Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14966 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 07/07/2011), n.14966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5796/2009 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 63, presso lo studio degli avvocati STUDIO ZOPPI GIOVANNI e,

PESELLI ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato RIMMAUDO

Giovanni, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., OBIETTIVO LAVORO S.C.R.L.;

– intimate –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 63, presso lo studio ZOPPI GIOVANNI e PESELLI ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RIMMAUDO GIOVANNI, giusta delega

in atti;

– controricorrente incidentale –

e contro

OBIETTIVO LAVORO S.C.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 191/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/03/2008, r.g.n. 1297/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PAOLO TOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 3 marzo 2008, la Corte d’Appello di Genova respingeva il gravame svolto da S.R. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto a tempo determinato con Poste italiane spa non ricorrendo alcuna delle eccezionali ipotesi di conversione del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e del contratto di prestazione di lavoro temporaneo.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– S. aveva adito il giudice di primo grado esponendo di essere stata assunta con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo da Obiettivo Lavoro, società di fornitura di lavoro temporaneo s.c.r.l., su richiesta di Poste italiane presso la sede di (OMISSIS) dal 14.2.2003 al 30.4.2003 (prorogato fino al 30.9.2003), dovendo quest’ultima soddisfare esigenze di carattere temporaneo determinate da più intensa attività per espletare mansioni di postino portalettere, deducendo di aver sempre svolto attività di portalettere in posti di fatto rimasti vacanti per pensionamento, trasferimento, infortunio dei titolari;

– la motivazione del primo giudice, secondo cui la violazione sostanziale del ricorso al lavoro temporaneo comportava solo una sanzione penale, andava corretta;

– l’illegittimità formale e sostanziale del contratto di prestazione di lavoro temporaneo, tra fornitore e lavoratore, non poteva che ricadere sul fornitore nei confronti del quale avviene la trasformazione del contratto per prestazione di lavoro temporaneo in contratto a tempo indeterminato;

– l’allegazione dell’insussistenza delle condizioni sostanziali per la legittima stipulazione del contratto di fornitura di prestazione temporanea, e la sua conseguente illegittimità, comporta, da un lato, l’esplicitazione delle ragioni per cui si versa in un’ipotesi di legittimità, dall’altra l’onere della prova, incombente sulla convenuta, dell’effettiva sussistenza delle ragioni per il ricorso a tale tipo contrattuale;

– nella specie, le allegazioni della ricorrente, nell’atto introduttivo (le diverse allegazioni nell’atto di appello erano tardive) riguardavano il contrasto con la causale giustificatrice dell’assunzione a tempo determinato, con l’effettiva destinazione lavorativa in sostituzione di personale assente per malattia, infortunio o pensionamento, mentre la causale del contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo dalla lavoratrice prodotto concerneva “più intensa attività”, effettiva causale non oggetto di contestazione;

– riteneva insussistente l’evidenza processuale che il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo fosse stato effettuato al di fuori delle ipotesti previste dalla legge.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Poste italiane spa ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo. Obiettivo lavoro s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per aver la corte di merito posto l’onere probatorio della causale del contatto di lavoro per cui è causa in capo alla ricorrente e per non aver tenuto conto della mancata specifica contestazione, da parte di Poste italiane s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, della deduzione della lavoratrice di aver lavorato in ipotesi diverse da quelle poste a base del contratto di assunzione.

Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. Il motivo è infondato. Le censure non colgono nel segno perchè la corte territoriale ha ben focalizzato che le allegazioni della lavoratrice, tempestivamente introdotte in giudizio con l’atto introduttivo, diversamente dalle tardive ed inammissibili prospettazioni in sede di gravame, si sono incentrate sulla difformità tra la causale giustificatrice dell’assunzione a tempo determinato e l’effettiva destinazione lavorativa, non risultando affatto contestata l’effettiva causale del contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo.

7. Così delimitato l’ambito dell’oggetto ritualmente e tempestivamente introdotto in giudizio dalla S., la dedotta difformità della causale nello svolgimento delle mansioni di portalettere, di fatto svolte in sostituzione dei lavoratori in malattia o per la copertura di posti rimasti vacanti per pensionamento dei titolari, in contrasto con la disposizione pattizia, indicata dalla lavoratrice in “ragioni di carattere sostitutivo”, in contrasto con la causale del contratto dalla stessa prodotto (per “più intensa attività”) si è risolta in una mera e generica doglianza non sorretta da adeguate allegazioni e riscontri probatori e non fondata sulla contestazione dell’esatta causale del contratto di prestazione di lavoro temporaneo.

8. Con il secondo motivo si ribadisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., in particolare comma 5, e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Si censura la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione le istanze istruttorie dedotte per assolvere l’onere probatorio, a carico della controparte come dedotto nel primo motivo, delle circostanze a fronte delle quali la lavoratrice era stata adibita a mansioni diverse da quelle consentite per legge e per contratto collettivo, quindi non già per sopperire a più intensa attività, ma solo per sostituire lavoratori in malattia o per ricoprire posti rimasti vacanti per pensionamento dei titolari.

Si deduce, inoltre, su tale ultimo fatto controverso, l’omissione ovvero la contraddittorietà della motivazione.

9. Il motivo è inammissibile. Invero, la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile ove il ricorrente ometta, come nella specie, di trascrivere i capitoli di prova e di indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto – e non alleghi ed indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire ex actis alla Corte di Cassazione di verificarne veridicità e decisività.

10. Il ricorso principale va, dunque, respinto dovendosi ritenere assorbite nelle considerazioni che precedono le censure non espressamente esaminate e svolte con l’ultimo motivo incentrato sulla denuncia di violazione di legge (L. n. 196 del 1997, artt. 1 e 10, D.Lgs. n 368 del 2001, art. 1, e segg.) ed omessa, contraddittoria motivazione per non aver la corte di merito riconosciuto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come intervenuto esclusivamente con l’imprenditore che ne ha effettivamente utilizzato le prestazioni (Poste italiane s.p.a.).

11. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato Poste denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, L.n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5, anche in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10 (art. 360 c.p.c., n. 3). Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, dall’applicazione della disciplina speciale in tema di flessibilità del lavoro interinale, che si costituisca un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione. Il motivo si conclude con il quesito di diritto.

12. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per difetto di interesse, in quanto, a parte l’inadempimento alle prescrizioni dettate dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, con l’unico motivo proposto, come pure osservato dalla lavoratrice nella memoria ex art. 378, la società, parte vittoriosa, si limita a richiedere la correzione della motivazione della sentenza impugnata, la quale può essere ottenuta con la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l’esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall’art. 384 c.p.c. (ex multis, Cass. 7057/2010).

13. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della S., in quanto maggiormente soccombente. Nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti della Obiettivo Lavoro s.c.r.l. non costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Poste italiane s.p.a., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A.. Nulla per le spese nei confronti della s.c.r.l. Obiettivo Lavoro.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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