal fine indispensabili.

7. – Analogo discorso è a farsi quanto al c.d. protocollo tra il Primo Presidente di questa Corte ed il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, di cui è menzione nella memoria, che – senza pregiudizio di ogni questione sulla validità od efficacia di quel peculiare atto nel panorama delle fonti normative o comunque nella materia della fissazione dei requisiti di contenuto-forma degli atti processuali – non sancisce mai espressamente le libertà espositive ivi rivendicate dal ricorrente.

8. – Ancora, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ammette pur sempre la legittimità di formalismi, purchè non eccessivi, nel giudizio di ultima istanza o dinanzi alla Corte Suprema (tra le altre: Corte EDU, Burg e altri c. Francia, 8 gennaio 2003, ric. 34763/02, ove riferimenti a numerosi precedenti; Corte EDU, 8 dicembre 2015, Mader c. Svizzera, ric. n. 6232/09 e 21261/10), mentre – in linea generale – i requisiti di forma degli atti introduttivi del giudizio sono anch’essi consentiti, strumentali come sono al buon funzionamento della Giustizia e, quindi, indirettamente al principio cardinale della certezza del diritto (Corte EDU, 4^ sez., 3 luglio 2012, Radeva c. Bulgaria, in ricorso n. 13577/05, soprattutto 55 25-26; idem, Diaz Ochoa c. Spagna, 22 giugno 2006, in ricorso n. 423/03); del resto prevedendo, nel suo stesso Regolamento procedurale, la sanzione dell’irricevibilità per la mancata osservanza di forme specificamente previste per la composizione dell’atto con cui adirla.

9. – In quanto tali, quindi, siffatti requisiti di forma non possono essere ritenuti rinunziabili, in ossequio ad ineludibili esigenze di ordine pubblico processuale: le quali sono oltretutto finalizzate, nel presente contesto storico, a contenere o fronteggiare il carattere indiscriminato dell’accesso a questa Corte Suprema; quest’ultimo, se non regolato ed in attesa di idonei interventi legislativi ad ogni livello, finirebbe col comprometterne seriamente non soltanto l’istituzionale irrinunciabile molo nomofilattico, ma anche, per l’enorme dilatazione della sopravvenienza annuale in rapporto alle concrete capacità materiali di definizione dei ricorsi, la stessa minimale dignitosa funzionalità.

10. – Al riguardo, ritiene il Collegio che gli elementi di cui in relazione si è indicata l’indispensabile trascrizione in ricorso siano determinanti proprio per la valutazione di ammissibilità di quest’ultimo, appunto sulle doglianze che con esso sono state sottoposte a questa Corte; mancano infatti, con le viste caratteristiche di compiuta identificazione o trascrizione, tra gli altri:

– il precetto opposto, se non altro quanto alle voci contestate;

– il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo;

– il titolo esecutivo posto a base dell’incoata esecuzione;

– l’atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi della cui nullità o della nullità della procura relativa al quale si discetta;

– la visura storica della controparte o altri documenti sulle previsioni di atto costitutivo o statuto sui poteri dei rappresentanti;

– gli atti da cui desumere la non contestazione del credito oggetto del precedente procedimento di espropriazione presso terzi;

– l’atto di appello avverso il provvedimento emesso nella procedura n. 27/13 r.g.e. tribunale di Fermo.

11. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimata.

12. – Deve, peraltro, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1, comma 17,, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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