Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14965 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12885/2015 proposto da:

G.M., da intendersi per legge domiciliato in Roma presso la

Corte Suprema di Cassazione, da se stesso rappresentato e difeso;

– ricorrente –

contro

B.R., R.R., F.P., PROCURA GENERALIZIA

DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELL’ALLEANZA, in persona del legale

rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ANGELINI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO FONTANAZZA,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CONGREGAZIONE SUORE NOSTRA SIGNORA AUSILIATRICE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8061/2014 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

in data 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’avvocato Massimo Angelini, per i controricorrenti, che si

riporta agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 23.3.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza 11.12.14 del tribunale di Torino, n. 8061, del seguente letterale tenore:

“1. – G.M. ricorre – affidandosi ad un motivo – a questa Corte per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello da lui dispiegato avverso la decisione del giudice di pace del capoluogo piemontese sull’opposizione al precetto da lui intimato a B.R., R.R., F.P. ed alla Congregazione Nostra Signora Ausiliatrice (secondo quanto risulta dall’intestazione della gravata sentenza). I primi tre intimati resistono con unitario controricorso, in uno a tale Procura Generalizia della Congregazione delle Suore dell’Alleanza (l’approfondimento della cui relazione con l’intimata indicata nella sentenza gravata si riserva in uno alla decisione).

2. – Il ricorso va trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. – parendo potervi essere rigettato.

3. – Il ricorrente si duole di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3. Principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza 10132/2003 ed altre”; e tuttavia l’oggetto della decisione dell’opposizione e dell’appello non è il capo sulle spese della sentenza che ha definito l’opposizione a precetto, ma proprio l’entità dei compensi e dei rimborsi indicata nel precetto e quindi appunto l’oggetto principale originario dell’opposizione.

Quest’ultimo rimane allora sub iudice e ad esso, in piana applicazione perfino dello stesso principio invocato dall’odierno opponente, si estende il regime di esenzione dalla sospensione feriale dei termini: visto che è pur sempre necessario che, affinchè la sospensione feriale possa applicarsi, abbia cessato di essere contestata la situazione attiva di cui il creditore si era affermato titolare ed in virtù della quale aveva promosso l’esecuzione (Cass. 25 giugno 2003, n. 10132); e senza considerare che pure questo orientamento pare ormai superato dalla prevalente più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., ord. 27 aprile 2010, n. 9997; Cass. 11 gennaio 2012, n. 171; Cass. 20 aprile 2012, n. 6281; Cass., ord. 15 ottobre 2013, n. 23410; Cass., ord. 28 settembre 2015, n. 19123; Cass. 18 novembre 2013, n. 25857; Cass. 29 settembre 2015, nn. 19264, 19265 e 19272; Cass., ord. 15 ottobre 2015, n. 20812; Cass., ord. 11 dicembre 2015, n. 25066), che tende ad estendere sic et simpliciter il regime di non sospensione a tutti i capi della sentenza che definisce una delle opposizioni esecutive, a prescindere dal contenuto degli stessi.

4. – Del ricorso non può quindi che proporsi al Collegio il rigetto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha depositato tardivamente una memoria ed il difensore dei controricorrenti è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso – non potendo neppure prendersi in considerazione quanto dedotto nella memoria tardivamente presentata o fatta pervenire dal ricorrente, quella dovendo considerarsi tamquam non esset – alcuna critica osservazione.

4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, per l’evidente comunanza della posizione processuale.

5. – Non si ravvisano, nella semplice infondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, i presupposti per l’invocata condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

6. – Deve, infine, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna G.M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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