Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14965 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 22/06/2010), n.14965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3624/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti

contro

F.A., F.N., S.L., elettivamente

domiciliate in ROMA VIA ALESSANDRIA 88, presso lo studio

dell’avvocato DI COLA ALESSIA, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIANTOMASSI Renzo, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 68/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 12/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato GIANTOMASSI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Bologna dichiarò la nullità di un contratto preliminare di compravendita e, con successiva distinta pronuncia, condannò la parte acquirente a risarcire il danno derivato dalla temporanea occupazione senza titolo dell’immobile. Questa seconda sentenza venne sottoposta a registro con aliquota proporzionale del 3% sull’importo della condanna. L’avviso di liquidazione fu impugnato dall’intimato F.V., ed il processo continuato dai suoi eredi F.A., F.D., F.N. e S.L., sul rilievo che la sentenza non era imponibile perchè conseguente a quella di accertamento della nullità, già registrata a tassa fissa. La CTP di Bologna accolse il ricorso dei contribuenti ritenendo l’inesistenza del presupposto impositivo. Durante il processo d’appello, promosso dall’Ufficio, F.D. chiese la definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16. L’Ufficio respinse l’istanza osservando che la causa non rientrava fra quelle definibili in base alla previsione normativa invocata. La decisione di rigetto fu impugnata da tutte e quattro le contribuenti con memoria di motivi aggiunti depositata oltre sessanta giorni dopo la notificazione della comunicazione di diniego, effettuata dall’Ufficio soltanto nei confronti della istante F.D.. La CTR ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’ufficio osservando che, nei confronti di F.A., F.N. e S.L., il termine di impugnazione del diniego di definizione non era iniziato a decorrere perchè esse non avevano ricevuto notificazione del provvedimento. Decidendo nel merito, ha accolto l’impugnativa L. n. 289 del 2002, ex art. 16, dichiarando estinto il processo per definizione della lite.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione finanziaria propone ricorso articolato su quattro motivi.

Col primo motivo è censurata di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, l’affermazione della CTR secondo la quale l’Ufficio delle Entrate, ottemperando all’ordinanza della CTP di sospensione della cartella esattoriale, avrebbe tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di esercitare l’impugnazione.

Col secondo si critica di violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27, comma 1, il rigetto dell’eccezione di intempestività del ricorso proposto da F.A., F.N. e S.L.. Si osserva che queste ultime, non avendo presentato l’istanza di condono, non erano legittimate ad impugnarne il rigetto.

Col terzo motivo la medesima doglianza è riproposta quale violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294 cod. civ., sul rilievo che la disciplina della solidarietà attribuisce a ciascun debitore una posizione processuale autonoma.

Col quarto motivo si lamenta (quale violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3) che l’avviso di liquidazione non rientra fra gli oggetti di “lite pendente” suscettibili di definizione ai sensi della normativa che la CTR ha considerato applicabile.

A. e F.N. e S.L. resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito del decesso dell’originario debitore F.V., del debito di imposta dedotto in giudizio sono divenute solidalmente responsabili le sue eredi F.A., F.D., F.N. e S.L.. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalle contribuenti avverso il diniego di definizione del rapporto tributario domandato da F.D. ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16. L’Amministrazione ha impugnato la decisione nei soli confronti di S.L., A. e F.N.. Ha viceversa fatto acquiescenza alla pronuncia nei confronti di F.D., rispetto alla quale è dunque passata in giudicato la pronuncia che dichiara estinto il debito tributario per avvenuto pagamento della somma determinata in base alla normativa di favore. Le contribuenti convenute nel presente giudizio di legittimità hanno dichiarato, col controricorso, di volersi avvalere della disposizione dell’art. 1306 cod. civ., comma 2. Poichè i presupposti di applicazione della norma invocata ricorrono, la pretesa sulla quale l’Amministrazione ha insistito col ricorso per cassazione va riconosciuta estinta, ed il ricorso respinto.

E’ giustificata la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA