Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14965 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 14/07/2020), n.14965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

A.Y., rappr. e dif. dall’avv. Roberta Carrara del Foro di

Venezia, pec: roberta.carraro.legalmail.it, elett. dom. presso lo

studio della stessa in Mira (VE), Piazza Vecchia n. 27, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione del decreto di rigetto Trib. Venezia 15.05.20, n.

4222/2019, in R.G. n. 13068/20;

udita la relazione della causa svolta dal Presidente relatore Dott.

Ferro Massimo alla camera di consiglio del 2.7.2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.Y. impugna il decreto Trib. Venezia 15.05.20, n. 4222/2019, in R.G. n. 13068/20 di rigetto del ricorso con cui impugnava il provvedimento 11.12.2017 della Competente commissione territoriale, denegativo del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. il tribunale ha: a) ritenuto le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, proveniente dal Gambia, generiche e inattendibili; b) escluso la protezione sussidiaria, già per omessa prospettazione del rischio di morte o tortura o altri gravi pregiudizi, non specificati; c) escluso altresì la sussistenza di conflitti armati ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), alla stregua delle fonti internazionali consultate, anche tenuto conto che i residui scontri accertati erano avvenuti in zona diversa da quella di provenienza e mancava la prova di una minaccia individualizzata; d) negato i presupposti per la protezione umanitaria, già per la non credibilità del narrato, oltre che per l’assenza di profili di vulnerabilità e di requisiti d’integrazione raggiunta, peraltro di per sè non sufficienti.

3. il ricorso è su cinque motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si censura la nullità del procedimento con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’illegittima omissione dell’avviso al ricorrente L. n. 241 del 1990 ex art. 7, da anteporre alla decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

2. con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per falsa applicazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), ove il tribunale non ha ottemperato al dovere di analizzare oggettivamente le fonti aggiornate relative alla situazione del Paese d’origine del ricorrente, anche in funzione dello scrutinio di credibilità;

3. con il terzo motivo si censura la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, integrante una motivazione solo apparente quanto alle fonti, senza aver dato corso all’esame di quelle opposte fornite dal ricorrente;

4. con il quarto motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione ai contributi documentali forniti a riprova della generalizzata situazione di violenza e carenza di garanzie minime in Gambia;

5. con il quinto motivo si censura l’omesso esame della prova della minore età del ricorrente avente carattere decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai fini della protezione umanitaria;

6. il primo motivo è complessivamente inammissibile, non riportando il ricorso nè la ritualità con cui tale vizio del procedimento amministrativo sarebbe stato sollevato avanti al tribunale (e dunque indicando in modo specifico la relativa doglianza e la tempestività della deduzione), nè la rilevanza, concretamente incidente sul diritto di difesa, che l’omissione dell’avviso, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 7, avrebbe determinato nell’acquisizione istruttoria e nel giudizio di merito che – tra l’altro – il tribunale ha fondato dando conto di una complessiva e più ampia non credibilità del narrato; nè può dirsi che il ricorrente “non abbia potuto ragionevolmente formulare nessuna produzione o deduzione”, secondo il limite di rilevanza precisato da Cass. 10546/2012 (conf. Cass. 7841/2019), posta la stessa audizione nel procedimento; d’altronde, “la mancata informativa dell’avvio del procedimento non comporta affatto che il tribunale debba adottare una pronuncia di tipo per così dire cassatorio, tale da determinare la regressione del procedimento di revoca nella sua fase amministrativa: al contrario, il tribunale deve far sì che il contraddittorio non dispiegatosi nella fase amministrativa possa viceversa integralmente realizzarsi in quella giurisdizionale” (Cass. 21143/2019);

7. il secondo, terzo e quarto motivo, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili; per un verso, il ricorrente non ha idoneamente censurato il giudizio di inattendibilità formulato dal tribunale e ripreso, con autonoma valutazione, rispetto ad analoga conclusione cui era giunta la Commissione territoriale; ne consegue l’applicazione del principio per cui “il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello “status” di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dallo stesso D.Lgs., art. 14, con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine” (Cass.15794/2019);

8. ed invero, si ripete con lo stesso precedente, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

9. in ogni caso, per altro verso, “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019); sul punto, non solo il tribunale ha specificato le aggiornate fonti di consultazione alla base del proprio convincimento, ma il ricorrente ha genericamente invocato le proprie, senza una confutazione di erroneità più diretta, apparendo infine irrilevante – per indimostrata carenza di decisività del richiamo – la lingua inglese di redazione di alcune di esse, tanto più che ne è mancata ogni considerazione di non attendibilità o autorevolezza;

10. il cumulo di siffatte critiche, circostanze diversamente e solo genericamente prospettate e valutazioni, sembra risolversi dunque in una mera non condivisione del convincimento cui è giunto il giudice di merito, secondo un apprezzamento di fatto insindacabile nella presente sede (Cass. s.u. 8053/2014); i motivi esprimono una mera censura sulla motivazione, avendo in realtà il tribunale preso in esame la situazione del Gambia e negato, con riguardo all’intero territorio d’interesse per il richiedente, la sussistenza del requisito di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c), indicando le fonti consultate e dunque non trovando applicazione, per diversità di fattispecie, Cass. 11312/2019, 25130/2019; il ricorrente ha espresso l’invocazione di una mera diversa conclusione, a sè favorevole, quale discendente da una generalizzata situazione di pericolosità che avrebbe interessato l’intera Gambia, secondo un giudizio del tutto generico e solo alternativo a quello cui è giunto il tribunale; che, escludendo ognuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ha in particolare negato l’emersione di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona per violenza indiscriminata, anche ai sensi dell’art. cit., lett. c);

11. infine, la censura sul diniego di protezione umanitaria, per quanto ripresa nel quinto motivo, è inammissibile, dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dal tribunale, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; questi ultimi non hanno trovato alcun richiamo rituale e oppositivo nemmeno nel ricorso; si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dal decreto e di inattendibilità del narrato; si può allora aggiungere che l’odierna censura è inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

12. l’intrinseca inattendibilità del racconto, affermata dai giudici di merito, costituisce invero motivo sufficiente per negare anche la protezione umanitaria (cfr. Cass. 16925 del 2018; Cass. n. 4455 del 2018, parag. 7; Cass. 27438 del 2016), posto che la ritenuta non credibilità del narrato “rende comunque impossibile una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 1088/2020); nè il richiamo alla pretesa erroneità di dichiarazione della data di nascita appare contraddizione che il richiedente non avrebbe potuto rimediare avanti al giudice e con idonea produzione rappresentativa di quanto pretesamente non esplicitato avanti alla Commissione territoriale:

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

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